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Sentenza

Sentenza n. 643/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, - della Determinazione protocollo n. 37149 del 2 dicembre 2021 del Responsabile dell'Area III Urbanistica-Edilizia Privata-Demanio Marittimo-S.U.A.P. del Comune di Martinsicuro (TE), avente ad oggetto “Determinazione sanzione per opere abusive. Autolavaggio in via Umbria - Sanzione ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/2001 per fiscalizzazione abuso edilizio consistente in strutture e manufatti realizzati in un’area adibita a lavaggio automezzi in via Umbria”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto possa occorrere, della perizia di stima redatta dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di L'Aquila, Ufficio Provinciale-Territorio e della nota di trasmissione della stessa, protocollo n. 35894 del 24 novembre 2021 da parte del Responsabile dell'Area III Urbanistica-Edilizia Privata-Demanio Marittimo-S.U.A.P. del Comune di Martinsicuro, avente ad oggetto “Trasmissione perizia di stima finalizzata alla determinazione del valore venale delle opere abusive ai sensi dell’art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 redatta dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Abruzzo, Direzione Provinciale de L’Aquila - Territorio. Autolavaggio automezzi” comunicata a mezzo posta raccomandata il 29 novembre 2021; nonché per l’accertamento della corretta determinazione della sanzione ex art. 34 D.P.R. n. 380/2001 da applicare in riferimento agli immobili oggetto di fiscalizzazione e, per l’effetto, per la riduzione della predetta sanzione nei limiti di Giustizia.

Giustizia amministrativa202200072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del Comune di Martinsicuro della sanzione di € 138.000 per la fiscalizzazione di opere edilizie realizzate in parziale difformità, oltre al rimborso di € 1.895 per le spese della perizia dell’Agenzia delle Entrate; erano inoltre contestati la precedente comunicazione della quantificazione e la perizia estimativa

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ente sanzionatore e Agenzia estimatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare dell’autolavaggio e i proprietari dell’impianto hanno impugnato la determinazione della sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, chiedendone l’annullamento e l’accertamento della corretta misura, con riduzione dell’importo. La sanzione era stata calcolata in € 138.000, pari al doppio del valore venale delle opere, stimato dall’Agenzia delle Entrate in € 69.000; era inoltre richiesto il rimborso di € 1.895 per le spese di stima. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 34, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; hanno inoltre contestato il presupposto in fatto e in diritto della stima e chiesto l’accertamento giudiziale della corretta quantificazione. Il Comune ha eccepito la tardività: la società aveva ricevuto via PEC il provvedimento del 2 dicembre 2021 nello stesso giorno; i proprietari avevano già ricevuto la comunicazione del 24 novembre 2021, che indicava l’importo e chiedeva il pagamento, e comunque la raccomandata il 29 novembre 2021. I ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di irricevibilità e non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla stima e sulla misura della sanzione. Per la società, il termine di 60 giorni decorreva dalla notificazione via PEC del provvedimento n. 37149 il 2 dicembre 2021; il ricorso notificato l’11 febbraio 2022 era tardivo. Per i proprietari persone fisiche, la nota n. 35894 del 24 novembre 2021 era già immediatamente lesiva, perché determinava la sanzione e il rimborso delle spese, indicava le causali e le coordinate per il pagamento e ne richiedeva il versamento. La successiva determinazione del 2 dicembre era meramente confermativa e non riapriva il termine. La conoscenza della nota risultava dalla trasmissione al tecnico incaricato il 24 novembre e, in ogni caso, dalla ricezione della raccomandata da parte di uno dei proprietari il 29 novembre. Respinta la richiesta di rimessione in termini, non essendo ravvisabili i relativi presupposti: la comunicazione identificava chiaramente il quantum e ne chiedeva il pagamento. Ricorso dichiarato irricevibile per tardività; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il provvedimento di determinazione della sanzione dovuta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 37149, oggetto della presente impugnazione, veniva portato a conoscenza della Srl Autolavaggio Bianconi a mezzo pec in data 02/12/2021…, ergo il ricorso ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 41 del C.P.A. andava notificato entro il termine ultimo del 31/01/2022.

    Il termine di impugnazione è di decadenza e decorre dalla conoscenza del provvedimento lesivo; nel caso della società, la notificazione via PEC del 2 dicembre 2021 rendeva tardiva la notificazione del ricorso dell’11 febbraio 2022.

  • art. 41 c.p.a.

    Il provvedimento di determinazione della sanzione dovuta dai ricorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 37149, oggetto della presente impugnazione, veniva portato a conoscenza della Srl Autolavaggio Bianconi a mezzo pec in data 02/12/2021…, ergo il ricorso ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 41 del C.P.A. andava notificato entro il termine ultimo del 31/01/2022.

    La notificazione del ricorso deve avvenire entro il termine decadenziale calcolato dalla conoscenza dell’atto impugnabile; la conoscenza acquisita dalla società il 2 dicembre 2021 comportava la scadenza del termine prima della notificazione del ricorso.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    A tal riguardo il Collegio rileva che la nota n. 35894 del 24 novembre 2021 costituisce, con ogni evidenza, provvedimento immediatamente lesivo che andava impugnato atteso che in esso viene già determinata l’entità della sanzione dovuta al Comune di Martinsicuro, la somma dovuta per rimborso spese all’Agenzia delle Entrate e viene indicato l’IBAN su cui effettuare il versamento con le due distinte causali; ne deriva, dunque, che tale provvedimento già risultava essere quello che, in concreto, determinava la sanzione dovuta e ne chiedeva il pagamento, atteso che esso espressamente affermava che “I versamenti vanno fatti alla Banca Popolare di Bari – Filiale di Martinsicuro – Codice IBAN…”.

    La comunicazione che determina l’importo della sanzione per la fiscalizzazione e ne richiede concretamente il pagamento ha natura immediatamente lesiva e deve essere impugnata tempestivamente; un successivo atto che ne ripete il contenuto senza novità è meramente confermativo e non fa decorrere un nuovo termine.

Massime di principio

  • La comunicazione amministrativa che determina in modo puntuale una sanzione, indica le modalità di pagamento e ne richiede il versamento è immediatamente lesiva e va impugnata nel termine decadenziale, anche se l’amministrazione adotta successivamente un atto che ne ribadisce il contenuto senza introdurre elementi nuovi.
  • Quando il destinatario è una società e il provvedimento lesivo le è notificato via PEC, il termine di impugnazione decorre dalla notificazione; la successiva ricezione dello stesso atto da parte di altri destinatari non riapre il termine per la società.
  • La rimessione in termini non è giustificata quando l’atto comunicato individua chiaramente l’importo dovuto e ne richiede il pagamento, rendendo riconoscibile la lesività della determinazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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