Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 14/12/2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Azzena lamenta violazioni processuali e vizi di motivazione per la mancata riqualificazione del reato di associazione (art. 74 DPR 309/1990 vs art. 73 DPR 309/1990) e per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 416 c.p.; Garippa censura l'utilizzazione di intercettazioni disposte in altro procedimento e la configurazione del tentativo di rapina (sostiene che non fosse punibile); Pagano deduce travisamento delle prove, omessa valutazione di documenti e l'omessa riqualificazione dell'associazione (sesta fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/1990); Scanu contesta l'equivocità della prova e l'insussistenza del giudizio oltre il ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati: per Azzena l'esame nel merito è precluso dalla rinuncia ai motivi in appello e dai limiti dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; per Garippa è stata confermata la utilizzabilità delle intercettazioni alla luce della deroga prevista (reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) e la condanna per concorso nella tentata rapina è stata ritenuta correttamente motivata; per Pagano sono stati respinti i motivi di travisamento e omissione di prova (ritenuti generici o nuovi rispetto al merito) e sono state confermate le condanne per associazione, tentata rapina e introduzione di banconote false; per Scanu sono state confermate le condanne per detenzione e cessione di stupefacente sulla base delle emergenze probatorie. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione sulle sentenze frutto di concordato: la rinuncia ai motivi in appello/accordo esclude l'esame nel merito in sede di legittimità
art. 270 cod. proc. pen.
Regola generale di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, con deroga ove risultino indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; il Tribunale ha ritenuto applicabile la deroga nel caso concreto
art. 416 cod. pen.
Fattispecie di associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione per Pagano e altri sulla base delle intercettazioni e degli elementi di contesto
art. 74 DPR n. 309/1990
Contrasto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stato usato per contestare la compagine criminale e confermare condanne per reati di droga
art. 73 DPR n. 309/1990
Previsione dei reati di traffico di stupefacenti (reati fine): la Corte ha confermato le condanne per i reati fine in concorso
art. 56, 81 cpv., 110, 628 cod. pen.
Norme relative al tentativo, concorso di persone e rapina aggravata: la Corte ha ritenuto integrato il tentativo punibile sulla base di atti preparatori che dimostravano l'effettivo inizio dell'esecuzione e la probabilità dell'esito criminoso
art. 616 cod. proc. pen.
Onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti per inammissibilità dei ricorsi, con possibilità di somma equitativa alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il patteggiamento/accordo ai sensi dell'art. 599-bis limita l'impugnazione in Cassazione: chi ha rinunciato ai motivi in appello non può ottenere il riesame del merito in Cassazione oltre i limiti stabiliti
- Le intercettazioni disposte in un procedimento diverso possono essere utilizzate in altro procedimento solo entro le eccezioni previste dalla legge (art. 270 c.p.p.); i giudici applicano strettamente le condizioni della deroga (es. reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza)
- La qualificazione del tentativo è compatibile non solo con atti esecutivi ma anche con preparatori che dimostrino l'avvio dell'esecuzione e una significativa probabilità di conseguimento del delitto, salvo eventi imprevedibili
- La valutazione probatoria delle intercettazioni e delle conversazioni è di norma questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o irragionevole
- Documenti o argomentazioni non dedotti o non prodotti nei precedenti gradi di giudizio difficilmente possono essere valorizzati in Cassazione; i motivi nuovi o generici sono inammissibili
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese e eventuale somma equitativa alla Cassa delle Ammende) salvo responsabilità per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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