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Circolare

Circolare numero 93 del 20-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le prime indicazioni operative sull’art. 20 del D.L. 78/2009 in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. Le novità più rilevanti riguardano la legittimazione passiva esclusiva dell’INPS nei giudizi, la notificazione degli atti introduttivi e dei provvedimenti alle sedi provinciali dell’Istituto, nonché la presenza del medico legale INPS alle operazioni peritali nei procedimenti civili. Vengono inoltre richiamati gli obblighi organizzativi delle sedi, l’uso della procedura SISCO, il ruolo dei direttori provinciali e regionali e la necessità di garantire una gestione coordinata del contenzioso medico-legale e legale.

Controversie in materia di invalidità civile e nuove modalità di gestione del contenzioso ex art. 20 D.L. 78/2009

Controversie in materia di invalidità civile e gestione del contenzioso ex art. 20 D.L. 78/2009

La circolare fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009. La disciplina incide sia sul procedimento amministrativo di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, sia sulla gestione del contenzioso giudiziario, con effetti immediati sulla struttura organizzativa dell’INPS e sulla presenza della funzione medico-legale nei procedimenti civili.

Quadro normativo e finalità della circolare

L’art. 20 del D.L. 78/2009 è presentato come norma di forte innovazione per l’attività dell’Istituto. Da un lato prevede misure di semplificazione e innovazione nel processo di presentazione e riconoscimento delle prestazioni di invalidità, applicabili dal 1° gennaio 2010; dall’altro interviene subito sul contenzioso, modificando il comma 6 dell’art. 10 del D.L. 203/2005, convertito dalla legge 248/2005. La circolare richiama inoltre il precedente percorso avviato con il DPCM 30 marzo 2007, che aveva già attribuito all’INPS nuove funzioni di controllo e verifica in materia di invalidità civile.

Legittimazione passiva dell’INPS e notifiche degli atti

La modifica normativa più rilevante per il contenzioso è la soppressione dell’obbligo di notifica degli atti introduttivi all’Avvocatura dello Stato e del litisconsorzio necessario del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 1° luglio 2009 l’INPS è l’unico legittimato passivo nei ricorsi in materia di invalidità civile. Gli atti introduttivi dei procedimenti, le sentenze e ogni provvedimento reso nei giudizi devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali; nei giudizi di primo grado l’Istituto è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti.

Obblighi organizzativi delle sedi provinciali

La circolare attribuisce al direttore della sede provinciale la responsabilità della regia dell’intero sistema. In conseguenza dell’obbligo di notifica degli atti e delle comunicazioni relative alle CTU, il direttore deve adottare misure organizzative idonee a garantire efficienza e trasparenza del processo di lavoro. In particolare, deve essere assicurata:

  • la protocollazione informatica immediata degli atti trasmessi;
  • il caricamento degli atti nella procedura SISCO;
  • la compilazione completa di tutti i campi della procedura, comprese le articolazioni organizzative che hanno in carico il procedimento.

Gestione del giudizio di primo grado e difesa dell’Istituto

Viene richiamato il messaggio n. 029953 del 12 dicembre 2007, che aveva già chiarito la piena legittimazione passiva dell’Istituto e la necessità di una consulenza medico-legale sistematica nei giudizi di primo grado. La circolare ribadisce che deve essere data piena attuazione a tale impostazione, con il pieno utilizzo dei funzionari già formati per la difesa dell’Istituto. I Direttori provinciali, sentito l’Avvocato coordinatore, devono attivare le misure necessarie per garantire la partecipazione dell’INPS in tutte le fasi del giudizio, in particolare per:

  • gestione del procedimento di primo grado;
  • ricezione, protocollazione e inserimento in SISCO della documentazione;
  • verifica di eventuali precedenti definiti o pendenti;
  • redazione delle memorie difensive;
  • fascicolazione e deposito di atti e memorie in cancelleria;
  • partecipazione alle udienze;
  • assistenza alle operazioni peritali e agli adempimenti successivi fino all’esecuzione della sentenza.

Ruolo della funzione medico-legale nei procedimenti civili

La circolare sottolinea l’importanza del ruolo dei medici legali dell’Istituto nei procedimenti civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali. Il comma 6-bis dell’art. 10 del D.L. 203/2005, come integrato, prevede che quando il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assista un medico legale dell’ente, su richiesta del consulente nominato dal giudice, comunicata al direttore della sede provinciale competente a pena di nullità. L’obbligo di avviso delle operazioni peritali, già previsto in passato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene quindi ripristinato e esteso a tutto il contenzioso medico-legale dell’INPS, assistenziale e previdenziale.

Coordinamento tra struttura legale e struttura medico-legale

Per assicurare la corretta presenza del consulente tecnico di parte dell’INPS, la circolare distingue i ruoli delle strutture medico-legali. Nei procedimenti previdenziali la designazione dei CTP spetta ai dirigenti medici di II livello dei Centri Medico Legali, secondo quanto indicato dalla circolare n. 121 del 2003; nel contenzioso assistenziale la responsabilità è affidata ai Presidenti delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali, come già precisato nel messaggio n. 9493 del 12 aprile 2007. Se le due funzioni sono attribuite a persone diverse, queste devono collaborare tra loro per programmare in modo efficace la partecipazione dei medici dell’Istituto alle operazioni peritali. È inoltre necessario un costante raccordo con il direttore della sede provinciale, che riceve la notifica della CTU.

SISCO, COGISAN e informatizzazione del flusso

Per rendere efficiente la gestione delle operazioni peritali, la circolare richiede un inserimento puntuale e completo dei dati nella procedura SISCO. Devono essere registrati il nome del CTU designato, la data della comunicazione, la data di inizio delle operazioni peritali e il luogo di svolgimento. Tale alimentazione produce la trasmissione automatica delle informazioni allo scadenzario della procedura COGISAN, consentendo ai medici dell’Istituto una più corretta programmazione del contenzioso giudiziario medico-legale. La circolare annuncia inoltre che con successivi messaggi saranno comunicate le nuove funzionalità della procedura SISCO e le modalità organizzative per la gestione delle notifiche e del flusso operativo del contenzioso.

Innovazioni organizzative richieste

Le innovazioni organizzative e gestionali vengono sinteticamente indicate come segue:

  • predisposizione di un sistema informatizzato, integrato e vincolante;
  • generalizzazione della protocollazione degli atti previa scannerizzazione del documento e sua allegazione in formato PDF;
  • costituzione presso tutte le sedi di un unico centro di protocollazione;
  • adeguamento del protocollo dell’area legale alle previsioni dell’art. 20, comma 6-bis, del D.L. 78/2009.

Supporto delle Direzioni regionali e obiettivi della disciplina

Le Direzioni regionali devono assicurare tutte le attività di supporto e monitoraggio necessarie per la piena e tempestiva attuazione delle norme. La circolare evidenzia che l’obiettivo complessivo delle misure è non solo quello di adempiere a un obbligo di presenza, la cui omissione comporta responsabilità in capo ai direttori di sede, ma anche quello di ridurre la soccombenza giudiziaria, soprattutto in materia di invalidità civile, attraverso una assistenza medico-legale efficace e coordinata nelle fasi decisive del contenzioso.

Punti principali

Novità normative introdotte dall’art. 20 del D.L. 78/2009

La circolare segnala che l’art. 20 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 introduce modifiche rilevanti nella presentazione delle domande e nella gestione del riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. Alcune innovazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010, mentre il comma 5 dell’art. 20 produce effetti immediati sul contenzioso, modificando il comma 6 dell’art. 10 del D.L. 203/2005.

Legittimazione passiva dell’INPS nei giudizi

A decorrere dal 1° luglio 2009 l’INPS è l’unico legittimato passivo nei ricorsi in materia di prestazioni di invalidità civile. Sono soppressi sia l’obbligo di notificare gli atti introduttivi all’Avvocatura dello Stato, sia il litisconsorzio necessario del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli atti introduttivi, le sentenze e ogni provvedimento reso nei giudizi devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali, e in primo grado l’Istituto è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti.

Assistenza del medico legale dell’Istituto nelle CTU

Il comma 6-bis dell’art. 10 del D.L. 203/2005, come integrato, stabilisce che nei procedimenti civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, quando il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente. La richiesta deve essere formulata dal consulente nominato dal giudice, a pena di nullità, con apposita comunicazione al direttore della sede provinciale INPS competente. L’avviso di inizio delle operazioni peritali torna quindi a gravare sul CTU ed è esteso a tutto il contenzioso medico-legale dell’INPS, sia assistenziale sia previdenziale.

Responsabilità organizzative delle sedi provinciali

Il direttore della sede provinciale è indicato come responsabile della regia dell’intero sistema per effetto dell’obbligo di notifica degli atti introduttivi e delle comunicazioni relative alle CTU. Deve adottare misure organizzative idonee a garantire rapidità e trasparenza, tra cui la protocollazione informatica immediata, il caricamento degli atti in SISCO e la corretta alimentazione di tutti i campi della procedura, comprese le articolazioni organizzative che hanno in carico il procedimento.

Gestione del contenzioso di primo grado e difesa dell’Istituto

Viene richiesto il pieno utilizzo dei funzionari già formati per la rappresentanza e difesa dell’Istituto nei procedimenti di primo grado. Le sedi devono assicurare la presenza di un rappresentante INPS in tutte le fasi del giudizio, curando gestione del procedimento, ricezione e protocollazione degli atti, inserimento in SISCO, verifica di precedenti, redazione delle memorie difensive, fascicolazione e deposito degli atti, partecipazione alle udienze, assistenza alle operazioni peritali e successivi adempimenti fino all’esecuzione della sentenza.

Ruolo delle strutture medico-legali

Per il contenzioso previdenziale la designazione dei consulenti tecnici di parte spetta ai dirigenti medici di II livello dei Centri Medico Legali; per il contenzioso assistenziale la responsabilità è dei Presidenti delle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali. Le strutture medico-legali devono collaborare tra loro e con il direttore della sede provinciale, che riceve la notifica della CTU, per programmare efficacemente la presenza dei medici INPS alle operazioni peritali.

Funzioni della procedura SISCO e del flusso informativo

La circolare attribuisce rilievo all’inserimento puntuale e completo dei dati relativi alle operazioni peritali nella procedura SISCO: nome del CTU, data della comunicazione, data di inizio delle operazioni e luogo di svolgimento. Questo consente la trasmissione automatica delle informazioni al scadenzario della procedura COGISAN e una migliore programmazione del contenzioso medico-legale. Sono inoltre annunciate future comunicazioni sulle nuove funzionalità SISCO e sulle modalità organizzative per la gestione delle notifiche e del flusso informativo del contenzioso.

Supporto e monitoraggio delle direzioni regionali

Le direzioni regionali devono assicurare supporto e monitoraggio per la piena e tempestiva attuazione delle norme e delle disposizioni interne. È anche richiesto un raccordo con gli uffici giudiziari, soprattutto nelle realtà con maggior carico di lavoro, per programmare l’impiego dei sanitari in modo compatibile con le altre attività istituzionali.

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