Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 95 del 24-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce integrazioni alle istruzioni del modello 770/2009 Semplificato, con particolare attenzione alla compilazione della Parte C relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS. Vengono richiamati soggetti obbligati, modalità telematiche di presentazione e il nuovo termine del 31 luglio 2009. Sono inoltre dettagliate le regole di compilazione per lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi, con precisazioni su imponibili, contributi, mesi EMens, arretrati, premi di risultato e casi particolari.

Chiarimenti sul modello 770/2009 Semplificato, Parte C dati previdenziali e assistenziali INPS

Modello 770/2009 Semplificato – chiarimenti sulla Parte C INPS

La circolare interviene a integrazione delle istruzioni del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009, con l’obiettivo di precisare le modalità di compilazione della Parte C del modello 770/2009 Semplificato, dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS. Il documento assume rilievo operativo per i sostituti d’imposta chiamati a comunicare, per l’anno 2008, dati fiscali, contributivi e assicurativi tramite trasmissione telematica.

Oggetto e ambito applicativo

Il modello 770/2009 Semplificato è destinato ai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2008, nonché degli ulteriori dati contributivi e assicurativi richiesti. Il modello comprende anche:

  • i dati delle certificazioni rilasciate ai percettori di redditi di lavoro dipendente, assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST;
  • i dati assicurativi INAIL;
  • i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2008 per il periodo d’imposta precedente;
  • i versamenti, crediti e compensazioni effettuati.

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi del D.P.R. n. 322/1998. La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la prova è data dalla ricevuta telematica di avvenuto ricevimento.

Il termine ordinario, inizialmente fissato al 31 marzo, è stato prorogato al 31 luglio 2009 dall’art. 42 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

Struttura della Parte C e modifiche rispetto all’anno precedente

La Parte C, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, è articolata in due sezioni:

  • Sezione 1: lavoratori subordinati;
  • Sezione 2: collaboratori coordinati e continuativi.

Le istruzioni richiamate dalla circolare sono analoghe a quelle del CUD 2009 e sono riportate integralmente in appendice al modello. Rispetto all’anno precedente, il prospetto è stato modificato per la soppressione del campo "Bonus L.243/2004". I dati retributivi e le informazioni utili all’implementazione delle posizioni assicurative individuali sono acquisiti mensilmente tramite il flusso EMens.

Sezione 1 – lavoratori subordinati

Per i lavoratori subordinati, la circolare dettaglia la compilazione dei punti da 1 a 11.

Nel punto 1 va indicata la matricola azienda attribuita dall’INPS al datore di lavoro. Se nel corso dell’anno sono stati versati contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali con matricole diverse, occorre compilare distinti riquadri.

Nel punto 2 va barrata la casella se i contributi pensionistici sono versati all’INPS; la circolare elenca i fondi e gestioni rientranti in tale ipotesi. Nel punto 3, invece, va barrato "Altro ente pensionistico" per i lavoratori iscritti ad enti diversi dall’INPS ai fini pensionistici, per i quali restano dovute all’INPS le contribuzioni minori.

Imponibile previdenziale e regole di determinazione

Il punto 4 riguarda l’imponibile previdenziale, che deve comprendere:

  • le retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere sia ridotte;
  • le competenze non mensili, come arretrati di anni precedenti dovuti per legge o contratto, 13a o 14a mensilità, premi di risultato, ferie e festività non godute, fringe benefits e altri emolumenti soggetti a contribuzione ordinaria.

Per i lavoratori retribuiti in base a retribuzioni convenzionali va indicato tale importo convenzionale. Nei casi di basi imponibili diverse, come lavoratori all’estero in Paesi con convenzioni parziali o soggetti al massimale ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, va indicata la retribuzione assoggettata al contributo IVS; per il 2008 il massimale è pari a 88.669,00 euro.

La circolare precisa inoltre che:

  • per i premi di risultato va indicato l’intero importo erogato, compresa la parte agevolata dallo sgravio;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso va inclusa anche se copre parte del 2009;
  • gli arretrati di retribuzione corrisposti nel 2008 per effetto retroattivo di norme di legge o contratto vanno inclusi;
  • gli arretrati corrisposti nel 2008 ma riferiti ad anni precedenti, derivanti da transazione, conciliazione o sentenza, non vanno inclusi nel medesimo punto ma seguono le ordinarie modalità contributive e certificative con DM10/V, modelli O1/M-vig, SA/vig ed EMens;
  • per gli iscritti ai fondi integrativi INPS deve essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione FPLD;
  • per la contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti va indicato l’imponibile assoggettato nel 2008 anche se riferito a competenze 2007;
  • per la contribuzione figurativa del credito cooperativo e del credito va riportata la retribuzione di riferimento, secondo quanto desumibile dalle denunce EMens.

È inoltre chiarito, con riferimento al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e di altri enti pubblici, che restano fermi gli adempimenti mensili EMens, ma non è necessaria l’esposizione delle basi imponibili dell’intero anno nel modello 770 e nel CUD.

Variabili retributive e rettifiche temporali

L’imponibile riferito al 2008 deve essere rettificato considerando importi pagati o recuperati nei mesi di gennaio o febbraio 2008 ma riferiti a dicembre 2007, nonché quelli pagati o recuperati nei mesi di gennaio o febbraio 2009 ma riferiti a dicembre 2008. Tali importi sono evidenziati nel DM10 con i codici A000 e D000.

Contributi dovuti e trattenuti ai lavoratori subordinati

I punti 5, 6 e 7 servono ad attestare, rispettivamente, se i contributi dovuti siano stati versati interamente, parzialmente o non versati. La circolare richiama anche la disciplina sulla deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali: la deducibilità resta ferma se prevista da specifiche disposizioni di legge, ma i contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi nel periodo di effettivo versamento.

Nel punto 8 vanno indicati i contributi obbligatori trattenuti al lavoratore, tra cui, in via ordinaria:

  • 9,19% IVS o diversa aliquota per fondi pensionistici;
  • 0,30% CIGS;
  • 1% IVS sulla quota eccedente la prima fascia pensionabile;
  • contributo integrativo per lavoratori in miniera;
  • contributo di solidarietà del 2% per gli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall’INPS;
  • contribuzione a carico del lavoratore per i Fondi a sostegno del reddito gestiti dall’INPS.

Non devono invece essere riportate le ritenute previdenziali e assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione, che vengono assolte nel mese di gennaio dell’anno successivo. La circolare ribadisce anche che il nuovo tracciato ha eliminato la casella "Bonus L.243/2004"; per i casi residui indicati, occorre rettificare le certificazioni dell’anno 2007 o precedenti, senza effettuare alcuna comunicazione nel 770/2009.

Mesi EMens per i subordinati

La compilazione dei campi relativi ai mesi EMens è obbligatoria. Il punto 10 va barrato se la denuncia è stata presentata in tutti i mesi dell’anno di riferimento; in alternativa, al punto 11 vanno barrati i singoli mesi in cui non è stata presentata la denuncia.

Sezione 2 – collaborazioni coordinate e continuative

La Sezione 2 riguarda i compensi corrisposti nel 2008 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, nonché agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Nel punto 12 va indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nell’anno, entro il massimale contributivo annuo pari a 88.669,00 euro per il 2008. Ai fini del computo sono considerate erogate nel 2008 anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2009 ma relative al 2008.

Nel punto 13 va indicato il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata per il 2008. Nel punto 14 va indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore, pari alla quota a suo carico, ossia un terzo dei contributi dovuti. Nel punto 15 va indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Mesi EMens per i collaboratori

Anche per i collaboratori i campi relativi ai mesi EMens sono obbligatori. Il punto 16 va barrato quando le denunce telematiche sono state presentate in tutti i mesi dell’anno; in alternativa, al punto 17 vanno indicati i singoli mesi in cui la denuncia non è stata presentata. La circolare richiama, a tal fine, il flusso EMens disciplinato dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare integra le istruzioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009 sul modello 770/2009 Semplificato, limitatamente alla Parte C dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS. L’obiettivo è fornire chiarimenti operativi per la corretta compilazione dei dati contributivi, previdenziali e assistenziali riferiti all’anno 2008.

Soggetti obbligati e termini di presentazione

Il modello 770/2009 Semplificato deve essere presentato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. La dichiarazione si considera presentata quando è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia ricevuta telematica. Il termine di presentazione, originariamente fissato al 31 marzo, è stato prorogato al 31 luglio 2009 dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

Composizione della Parte C e struttura delle sezioni

La Parte C dei dati previdenziali e assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni: una per i lavoratori subordinati e una per i collaboratori coordinati e continuativi. Le istruzioni richiamano quelle del CUD 2009 e sono riportate in appendice al modello; il prospetto è stato modificato rispetto all’anno precedente per la soppressione del campo "Bonus L.243/2004".

Compilazione per i lavoratori subordinati

Per i lavoratori subordinati vengono precisati i contenuti dei punti da 1 a 11: matricola azienda, indicazione dell’ente pensionistico INPS o di altro ente pensionistico, imponibile previdenziale, contributi dovuti, contributi trattenuti al lavoratore e mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens. Sono richiamate regole specifiche per retribuzioni convenzionali, lavoratori all’estero, massimale contributivo 2008 pari a 88.669,00 euro, premi di risultato, indennità sostitutiva del preavviso, arretrati, fondi integrativi INPS, contribuzione aggiuntiva per sindacalisti e contribuzione figurativa per il credito cooperativo e il credito.

Contributi, arretrati e casi particolari per i subordinati

La circolare specifica che nei punti 5, 6 e 7 va attestato se i contributi siano stati versati interamente, parzialmente o non versati. Indica inoltre come trattare gli arretrati da norme retroattive, distinguendoli dagli arretrati corrisposti in esecuzione di transazione, conciliazione o sentenza, che seguono regole diverse di imputazione e certificazione. Per i contributi a carico del lavoratore sono elencate le principali aliquote e tipologie da esporre, mentre sono esclusi i contributi riferiti a componenti variabili della retribuzione assolti nel gennaio dell’anno successivo. Viene anche precisato che, per il bonus previsto dalla normativa richiamata, non deve essere effettuata alcuna comunicazione nel 770/2009, ferma restando la rettifica delle certificazioni dell’anno 2007 o precedenti nei casi indicati.

Compilazione per i collaboratori coordinati e continuativi

La Sezione 2 riguarda i compensi corrisposti nel 2008 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS. Devono essere indicati il totale dei compensi nei limiti del massimale contributivo 2008 di 88.669,00 euro, i contributi dovuti, quelli trattenuti al collaboratore e quelli effettivamente versati dal committente. Sono considerate percepite nel 2008 anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2009 ma relative al 2008.

Mesi EMens e obbligatorietà della compilazione

Per entrambe le sezioni è obbligatorio indicare i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens. Per i subordinati si barrano il punto 10 se la denuncia è stata presentata in tutti i mesi dell’anno, oppure il punto 11 con l’indicazione dei singoli mesi esclusi. Per i collaboratori il criterio è analogo: punto 16 se le denunce sono state trasmesse in tutti i mesi, punto 17 con i mesi in cui la denuncia non è stata presentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.