Messaggio numero 3085 del 03-08-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per i distacchi Italia-Turchia, le Strutture territoriali devono rilasciare i formulari CE 1 per massimo 12 mesi, nonostante la circolare del 2015 avesse previsto fino a 24 mesi. Per i certificati già emessi a 24 mesi, se richiesto dal Ministero vigilante, va rilasciato un nuovo certificato limitato a 12 mesi, in attesa dell'Accordo amministrativo.
Certificazioni di distacco Italia-Turchia: durata massima 12 mesi in attesa dell'Accordo amministrativo
Certificazioni di distacco Italia-Turchia e durata massima applicabile
Il documento interviene sull’applicazione dell’Accordo bilaterale tra Italia e Turchia in materia di sicurezza sociale, già oggetto della circolare n. 168 del 9 ottobre 2015. Lo scopo è chiarire la durata delle certificazioni di distacco da rilasciare dalle Strutture territoriali, alla luce delle difficoltà riscontrate nell’adozione dell’Accordo amministrativo di applicazione.
Quadro normativo e prime istruzioni
Con la circolare n. 168 del 2015 erano state fornite le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo, entrato in vigore il 1° agosto 2015. In materia di legislazione applicabile, la circolare aveva precisato che, per i distacchi con inizio dal 1° agosto 2015, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, le certificazioni potevano essere rilasciate per una durata fino a 24 mesi.
Indicazioni sul flusso con il Ministero del Lavoro
Il messaggio n. 625 del 9 febbraio 2018 aveva già fornito indicazioni alle Strutture territoriali sulla trasmissione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità competente per le richieste di proroga, delle certificazioni di distacco rilasciate dall’Istituto. Il richiamo era collegato alle regole sulle certificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare al principio di acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti.
Chiarimenti del Ministero dell’11 giugno 2018
A fronte delle richieste e dei solleciti del Ministero vigilante, relativi alle certificazioni di distacco rilasciate con durata non superiore a 12 mesi, è stato chiesto un chiarimento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con nota dell’11 giugno 2018 il Ministero ha confermato la correttezza della circolare n. 168 del 2015 quanto alla durata teorica del distacco pari a 24 mesi, ma ha precisato che l’Autorità turca aveva più volte rappresentato di non poter applicare la nuova norma, poiché non era stato ancora adottato l’Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione bilaterale.
Il Ministero ha quindi riferito che la parte turca aveva respinto le proposte di proroga avanzate dall’Autorità competente italiana per distacchi coperti da certificati di 24 mesi. Per evitare pregiudizi a lavoratori e aziende, nelle more dell’Accordo amministrativo si era richiesto all’Istituto di emettere formulari CE 1 per un massimo di 12 mesi, così da poter acquisire l’accordo turco sulle relative proroghe.
Disposizioni operative per le Strutture territoriali
Alla luce di tali chiarimenti, e fino alla definizione dell’Accordo amministrativo, le Strutture territoriali devono rilasciare i certificati di distacco (formulari CE 1) per una durata massima di 12 mesi, a decorrere dalla pubblicazione del messaggio.
Gestione delle certificazioni già rilasciate per 24 mesi
Per le certificazioni già emesse per 24 mesi, qualora il Ministero vigilante richieda, secondo le modalità indicate nel messaggio n. 625 del 9 febbraio 2018, copia del formulario di copertura contributiva solo per i primi 12 mesi, le Strutture territoriali devono emettere un nuovo certificato limitato alla durata richiesta, cioè 12 mesi.
Sintesi conclusiva
Il documento conferma che, nonostante l’impostazione originaria della circolare del 2015, l’operatività attuale per i distacchi Italia-Turchia è temporaneamente limitata a 12 mesi, in attesa dell’Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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