Cassazione Penale, Sentenza n. 26710/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Orizio era imputato per peculato continuato (capo A) e per truffa continuata e aggravata ai danni di enti pubblici (capo B) nonché per un episodio di truffa (capo C), per aver autoliquidato rimborsi spese inerenti missioni, accessi, registrazioni e viaggi non sostenuti o non documentati, nel suo ruolo di segretario/direttore generale di un'unione di comuni. Ha impugnato la sentenza d'appello denunciando, in particolare: la illegittima estensione dell'ordinanza integrativa ai sensi dell'art.130 c.p.p. (sostanziale modifica del dispositivo), l'incertezza e contraddittorietà tra dispositivo e motivazione quanto all'individuazione dei mandati confermati o assolti (con omissione di motivazione per alcuni mandati, es. n.257/2017 e n.816/2017), l'inversione dell'onere della prova circa la natura indebita delle spese per "accessi", errori nella valutazione delle "spese di registrazione", carenza di specifici elementi per ritenere il dolo e la sussistenza del raggiro, la mancata valutazione della particolare tenuità ex art.131-bis c.p. e la scorretta determinazione degli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso (violazione dei limiti di applicazione dell'art.130 c.p.p. e carenza di motivazione su specifici mandati). Ha stabilito che l'ordinanza integrativa ha oltrepassato i limiti consentiti dall'art.130, modificando in modo essenziale il dispositivo letto in udienza, e ha rilevato l'impossibilità di comprendere con certezza quali mandati fossero stati confermati o assolti dalla Corte d'appello, nonché la totale omissione di motivazione rispetto ai mandati n.257/2017 (Cedegolo) e n.816/2017 (Malegno). Per tali ragioni la Cassazione ha disposto che la Corte d'appello fornisca una motivazione supplementare chiarificando la decisione e giustificando, mandato per mandato, le statuizioni di condanna o assoluzione. Per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi sono superati gli altri motivi di ricorso; non è stata pronunciata un'assoluzione piena in Cassazione né una decisione definitiva di merito sulle altre censure, ma è stato disposto il rimedio di rimessione per integrazione motivazionale.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La correzione mediante ordinanza in calce è ammessa solo per errori materiali che non incidono sulla decisione sostanziale: deve trattarsi di divergenze evidenti fra la volontà del giudice e il mezzo espressivo. Non è consentita una modifica essenziale o una sostituzione della decisione già adottata.
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto può escludere il reato ove ricorrano il limitato danno e la scarsa offensività, ma la sua applicazione richiede una motivazione adeguata. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva escluso la tenuità, ma la Cassazione ha rilevato che la carenza motivazionale impedisce una valutazione compiuta.
Massime di principio
- L'art.130 c.p.p. consente solo la correzione di errori materiali ed evidenti; non può essere usato per introdurre specificazioni o modifiche essenziali al dispositivo già pronunciato in udienza.
- Il dispositivo e la motivazione della sentenza devono essere coerenti e consentire l'individuazione chiara, per ogni atto contestato, se sia stato confermato o assolto; l'assenza di tale chiarezza legittima la Cassazione a disporre integrazione motivazionale o riforma.
- Quando la decisione d'appello indica mandati o atti specifici, la motivazione deve esaminare e giustificare espressamente la posizione dell'imputato per ciascun mandato rilevante; omissioni su singoli atti sono vizio di motivazione.
- L'onere di provare l'indebita natura dei rimborsi grava sull'accusa: l'accertamento di illegittimità richiede valutazione delle giustificazioni e della documentazione, non una semplice assenza di allegazioni da parte dell'imputato.
- La condotta omissiva può integrare il raggiro (truffa) solo se il terzo non avrebbe potuto conoscere il fatto taciuto con l'ordinaria diligenza; il semplice affidamento non esclude l'obbligo di verifica da parte dei funzionari che liquidano le spese.
- La restituzione parziale o totale delle somme e l'entità esigua del danno sono elementi rilevanti ai fini della valutazione della particolare tenuità, ma richiedono una specifica motivazione giudiziale.
- Nella determinazione degli aumenti per continuazione occorre tenere conto con precisione delle assoluzioni parziali: modificazioni rilevanti del numero o dell'entità delle condanne devono riflettersi nella quantificazione dell'aumento.
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