Sentenza del 28/09/2015 n. 1610 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Paesi a fiscalità privilegiata - Costi sostenuti a favore di imprese domiciliate in paradisi fiscali (costi "black list") - Legittimità delle operazioni se viene provato che le imprese estere svolgono un'effettiva attività commerciale ovvero se viene provato l'effettivo interesse economico delle operazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti in favore di imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata, ossia i cosiddetti costi "black list". Ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tali operazioni sono soggette a una presunzione di indeducibilità, superabile mediante la prova di una delle esimenti previste dalla legge: in particolare, l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera oppure, qualora sia difficoltoso dimostrare tale circostanza, l'esistenza di un effettivo interesse economico dell'operazione e la sua concreta esecuzione.
La decisione
La sentenza afferma che le operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non sono automaticamente illegittime o indeducibili. La presunzione legale di indeducibilità può essere superata dal contribuente provando che l'impresa estera esercita un'effettiva attività commerciale. In alternativa, è sufficiente dimostrare che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che sono state realmente eseguite. Il testo non indica le parti nominativamente né specifica l'esito formale del dispositivo, ma il principio enunciato è favorevole alla possibilità per il contribuente di ottenere la deduzione mediante adeguata prova.
Norme richiamate
Art. 110, comma 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma prevedeva una presunzione legale di indeducibilità dei costi e delle spese relativi a operazioni con imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata.
La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo la prova delle condizioni previste dal successivo comma 11.
Art. 110, comma 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La legittimità delle operazioni è subordinata alla prova che le imprese estere svolgano una effettiva attività commerciale; in alternativa, occorre provare che le operazioni rispondano a un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione.
Il contribuente può dimostrare l'effettiva operatività commerciale dell'impresa estera oppure, in caso di difficoltà, provare congiuntamente l'interesse economico concreto dell'operazione e la sua effettiva realizzazione.
Massime di principio
- I costi sostenuti verso imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non sono automaticamente indeducibili: l'Amministrazione può contestarli, ma il contribuente ha la possibilità di superare la presunzione legale.
- La prova dell'effettiva attività commerciale dell'impresa estera costituisce una prima via per legittimare la deduzione dei costi.
- Se la prova dell'attività commerciale estera è difficoltosa, il contribuente può concentrarsi sulla dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione e della sua concreta esecuzione; le due circostanze devono risultare entrambe provate.
- È opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare la realtà dell'operazione, i servizi o beni ricevuti, i pagamenti effettuati, la congruità economica e le ragioni commerciali della scelta del fornitore estero.
- La mera esistenza formale di fatture o contratti può non essere sufficiente: occorre dimostrare la sostanza economica e l'effettiva esecuzione delle operazioni.
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