Cassazione Penale, Sentenza n. 01606/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura (20 giugno 2025) nell'ambito di indagini per associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di prodotti contraffatti (aspirapolveri “Folletto”). Il sequestro riguardava locali, documentazione comprovante acquisto e destinazione dei beni contraffatti, nonché i telefoni cellulari in uso agli indagati (tra cui quello di Sorrentino) e pagine/siti social. Il ricorrente deduceva: (i) carenza di motivazione circa la riconducibilità del reato associativo al Sorrentino; (ii) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità per il sequestro del telefono e di tutti i suoi dati; (iii) illegittimità dell'acquisizione/analisi dei dati personali del telefono in assenza di un previo provvedimento autorizzativo di un'autorità giurisdizionale terza e imparziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo: ha ritenuto illegittimo, per violazione dei principî di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro del telefono di Sorrentino nella parte in cui era stato disposto il vincolo su tutti i dati in esso contenuti senza previa selezione, criteri di selezione e limiti temporali. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro del 20 giugno 2025 nella parte relativa al telefono di Sorrentino e ne ha ordinato la restituzione, se non sottoposto ad altro vincolo. Il primo motivo (presunta insufficiente motivazione circa il coinvolgimento nell'associazione) è stato respinto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente indicato gli elementi idonei a giustificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato e la necessità del sequestro probatorio. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riferito al capo di imputazione (associazione per delinquere). La Corte richiama che, in sede di riesame, il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato ai fini dell'utilità investigativa e non entra nel merito della fondatezza dell'accusa.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al dovere di motivazione del provvedimento di riesame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione conforme agli standard richiesti.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma relativa al sequestro probatorio. La Corte l'ha interpretata alla luce del principio di strumentalità del vincolo: il sequestro deve essere proporzionato e commisurato all'esigenza di acquisire dati pertinenti, non una presa indiscriminata di tutti i contenuti.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri e limiti degli accertamenti e sequestri; la Corte lo utilizza nel quadro del controllo sulla legittimità e proporzionalità delle misure cautelari reali e probatorie.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 6623/2020 Pessotto; Sez. 6, n. 34265/2020 Aleotti; Sez. 3, n. 3465/2019 Pirlo)
Costante orientamento secondo cui il sequestro di dispositivi elettronici che comporti l'apprensione indiscriminata di una massa di dati è illegittimo in assenza di criteri di selezione, motivazione specifica e tempificazione dell'estrazione; l'estrazione integrale è ammessa solo come mezzo per ottenere copia-merce e per consentire la selezione mirata dei dati pertinenti.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non la fondatezza dell'accusa in sede di merito.
- Il sequestro di dispositivi elettronici deve rispettare il principio di proporzionalità: va indicata la sussistenza di specifiche ragioni tecniche o investigative; in mancanza, non è giustificabile la presa indiscriminata di tutti i dati.
- Nel provvedimento che dispone o conferma il vincolo su un dispositivo devono essere fissati criteri di selezione dei dati e limiti temporali rispetto all'esigenza di estrapolazione; l'estrazione integrale dei dati è ammessa solo come mezzo per effettuare una selezione mirata.
- Se la difesa contesta la sproporzione e la violazione della riservatezza, il giudice del riesame deve confrontarsi esplicitamente con tali deduzioni; omissioni su punti rilevanti possono comportare l'annullamento parziale del provvedimento.
- L'accesso e l'analisi dei dati personali contenuti nei telefoni richiedono garanzie e specifiche motivazioni: l'assenza di un provvedimento autorizzativo o di criteri chiari aumenta il rischio di illegittimità della misura.
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