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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15008 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che avevano accolto gli appelli dell’Ufficio e confermato gli accertamenti fiscali relativi all’anno 2004. Alla società erano stati contestati maggiori ricavi non dichiarati, dichiarazione infedele, irregolare tenuta della contabilità e conseguenti maggiori IVA, IRAP e IRES. Ai soci erano stati imputati, in proporzione alle partecipazioni, il 50% degli utili extracontabili accertati, in ragione della ristretta base azionaria della società, con conseguenti accertamenti IRPEF. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, la violazione del litisconsorzio necessario, l’omessa pronuncia, l’insufficienza della motivazione e l’illegittimo utilizzo di consulenze tecniche e di una sentenza di patteggiamento provenienti da un procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha escluso la necessità del litisconsorzio tra società e soci, ritenendo che l’accertamento nei confronti della società costituisca l’antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, senza però determinare un unico processo necessario come nelle società di persone. Ha ritenuto insussistente l’omessa pronuncia, poiché le questioni dedotte risultavano assorbite dall’accoglimento dell’appello dell’Ufficio. Ha inoltre confermato la sufficienza della motivazione della CTR e la possibilità di utilizzare, come elementi di prova liberamente valutabili insieme ad altri indizi, le consulenze tecniche e la sentenza di patteggiamento formate nel procedimento penale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    Disciplina il litisconsorzio necessario. La Corte ha escluso che, nel rapporto tra una società di capitali a ristretta base azionaria e i suoi soci, sia necessario un unico processo con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

  • Art. 14 D.Lgs. n. 546/1992

    Riguarda il litisconsorzio nel processo tributario. Non impone, nel caso esaminato, la trattazione necessariamente unitaria degli accertamenti riguardanti società e soci.

  • Art. 111 Cost.

    Postula il giusto processo, ma non è stato ritenuto violato dalla trattazione separata dei giudizi della società e dei soci.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui l’omessa pronuncia o la violazione delle norme sul litisconsorzio. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    Riguarda il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR e ha escluso che il ricorso potesse ottenere una nuova valutazione delle prove di merito.

  • Art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. L’avviso è stato ritenuto legittimo perché indicava e faceva propri gli elementi derivanti dal procedimento penale, insieme ad altri dati presuntivi.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Impone la motivazione degli atti tributari. La Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo anche mediante il richiamo a documenti e risultanze conosciuti o conoscibili dal contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce l’onere della prova. L’Amministrazione può fondare l’accertamento su elementi documentali e presuntivi, mentre il contribuente deve fornire una contestazione concreta e specifica.

  • Art. 115 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice. Le consulenze tecniche e la sentenza di patteggiamento possono essere valutate come elementi probatori, unitamente agli altri dati acquisiti.

  • D.P.R. n. 600/1973 e disciplina delle società a ristretta base azionaria

    In presenza di una società con pochi soci, l’accertamento di utili extracontabili a carico della società può fondare, salvo prova contraria specifica, la presunzione di distribuzione degli utili ai soci in proporzione alle partecipazioni.

Massime di principio

  • Per le società di capitali a ristretta base azionaria, l’accertamento di maggiori ricavi o utili non dichiarati nei confronti della società può costituire il presupposto per imputare tali utili ai soci, salvo una prova contraria concreta e specifica.
  • Le risultanze di un procedimento penale, comprese consulenze tecniche e sentenze di patteggiamento, possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi di prova liberamente valutabili, anche se il procedimento penale non riguardava direttamente violazioni tributarie.
  • Il richiamo, nell’avviso di accertamento, a documenti provenienti da un altro procedimento può essere sufficiente a motivare l’atto quando tali documenti siano conoscibili dal contribuente e siano indicati insieme agli ulteriori elementi posti a fondamento della pretesa.
  • La sentenza di patteggiamento non equivale automaticamente a una confessione vincolante, ma può assumere valore indiziario ed essere valutata insieme agli altri elementi del caso.
  • La contestazione del contribuente deve confrontarsi puntualmente con gli indizi dell’Amministrazione; mere osservazioni generiche o una diversa lettura delle prove normalmente non sono sufficienti.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito dell’accertamento né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice tributario, salvo vizi giuridici o motivazionali effettivi.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando, considerando anche la decisione richiamata, il percorso logico seguito dal giudice è comprensibile e consente di individuare le ragioni della decisione.
  • Nei giudizi relativi a società di capitali e soci non sussiste necessariamente un litisconsorzio necessario: i processi possono essere distinti, pur mantenendo un rapporto di dipendenza logica tra l’accertamento societario e quello personale dei soci.

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