Cassazione Civile, Sentenza n. 07305/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso decisioni di merito che avevano rigettato il ricorso originario relativo a due contestazioni per imposta di bollo su atti processuali. Il ricorrente proponeva sei motivi: inammissibilita' del ricorso per mancanza di firma nelle copie notificate; abrogazione della norma impositiva; difetto di legittimazione passiva del ricorrente e di legittimazione attiva dell'Agenzia in favore del Ministero della Giustizia; nullita' della sentenza della CTR per non avere dichiarato inammissibile l'appello incidentale, per omessa motivazione sulla compensazione delle spese e per aver condannato il contribuente alle spese; questione di costituzionalita' per presunto travaso della determinazione del quantum dell'imposta al potere regolamentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha dichiarato infondata l'eccezione preliminare di inammissibilita' per mancanza di firme nelle copie notificate, ritenendo sufficiente che l'originale fosse sottoscritto e che la copia notificata contenesse elementi (es. attestazione dell'ufficiale giudiziario) idonei a dimostrare la provenienza dal difensore munito di procura. Sul merito ha ritenuto infondato il motivo di abrogazione normativa rilevando che le successive modifiche legislative non hanno eliminato la norma impugnata. Ha dichiarato inammissibili i motivi che riproponevano in Cassazione le stesse questioni gia' decise in sede di merito senza dedurre censure specifiche rilevanti per la legittimita'. Ha confermato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo relativo all'imposta di bollo su atti processuali grava anche sul difensore che autentica, con conseguente solidarieta' nell'adempimento, e ha affermato la legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate (non del Ministero della Giustizia) per le contestazioni d'imposta di bollo. Quanto alle spese, ha ritenuto legittima la condanna del ricorrente alle spese e ha negato la censura sulla mancata declaratoria di inammissibilita' dell'appello incidentale poiche' l'Agenzia aveva effettivamente richiesto la riforma in merito alle spese. Ha altresi' ritenuto manifesta l'infondatezza della questione di costituzionalita'. Il ricorrente e' stato condannato alle spese di giudizio e al pagamento del raddoppio del contributo unificato, oltre alla somma di Euro 500 per compensi.
Norme richiamate
Legge 7 aprile 1994, n. 53, art. 10
Richiama l'obbligo di apposizione della marca da bollo e rinvia alle sanzioni per gli illeciti in materia di imposta di bollo; la Corte ha ritenuto la norma ancora vigente e applicabile.
D.P.R. 28 maggio 2002, n. 115, art. 18
Intervento regolamentare e normativo che non ha abrogato l'art. 10 della legge n. 53/1994; la Corte ha escluso l'abrogazione della norma impositiva dedotta dal ricorrente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 22
Estende il pagamento dell'imposta di bollo a tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o enunciano atti non in regola; la Corte lo ha interpretato nel senso che il difensore che autentica e la parte sono solidalmente obbligati all'adempimento.
Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, art. 16
euro 16,00 per ogni foglio
Individua il concreto ammontare della tassa per le notifiche di atti giudiziari; la Corte ha richiamato tale previsione per escludere il vizio di eccessiva delega regolamentare.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 comma terzo e art. 54
Disposizioni che armonizzano la disciplina processuale tributaria con taluni istituti del processo civile; la Corte ha richiamato l'art. 12 per affermare che la disciplina sull'imposta di bollo segue le regole del giudizio civile (art. 83 c.p.c.) e l'art. 54 in tema di impugnazioni.
Codice di procedura civile, artt. 360(1)(n.3), 366(1)(n.4), 342, 132, 83, 75, 82, 84
Art. 360 e art. 366 disciplinano i motivi e i limiti del ricorso per cassazione e l'inammissibilita' dei non-motivi; art. 342 e 132 riguardano motivazione e decisione sulle spese. La Corte ha applicato tali principi per dichiarare inammissibili i motivi che ripropongono valutazioni di merito e per ritenere sufficiente la motivazione sulla soccombenza per la condanna alle spese.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Prevede, al verificarsi di determinati presupposti, l'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti e dell'applicazione dell'ulteriore versamento.
Costituzione, art. 23
Riserve sulla legittimita' di delegare la determinazione di prestazioni patrimoniali al regolamento. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalita', poiche' la normativa e la tariffa allegata individuano criteri e importi specifici.
Massime di principio
- La mancanza della firma sull'esemplare notificato del ricorso per cassazione non comporta automaticamente l'inammissibilita' se l'originale e' sottoscritto e la copia notificata contiene elementi che attestano la provenienza dal difensore munito di procura (es. attestazione dell'ufficiale giudiziario).
- Le disposizioni che impongono l'imposta di bollo sugli atti processuali e la relativa tariffa sono ancora operative: eventuali modifiche successive non implicano automaticamente l'abrogazione della norma originaria salvo chiaro intervento espressivo.
- Il difensore che autentica una sottoscrizione su un atto processuale puo' essere ritenuto solidalmente obbligato con il ricorrente per il pagamento dell'imposta di bollo; pertanto e' necessario verificare l'adempimento anche rispetto al difensore autenticante.
- L'Agenzia delle Entrate e' legittimata attivamente a contestare l'imposta di bollo; non e' automaticamente spettante al Ministero della Giustizia a meno che la normativa non disponga diversamente.
- In Cassazione non sono ammessi motivi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni di merito gia' valutate e respinte dalle sedi inferiori senza censure specifiche di diritto: tali deduzioni possono essere dichiarate inammissibili come non-motivi.
- La condanna alle spese puo' fondarsi sulla semplice soccombenza in primo e/o secondo grado; la compensazione delle spese costituisce deroga e richiede una motivazione specifica e coerente.
- Le questioni di incostituzionalita' relative alla delega regolamentare sul quantum di imposte sono superabili quando la norma primaria e la tariffa allegata individuano criteri e importi concreti, evitando cosi' la violazione della riserva di legge.
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