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Messaggio

Messaggio numero 3157 del 10-08-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La delibera n. 16 del 20 aprile 2018, rettificata dalla n. 22 del 27 giugno 2018, stabilisce limiti di utilizzo delle risorse del Fondo per le prestazioni di assegno ordinario e di sezione emergenziale, nonché un ordine di priorità tra le domande. Per l’assegno ordinario, il limite varia in base alla dimensione di azienda/gruppo; per la sezione emergenziale è fissato un tetto complessivo per datore di lavoro.

Limiti di utilizzo delle risorse del Fondo per assegno ordinario ed emergenziale

Delibera sui limiti di utilizzo delle risorse del Fondo

La delibera n. 16 del 20 aprile 2018, parzialmente rettificata dalla delibera n. 22 del 27 giugno 2018, disciplina i limiti di utilizzo delle risorse del Fondo per l’accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di sezione emergenziale. Il provvedimento è adottato in conformità al quadro normativo vigente e nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’articolo 4 del D.I. n. 83486/2014.

Assegno ordinario: limiti di intervento del Fondo

Per le domande di accesso alla prestazione di assegno ordinario presentate a decorrere dal 21 aprile 2018, l’intervento del Fondo è soggetto, per ciascuna azienda o gruppo, a un limite massimo riferito alle risorse complessive disponibili alla data del 19 marzo 2018, pari a € 45.869.577,45.

I limiti stabiliti sono i seguenti:

  • fino al 18% delle risorse complessive disponibili, per aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti, pari a € 8.256.524;
  • fino al 26% delle risorse complessive disponibili, per aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti, pari a € 11.926.090.

Il computo del limite deve essere effettuato, per ciascuna azienda/gruppo, con riferimento alla parte eccedente l’ammontare dei contributi ordinari versati e al netto delle somme già utilizzate per soddisfare le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, del D.I. n. 83486/2014.

Sezione emergenziale: tetto di intervento

Per le domande di accesso alla sezione emergenziale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. n. 83486/2014, il Fondo interviene complessivamente, per ciascun datore di lavoro, entro il limite di € 3.546.037,24.

Tale importo deve essere computato con riferimento alla sola quota a carico del Fondo.

Ordine di priorità tra le domande

La delibera stabilisce inoltre un ordine di priorità nelle deliberazioni degli interventi del Fondo. In particolare, le domande di finanziamento della prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, relativa ai programmi formativi, hanno precedenza rispetto alle domande di accesso alle altre prestazioni del Fondo di solidarietà.

Contenuto sostanziale del provvedimento

Il provvedimento definisce quindi:

  • i limiti quantitativi di utilizzo delle risorse per assegno ordinario;
  • il limite massimo per la sezione emergenziale;
  • il criterio di calcolo dei limiti;
  • la priorità da attribuire alle domande di finanziamento dei programmi formativi rispetto alle altre prestazioni del Fondo.

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