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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 292/2023 in data 28 luglio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alla carta docente, della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 292/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito complessivo di 3.000 euro secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione della carta docente con le relative funzionalità e l’accredito dell’importo, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente notificato, non si è costituito e non ha contestato l’inottemperanza. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava inoltre decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza quanto all’obbligo di eseguire il giudicato sulla carta docente. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere agli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha rilevato che la mancata esecuzione risultava documentata, non contestata e successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, quale commissario ad acta, da attivarsi su specifica richiesta della ricorrente entro i termini stabiliti in motivazione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente della struttura dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta relativa agli interessi legali: la sentenza da eseguire non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali; nella fattispecie sussistevano l’inadempimento dell’amministrazione e gli ulteriori presupposti processuali.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La condanna a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la proposizione della specifica azione prevista dalla disposizione; la mera richiesta di interessi dalla maturazione del credito non consente al giudice dell’ottemperanza di integrare il giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali; il termine era decorso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio della carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • DPCM 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8

    Individua le modalità e le funzionalità della carta docente che l’amministrazione deve rendere disponibili in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è azionabile l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’inadempimento risulti documentato e l’amministrazione non abbia fornito elementi contrari.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale previsto per le amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un nuovo termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può ampliare o integrare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione; pertanto, non può riconoscere somme, interessi o altri obblighi non previsti dal titolo esecutivo.
  • La richiesta di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; la domanda di interessi dalla maturazione del credito non equivale a tale azione e deve essere respinta.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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