Sentenza n. 7245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore di Venezia per condotte di violenza domestica, confermato dal Prefetto in sede di ricorso gerarchico; in appello era impugnata la sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 3/2025 che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’originario ricorrente aveva impugnato l’ammonimento lamentando che i fatti non presentassero la necessaria sistematicità, che l’istruttoria fosse carente e che fosse stato violato il contraddittorio procedimentale. In appello ha contestato la ricostruzione degli episodi e l’attendibilità delle dichiarazioni della moglie, sostenendo che queste necessitassero di riscontri esterni; ha lamentato il mancato esame di una memoria depositata nel procedimento penale, l’insufficienza degli accertamenti svolti, la non imputabilità a lui del clima conflittuale e la rilevanza di ulteriori circostanze personali e familiari. Ha inoltre censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. L’ammonimento ha funzione preventiva e monitoria; la relativa istruttoria è sommaria e non deve raggiungere il livello dell’accertamento penale. Per l’adozione è sufficiente che gli elementi acquisiti rendano, secondo il criterio del “più probabile che non”, più plausibile il pericolo di consumazione o reiterazione di condotte offensive. La legge non richiede che le condotte siano sistematiche: è sufficiente un solo atto, purché grave, oppure una pluralità di atti non episodici. Nel caso concreto la segnalazione era corroborata dall’intervento degli agenti, dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla moglie e dal figlio minore, dall’escoriazione riscontrata sul minore e dalla comunicazione di notizia di reato; gli elementi erano sufficienti anche a fondare la prognosi di reiterazione, considerato il grave e perdurante conflitto familiare. Le contestazioni sulla genesi dell’episodio, sulla responsabilità degli altri familiari, sugli ulteriori episodi, sull’attendibilità della segnalante in altri procedimenti e sulle condizioni personali del destinatario non infirmavano la legittimità dell’ammonimento, poiché non erano necessarie né pertinenti all’accertamento preventivo demandato al Questore. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è respinta: l’urgenza preventiva giustificava la celerità, e il punto di vista dell’interessato era stato comunque acquisito mediante il verbale di sommarie informazioni. Spese del giudizio di appello compensate.
Norme richiamate
art. 3, commi 1 e 2, d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013
Va inoltre evidenziato che la disposizione citata non richiede la sistematicità del fatto, come si evince testualmente dal riferimento da essa fatto ad “uno o più atti, gravi ovvero non episodici”, indicativo della sufficienza di un solo “atto” e del carattere alternativo dello stesso, qualora “grave”.
Per l’ammonimento in materia di violenza domestica non è necessaria la sistematicità delle condotte: è sufficiente un singolo atto se grave, oppure una pluralità di atti non episodici. La fattispecie richiede una segnalazione non anonima di un fatto riconducibile ai reati indicati dalla norma in un contesto domestico e l’acquisizione delle informazioni necessarie.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009
Ad avvalorare sul piano prognostico-indiziario il fatto suindicato soccorre poi la relativa comunicazione di notizia di reato inviata all’A.G. dagli operatori intervenuti nell’immediatezza di esso nonché i verbali di sommarie informazioni del ricorrente e del coniuge, indicativi di una istruttoria condotta nel rispetto del relativo schema normativo.
Lo schema istruttorio dell’ammonimento consente al Questore di acquisire informazioni dagli organi investigativi e di sentire le persone informate sui fatti; l’istruttoria può essere sommaria e basata anche su sommarie informazioni e riscontri raccolti nell’immediatezza.
art. 10-bis l. 241/1990
Peraltro, non va trascurato che il punto di vista del ricorrente, con riferimento all’episodio centrale del -OMISSIS- 2020, è stato comunque acquisito mediante il suo verbale di s.i. dello stesso -OMISSIS- 2020.
La decisione esamina la censura relativa all’omissione della comunicazione partecipativa: nel caso concreto, oltre all’esigenza di pronto intervento preventivo, rileva che l’interessato aveva comunque esposto il proprio punto di vista nel verbale di sommarie informazioni.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore previsto per la violenza domestica è una misura preventiva e monitoria, non una sanzione penale né un accertamento definitivo della responsabilità; la sua istruttoria non deve quindi raggiungere la profondità propria del procedimento penale.
- Ai fini dell’ammonimento, la valutazione degli elementi acquisiti segue il criterio del “più probabile che non”: essi devono rendere più plausibile, rispetto alle alternative prospettabili, il pericolo di consumazione o reiterazione di condotte offensive.
- La violenza domestica rilevante ai fini dell’ammonimento non richiede necessariamente condotte sistematiche: può bastare un singolo atto, se grave, mentre in alternativa rilevano più atti non episodici.
- Il Questore non è tenuto a ricostruire in modo esaustivo la dinamica causale del conflitto familiare o a soppesare le contrapposte responsabilità: deve verificare, sulla base di una ragionevole probabilità, la commissione di un fatto violento e la suscettibilità del contesto a favorirne la reiterazione.
- L’omessa comunicazione partecipativa può essere giustificata dall’esigenza di un pronto intervento preventivo quando il ritardo accrescerebbe il rischio di nuove condotte violente; assume rilievo anche l’eventuale acquisizione del punto di vista dell’interessato nel corso dell’istruttoria.
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