L.R. FVG 19/2019
Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19/2019 adegua la legge regionale 18/2015 ai principi del sistema integrato degli enti territoriali previsti dall’Accordo Stato-Regione del 25 febbraio 2019. Riafferma il concorso di Regione ed enti locali agli obiettivi di finanza pubblica e attribuisce alla legge di stabilità regionale la definizione del concorso finanziario e degli obblighi degli enti locali. Vigente dal 28 novembre 2019.
Recepimento dei principi dell’Accordo Stato-Regione FVG del 25 febbraio 2019 e modifica della disciplina della finanza locale
Recepimento dei principi del sistema integrato degli enti territoriali
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19/2019 interviene sulla disciplina della finanza locale per adeguarla ai principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali richiamato dall’Accordo tra Stato e Regione del 25 febbraio 2019. L’intervento si inserisce nel quadro della finanza pubblica regionale e coordina la normativa sugli enti locali con l’assetto regionale.
Modifiche alla legge regionale 18/2015
La legge modifica la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, ridefinendone alcuni principi generali.
In particolare:
- viene sostituito il comma 2 dell’articolo 1, precisando che i principi e le disposizioni della legge concorrono, in coordinamento con l’assetto della finanza regionale, alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato di cui all’Accordo del 25 febbraio 2019;
- il Sistema integrato è descritto come composto, oltre che dalla Regione, dagli enti locali del territorio regionale e dai rispettivi enti strumentali e organismi interni.
Concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica
È ridefinito anche il quadro degli obblighi degli enti locali del Friuli Venezia Giulia rispetto alla finanza pubblica.
La disciplina risultante prevede che:
- gli enti locali concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- tale concorso deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale;
- devono essere rispettati anche gli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione e gli obblighi europei.
Potere regionale di definizione del concorso finanziario
La legge introduce un nuovo comma che attribuisce alla Regione il compito di definire, con la legge di stabilità, il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali.
La Regione deve farlo adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee a garantire il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il 28 novembre 2019. Non contiene discipline transitorie o limiti temporali specifici ulteriori rispetto alla sua applicazione ordinaria nel sistema della finanza locale regionale.
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