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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Terni n. 88/2025 (ricorrente Ardenghi), n. 206/2025 (Ostili), n. 223/2025 (Canali), n. 237/2025 (Lanari), n. 239/2025 (Imperiosi), n. 240/2025 (Pecorari), n. 241/2025 (Mari), n. 346/2025 (Barbagallo), n. 347/2025 (Perleonardi), n. 348/2025 (Trastulli), n. 349/2025 (Listanti) e n. 351/2025 (De Angelis) nella parte in cui hanno condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Giustizia amministrativa202600079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Terni nella parte relativa al pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse eseguito le sentenze del Tribunale di Terni che avevano riconosciuto somme per ferie e festività maturate e non godute o per retribuzione professionale docenti, nonché condannato il Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ricevuto il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento delle somme oggetto del ricorso e che non sussistevano motivi ostativi alla sollecita e completa esecuzione dell'obbligazione sancita dal giudicato. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni tutte le somme spettanti in base alle sentenze del Tribunale di Terni. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Terni o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, incaricato, su richiesta del ricorrente e dopo la scadenza del termine, di provvedere in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme non ancora corrisposte, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Ha inoltre stabilito in euro 1.500,00 il compenso del commissario, a carico del Ministero inottemperante, e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Termine rilevante per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il cui decorso è stato dedotto dal ricorrente prima della proposizione dell'azione.

  • art. 7 c.c.n.l. 15 marzo 2001

    Norma contrattuale richiamata nelle sentenze oggetto di ottemperanza quale titolo delle somme riconosciute a titolo di retribuzione professionale docenti.

Massime di principio

  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ancora eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte vittoriosa dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il commissario ad acta, quando nominato per l'esecuzione di un giudicato pecuniario, può essere autorizzato ad adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile e a disporre il pagamento in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione inottemperante e liquidato sulla base della relazione documentata sull'attività svolta e della dichiarazione della parte circa l'avvenuta ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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