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Sentenza

Sentenza del 07/06/2022 n. 2606 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento -Controllo automatizzato - Cartella di pagamento - Avviso bonario - Controllo exart. 36-bis d.P.R. n. 600/1973- Controllo ex art.54-bis d.P.R. n. 633/1972 - Notifica della cartella. (1°massima). Notificazioni-Cartella di pagamento - Notifica della cartella - raccomandata con avviso diricevimento - Norme sul servizio postale ordinario. (2° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento per due profili: 1) mancata preventiva comunicazione (c.d. avviso bonario/contraddittorio) nei casi di controllo automatizzato ex art.36-bis d.P.R. n.600/1973 (o ex art.54-bis d.P.R. n.633/1972 in materia di IVA), quando l'imposta è stata liquidata sulla base dei dati forniti nella dichiarazione; 2) forma e tempestività della notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la decorrenza della notificazione ai sensi delle norme sul servizio postale.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima la notifica della cartella anche in assenza di un precedente avviso bonario quando la liquidazione è frutto di un controllo cartolare automatico basato esclusivamente sui dati autodichiarati dal contribuente: il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art.6, comma 5, l. n.212/2000 è necessario solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Inoltre, è stato confermato che, ai sensi dell'art.26, comma 1, d.P.R. n.602/1973 (con rinvio all'art.60 d.P.R. n.600/1973 per quanto non disciplinato), la notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento (con richiamo anche all'art.14 l. n.890/1982).

Norme richiamate

  • art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    L'articolo consente il controllo cartolare/automatizzato; quando la liquidazione è basata unicamente sui dati dichiarati non è obbligatorio un avviso bonario/contraddittorio preventivo.

  • art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972

    Equivalente applicazione in materia di IVA rispetto al controllo previsto dall'art.36-bis per l'IRPEF: il controllo automatico sull'autodichiarazione non impone sempre il contraddittorio preventivo.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è previsto dalla normativa sui diritti del contribuente ma opera solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Autorizza gli uffici della riscossione a notificare la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento e stabilisce che la notificazione si considera effettuata nella data indicata nell'avviso di ricevimento, con rinvio a norma all'art.60 per le ipotesi non disciplinate.

  • art. 60, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall'art.26 d.P.R. n.602/1973 per completare la disciplina della notificazione; concorre a determinare la decorrenza della notificazione tramite posta.

  • art. 14, l. n. 890/1982

    Norma sul servizio postale che viene considerata nella valutazione della validità della notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Cass. 33344/2019

    Giurisprudenza di riferimento che supporta il principio secondo cui il contraddittorio non è sempre dovuto nei controlli automatizzati basati sui dati dichiarati.

  • Cass. 3254/2016

    Giurisprudenza di riferimento che conferma la validità della notifica delle cartelle tramite raccomandata A/R e la decorrenza dalla data indicata nell'avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Nei controlli cartolari/automatizzati ex art.36-bis (o art.54-bis per IVA), se l'ufficio liquida l'imposta esclusivamente sulla base dei dati autodichiarati, la mancata preventiva comunicazione (avviso bonario) non invalida la successiva cartella di pagamento.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art.6, comma 5, l. n.212/2000 è obbligatorio solo se emergono incertezze o profili contestabili rilevanti nella dichiarazione: in presenza di dati chiari e coerenti il contraddittorio può non essere attivato.
  • La notifica della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si considera perfezionata alla data riportata nell'avviso di ricevimento, salvo dimostrazione contraria riguardo la effettiva consegna o irregolarità del servizio postale.
  • In caso di impugnazione, verificare sempre: a) se l'accertamento è stato frutto di controllo automatizzato basato solo sui dati dichiarati; b) se esistevano profili di incertezza che avrebbero imposto il contraddittorio; c) la corretta esecuzione della notifica (data indicata nell'A/R, eventuali incongruenze nell'indirizzo o nella consegna).
  • Se si dimostra che sussistevano errori/ambiguità rilevanti nella dichiarazione oppure vizi nella procedura di notifica (es. A/R falsificato o invio a indirizzo inesatto), la cartella può essere impugnata con buone possibilità di successo; viceversa, contestare la sostanza dell'accertamento quando la liquidazione derivi da dati non contraddittori risulta più difficile.

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