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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6763/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iorio chiedeva il rimborso delle ritenute operate da Alleanza Assicurazioni sulle somme erogate al momento del riscatto di polizze 'miste' vita, sostenendo che tali somme dovessero essere assoggettate al regime speciale previsto dall'art. 6 della legge n. 482/1985 e non qualificarsi come indennità di fine rapporto (TFR) soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Il contribuente impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto le polizze funzionalmente collegate al rapporto di lavoro e assimilato le somme al TFR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo (contestazione dell'interpretazione contrattuale) inammissibile perché il ricorrente non ha denunciato la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale né specificato in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni di interpretazione; si è limitato a proporre un'interpretazione alternativa. Il secondo motivo (nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) è stato ritenuto ugualmente inammissibile perché si è risolto in una valutazione di fatto sulla scadenza delle polizze, senza indicare una violazione dei parametri di valutazione della prova. La Corte ha inoltre preso atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Invocata dal ricorrente quale regime fiscale speciale applicabile alle somme derivanti da polizze vita; la Corte constata che il ricorrente non ha dimostrato in cassazione la violazione dei canoni di interpretazione necessari per rimettere in discussione la qualificazione data dal giudice di merito.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. a)

    Applicato dalla C.T.R. per assimilare le somme erogate dalle polizze al TFR e sottoporle a tassazione separata ai fini IRPEF.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Richiamato come possibile motivo di cassazione relativo alla violazione di norme processuali o di diritto sostanziale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancanza di specifica allegazione di violazione delle regole di interpretazione contrattuale.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    Richiamato come motivo relativo alla nullità o vizio della motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia configurato la violazione dei parametri di valutazione previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato in relazione alla necessità che il giudice fondi la decisione sulle prove dedotte dalle parti; la Corte ha ricordato che la semplice diversa valutazione delle prove non integra di per sé una violazione dell'art. 115.

  • codice di procedura civile, art. 116

    Richiamato in relazione al criterio del prudente apprezzamento della prova da parte del giudice di merito; la Corte ha osservato che la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha applicato un criterio di valutazione non consentito (es. attribuire a una prova valore di prova legale quando non previsto).

  • codice civile, artt. 1362 e ss. (regole di interpretazione del contratto)

    Richiamati come canoni di ermeneutica contrattuale che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare e dimostrare siano stati violati per consentire la sindacabilità in cassazione dell'interpretazione del contratto fatta dal giudice di merito.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per le conclusioni rese in udienza e per la formalità processuale relativa alla discussione in pubblica udienza.

  • codice di procedura civile, art. 370, primo comma

    Richiamato per la costituzione dell'Amministrazione limitata alla partecipazione all'udienza di discussione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo del ricorrente di versare l'eventuale contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La qualificazione delle somme erogate da polizze vita come TFR o come prestazioni soggette a un regime fiscale speciale è questione di fatto e di interpretazione contrattuale riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo errori di diritto o violazioni manifeste delle regole di interpretazione.
  • In cassazione non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa: il ricorrente deve indicare espressamente quali regole legali di interpretazione sono state violate (artt. 1362 e ss. c.c.) e come il giudice di merito si sia discostato da tali canoni.
  • Per censurare in Cassazione la valutazione delle prove occorre dimostrare che il giudice ha violato gli artt. 115 o 116 c.p.c., ad esempio valutando secondo prudente apprezzamento una risultanza probatoria che invece è soggetta a un criterio di valutazione diverso stabilito dalla legge, o basando la decisione su prove non introdotte dalle parti.
  • Se si vuole ottenere in un caso simile il riconoscimento del regime fiscale speciale, è opportuno produrre in grado di merito materiale probatorio e argomentazioni giuridiche precise sul contenuto contrattuale delle polizze e sul nesso funzionale con il rapporto di lavoro, contestualmente indicando i canoni di interpretazione che supportano la propria tesi.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione, valutare se i vizi denunciati siano di diritto (sindacabili in cassazione) o di fatto (da rimettere eventualmente al giudice di merito con mezzi riapertori del giudizio).

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