Cassazione Civile, Ordinanza n. 06867/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 e della richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato venuto meno l'interesse dell'Agenzia ricorrente alla prosecuzione del ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Le spese risultano regolate dall'accordo conciliativo.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES con il quale l'Ufficio ha recuperato parzialmente a tassazione gli accantonamenti effettuati dalla società per il trattamento di fine mandato (TFM) in favore degli amministratori per l'anno d'imposta 2011. Secondo l'Amministrazione, la deduzione annuale degli accantonamenti doveva essere contenuta entro il limite derivante dall'applicazione del criterio previsto per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, ossia la retribuzione annuale divisa per 13,5, in base al rinvio operato dall'art. 105, comma 4, TUIR al comma 1 della stessa disposizione. La società ha ottenuto ragione in primo e in secondo grado, e l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, DPR 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicazione al TFM delle medesime limitazioni previste per il TFR. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato un accordo conciliativo e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e comunque falsa applicazione
È stata solo la norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia.
art. 105, commi 1 e 4, DPR 917/1986 (TUIR)
L'Agenzia ha sostenuto che il rinvio del comma 4 al comma 1 non istituisce una disciplina derogatoria per gli accantonamenti al TFM e comporta l'applicazione del limite parametrato al TFR; la CTR aveva invece ritenuto che il richiamo riguardasse soltanto la tipologia di reddito e non i presupposti della tassazione separata.
art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992
È la base normativa dell'accordo conciliativo depositato in corso di giudizio, che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo nel giudizio di legittimità e chiedono la cessazione della materia del contendere, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso e il processo si estingue.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe ogni ulteriore esame del motivo di ricorso, indipendentemente dalle questioni di diritto prospettate dalle parti.
- Nel giudizio tributario, l'accordo conciliativo può incidere direttamente sulla prosecuzione del giudizio di cassazione e sulla regolazione delle spese, se espressamente prevista nell'intesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06854/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06855/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06856/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06857/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06858/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06860/2026 del 22/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →