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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18365/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per reati fallimentari relativi alla IMMOBILIARE S.NICOLO' S.R.L. - Cassese contestava, tra gli altri, la mutata qualificazione del ruolo (da amministratore di fatto a concorrente esterno), la carenza di motivazione riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (v. apporto di capitale da SMAP TRADING e possibile effetto di cessione azienda ex art.2560 c.c.), la mancanza di elementi che dimostrassero il contributo causale attivo/consapevole alle distrazioni, l'insufficiente motivazione circa la bancarotta fraudolenta documentale (accesso/occultamento contabilità) e l'erronea valutazione dell'aggravante della rilevanza del danno e della misura della pena. Scimiterna deduceva nullità per composizione del collegio con giudice onorario, assenza di prova della sottoscrizione della cessione quote e contestava l'esclusione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Scimiterna ritenendolo infondato. Per Cassese ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per carenza di adeguata motivazione circa il contributo causale del Cassese a quella fattispecie, e ha disposto rinvio ad altra Corte d'appello per nuovo giudizio su quel capo. Tutti gli altri motivi di Cassese sono stati respinti e le affermazioni di responsabilità in relazione agli altri capi sono state confermate. Sulla quantificazione della pena il provvedimento è stato assorbito dalla decisione di rimessione e da riadottare in sede di rinvio ove necessario.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Regola il concorso nei reati; la Corte ha ritenuto applicabile la figura del concorrente esterno nei reati fallimentari quando vi sia contributo doloso anche se non nella veste formale di amministratore

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), artt. 216, 219, 223

    Norme che definiscono le fattispecie di bancarotta (fraudolenta patrimoniale, per distrazione, documentale). La Corte ha confermato che le condotte distrattive e i trasferimenti d'azienda possono integrare tali reati e che la responsabilità può ricadere anche su soggetti esterni che abbiano contributo allo scopo delittuoso

  • Codice civile, art. 2560

    Disciplina la responsabilità del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta; richiamata dai ricorrenti per sostenere che la cessione avrebbe trasferito le passività e quindi attenuato il pregiudizio, ma la Corte ha ritenuto che ciò non esclude il pregiudizio alla massa creditoria e non scalfisce la valutazione di illiceità delle operazioni

  • Codice di procedura penale, disp. att., art. 173 comma 1

    Norma procedurale richiamata per i limiti di deduzione dei motivi in cassazione; la Corte ha esaminato i motivi ammessi nei limiti consentiti

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)

    Causa di ricorso per cassazione relativa a violazione di legge o vizio di motivazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce di questa disposizione e ne ha dichiarato l'infondatezza per molti profili

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte conferma che non sussiste violazione quando cambia la qualifica giuridica del ruolo (es. da amministratore a concorrente esterno) senza mutamento essenziale della condotta contestata e purché l'imputato abbia potuto difendersi sull'oggetto reale dell'accusa

  • Codice di procedura penale, artt. 178 e 179

    Regole sulle condizioni di capacità del giudice; la Corte ha ritenuto che la partecipazione del giudice onorario non determina nullità assoluta, nella specie non rilevante

  • D.Lgs. n. 116/2017, art. 12, art. 11, art. 30 comma 6

    Norme sulla magistratura onoraria e limiti di assegnazione ai collegi: richiamate in relazione alla doglianza sulla presenza del giudice onorario, la Corte ha spiegato che le norme non ostano alla composizione in supplenza e che il divieto riguarda categorie specifiche di reati non presenti nel caso

  • Codice penale, art. 62-bis

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può negare le attenuanti con motivazione sintetica riferita agli elementi ritenuti decisivi

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Principi guida per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena purché sia motivata logicamente

Massime di principio

  • La presenza di un giudice onorario in supplenza non determina automaticamente la nullità assoluta del processo: occorre verificare se la norma specifica che vieta la partecipazione si applica al reato in contestazione e se sono rispettate le regole organizzative di attribuzione
  • La qualificazione del ruolo dell'imputato (amministratore di fatto vs concorrente esterno) può essere modificata in sentenza senza violare il principio di correlazione, purché la condotta materiale contestata resti la stessa e l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi sull'oggetto reale dell'accusa
  • In caso di doppia conforme (condanna in primo e secondo grado) la motivazione di appello può integrarsi con quella di primo grado: la Corte di legittimità non è tenuta a riesaminare in profondità tutte le risultanze, salvo che emergano profili di specifica carenza motivazionale o errori di diritto
  • La figura della bancarotta riparata richiede che l'autore delle distrazioni abbia successivamente e realmente annullato l'operazione con condotte idonee a eliminare il pregiudizio dei creditori; non è ammissibile ragionare per presunte compensazioni tra apporti e distrazioni senza rapporto causale e temporalmente successivo
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale, essendo reato proprio dell'amministratore, la condanna di un soggetto estraneo esige una motivazione chiara e satisfattiva circa il contributo causale e la modalità concreta del suo intervento sulla contabilità; la mancanza di tale spiegazione può determinare annullamento e rinvio
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e richiedono una motivazione congrua ma possono essere espresse in termini sintetici purché indichino gli elementi ritenuti decisivi
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove né rinnovare integralmente il giudizio di fatto; interviene invece quando sussistono vizi di diritto o macroscopiche carenze motivazionali che incidono sulla legittimità della decisione

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