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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 14/12/2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Azzena lamenta violazioni processuali e vizi di motivazione per la mancata riqualificazione del reato di associazione (art. 74 DPR 309/1990 vs art. 73 DPR 309/1990) e per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 416 c.p.; Garippa censura l'utilizzazione di intercettazioni disposte in altro procedimento e la configurazione del tentativo di rapina (sostiene che non fosse punibile); Pagano deduce travisamento delle prove, omessa valutazione di documenti e l'omessa riqualificazione dell'associazione (sesta fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/1990); Scanu contesta l'equivocità della prova e l'insussistenza del giudizio oltre il ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati: per Azzena l'esame nel merito è precluso dalla rinuncia ai motivi in appello e dai limiti dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; per Garippa è stata confermata la utilizzabilità delle intercettazioni alla luce della deroga prevista (reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) e la condanna per concorso nella tentata rapina è stata ritenuta correttamente motivata; per Pagano sono stati respinti i motivi di travisamento e omissione di prova (ritenuti generici o nuovi rispetto al merito) e sono state confermate le condanne per associazione, tentata rapina e introduzione di banconote false; per Scanu sono state confermate le condanne per detenzione e cessione di stupefacente sulla base delle emergenze probatorie. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in Cassazione sulle sentenze frutto di concordato: la rinuncia ai motivi in appello/accordo esclude l'esame nel merito in sede di legittimità

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Regola generale di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, con deroga ove risultino indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; il Tribunale ha ritenuto applicabile la deroga nel caso concreto

  • art. 416 cod. pen.

    Fattispecie di associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione per Pagano e altri sulla base delle intercettazioni e degli elementi di contesto

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Contrasto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stato usato per contestare la compagine criminale e confermare condanne per reati di droga

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    Previsione dei reati di traffico di stupefacenti (reati fine): la Corte ha confermato le condanne per i reati fine in concorso

  • art. 56, 81 cpv., 110, 628 cod. pen.

    Norme relative al tentativo, concorso di persone e rapina aggravata: la Corte ha ritenuto integrato il tentativo punibile sulla base di atti preparatori che dimostravano l'effettivo inizio dell'esecuzione e la probabilità dell'esito criminoso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti per inammissibilità dei ricorsi, con possibilità di somma equitativa alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Il patteggiamento/accordo ai sensi dell'art. 599-bis limita l'impugnazione in Cassazione: chi ha rinunciato ai motivi in appello non può ottenere il riesame del merito in Cassazione oltre i limiti stabiliti
  • Le intercettazioni disposte in un procedimento diverso possono essere utilizzate in altro procedimento solo entro le eccezioni previste dalla legge (art. 270 c.p.p.); i giudici applicano strettamente le condizioni della deroga (es. reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza)
  • La qualificazione del tentativo è compatibile non solo con atti esecutivi ma anche con preparatori che dimostrino l'avvio dell'esecuzione e una significativa probabilità di conseguimento del delitto, salvo eventi imprevedibili
  • La valutazione probatoria delle intercettazioni e delle conversazioni è di norma questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o irragionevole
  • Documenti o argomentazioni non dedotti o non prodotti nei precedenti gradi di giudizio difficilmente possono essere valorizzati in Cassazione; i motivi nuovi o generici sono inammissibili
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese e eventuale somma equitativa alla Cassa delle Ammende) salvo responsabilità per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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