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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06867/2026 del 22/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 e della richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato venuto meno l'interesse dell'Agenzia ricorrente alla prosecuzione del ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Le spese risultano regolate dall'accordo conciliativo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES con il quale l'Ufficio ha recuperato parzialmente a tassazione gli accantonamenti effettuati dalla società per il trattamento di fine mandato (TFM) in favore degli amministratori per l'anno d'imposta 2011. Secondo l'Amministrazione, la deduzione annuale degli accantonamenti doveva essere contenuta entro il limite derivante dall'applicazione del criterio previsto per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, ossia la retribuzione annuale divisa per 13,5, in base al rinvio operato dall'art. 105, comma 4, TUIR al comma 1 della stessa disposizione. La società ha ottenuto ragione in primo e in secondo grado, e l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, DPR 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicazione al TFM delle medesime limitazioni previste per il TFR. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato un accordo conciliativo e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e comunque falsa applicazione

    È stata solo la norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia.

  • art. 105, commi 1 e 4, DPR 917/1986 (TUIR)

    L'Agenzia ha sostenuto che il rinvio del comma 4 al comma 1 non istituisce una disciplina derogatoria per gli accantonamenti al TFM e comporta l'applicazione del limite parametrato al TFR; la CTR aveva invece ritenuto che il richiamo riguardasse soltanto la tipologia di reddito e non i presupposti della tassazione separata.

  • art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È la base normativa dell'accordo conciliativo depositato in corso di giudizio, che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo nel giudizio di legittimità e chiedono la cessazione della materia del contendere, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso e il processo si estingue.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe ogni ulteriore esame del motivo di ricorso, indipendentemente dalle questioni di diritto prospettate dalle parti.
  • Nel giudizio tributario, l'accordo conciliativo può incidere direttamente sulla prosecuzione del giudizio di cassazione e sulla regolazione delle spese, se espressamente prevista nell'intesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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