Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 3114 del 07-08-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce precisazioni operative sulla fruizione dei permessi mensili retribuiti ex art. 33 legge 104/1992 in presenza di lavoro a turni, lavoro notturno, giornate festive e rapporti part-time, oltre alle regole di cumulo con il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 e con altri benefici collegati all’art. 33 del D.lgs. 151/2001.

Chiarimenti sulla fruizione dei permessi ex legge 104/1992, part-time e cumulo con congedo straordinario

Chiarimenti sulla fruizione dei permessi ex legge 104/1992 e sul cumulo con altri benefici

Il documento fornisce precisazioni interpretative e operative in merito alla fruizione dei benefici previsti dalla normativa sui permessi per assistenza a familiari disabili, con particolare attenzione alle modalità di organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, chiarisce il trattamento dei permessi in caso di lavoro a turni, part-time e cumulo con il congedo straordinario.

Lavoro a turni, turni notturni e giornate festive

Viene richiamata la nozione di lavoro a turni di cui all’art. 1 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come forma di organizzazione del lavoro in cui i lavoratori sono successivamente impiegati negli stessi posti di lavoro secondo un ritmo determinato, anche rotativo, continuo o discontinuo.

Il documento precisa che il lavoro a turni comprende ogni organizzazione dell’orario diversa dal normale lavoro giornaliero, anche quando copre l’intero arco delle 24 ore e tutti i giorni della settimana. Pertanto, tale modalità può includere anche:

  • il lavoro notturno;
  • il lavoro prestato in giorni festivi, compresa la domenica.

Fruizione dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 in caso di turni

Con riferimento ai permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, viene chiarito che essi sono fruibili “a giornata”, indipendentemente:

  • dall’articolazione della prestazione nelle 24 ore o nella settimana;
  • dal numero di ore che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere nel giorno interessato.

Ne consegue che il permesso può essere utilizzato anche in corrispondenza di un turno di domenica.

Lo stesso criterio si applica al lavoro notturno: anche se il turno si estende su due giorni solari, esso resta una sola prestazione lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del lavoro. Di conseguenza, il permesso fruito per l’intero turno notturno vale come un solo giorno di permesso, anche quando il turno sia a cavallo di due date diverse.

Riproporzionamento orario dei permessi in caso di fruizione ad ore

Il documento precisa che il riproporzionamento orario dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 si applica solo se il beneficio è fruito in ore, anche parzialmente.

Per la determinazione delle ore mensili fruibili viene richiamato l’algoritmo indicato nel messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007:

  • orario di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali × 3 = ore mensili fruibili.

Riproporzionamento giornaliero dei permessi nei rapporti part-time

In relazione al part-time, il documento richiama il principio di non discriminazione sancito dall’art. 7 del D.lgs. n. 81/2015, secondo cui il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti del lavoratore a tempo pieno comparabile, con trattamento economico e normativo riproporzionato in base alla ridotta prestazione.

Per il riproporzionamento dei 3 giorni mensili di permesso nei casi di:

  • part-time verticale;
  • part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese,

viene indicata la seguente formula:

  • orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno × 3.

Il risultato va arrotondato:

  • all’unità inferiore se la frazione è fino allo 0,50;
  • all’unità superiore se la frazione è superiore allo 0,50.

Sono riportati due esempi applicativi:

  • part-time di 18 ore settimanali su full-time di 38 ore: 18/38 × 3 = 1,42, arrotondato a 1 giorno mensile;
  • part-time di 22 ore settimanali su full-time di 40 ore: 22/40 × 3 = 1,65, arrotondato a 2 giorni mensili.

Il riproporzionamento non si applica al part-time orizzontale, poiché in tale ipotesi la riduzione della durata giornaliera è già insita nella struttura del rapporto. Inoltre, non deve essere effettuato nei mesi in cui, nell’ambito del part-time, è prevista attività lavorativa a tempo pieno.

Frazionabilità in ore dei permessi nei rapporti part-time

Il documento chiarisce che il riproporzionamento orario dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 deve essere effettuato solo quando il beneficio è fruito, anche solo in parte, in ore.

Per i rapporti di lavoro a tempo pieno resta valida la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007. Per il part-time, invece, sia esso orizzontale, verticale o misto, ai fini del massimale orario mensile dei permessi si applica la formula:

  • orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno × 3.

Anche qui sono riportati due esempi:

  • 18 ore settimanali e media di 3 giorni lavorativi settimanali a tempo pieno: (18/3) × 3 = 18 ore mensili;
  • 22 ore settimanali e media di 5 giorni lavorativi settimanali a tempo pieno: (22/5) × 3 = 13,2, pari a 13 ore e 12 minuti mensili.

Cumulo tra congedo straordinario e permessi legge 104/1992

In tema di cumulo, il documento richiama la circolare n. 53/2008 e conferma che nello stesso mese possono essere cumulati, purché in giornate diverse:

  • il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001;
  • i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992;
  • i benefici ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, cioè il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento.

Si precisa inoltre che il congedo straordinario può essere cumulato con i permessi legge 104 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra i due periodi, anche per interi mesi e indipendentemente dalla durata del congedo.

Resta invece fermo che, nell’arco del mese, i tre giorni di permesso mensile, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale sono tra loro alternativi e non cumulabili, come già chiarito dalla circolare n. 155/2010, par. 2.2.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.