L.R. FVG 18/2019
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina friulana sulla cooperazione allo sviluppo e sul partenariato internazionale: ridefinisce finalità, soggetti, programmazione, Comitato consultivo e coordinamento, introduce criteri e scadenze per i finanziamenti e abroga una disposizione della legge del 2000. È in vigore dal 28 novembre 2019 e contiene una norma transitoria sul rinnovo del Comitato entro sei mesi.
Modifiche alla disciplina regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale
Modifiche alla disciplina regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, aggiornandone finalità, strumenti di programmazione, organi consultivi e modalità di sostegno alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Finalità e impostazione generale
La Regione promuove e sostiene la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale per contribuire a uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali. Gli interventi sono orientati al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e includono, tra gli altri, tutela della vita umana, bisogni primari, autosufficienza alimentare, diritti civili e del lavoro, valorizzazione delle risorse umane, identità culturale, ambiente, crescita economica e sociale, pari opportunità, ricostruzione dopo calamità o conflitti e sostegno al ritorno volontario assistito.
La cooperazione promossa dalla Regione e dalle comunità locali è definita cooperazione decentrata e presuppone il coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati. La norma valorizza anche l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà internazionale.
Iniziative regionali e bandi
Le iniziative di cooperazione e partenariato internazionale sono promosse attraverso due canali:
- iniziative a regia regionale, in base agli obiettivi strategici regionali e al programma regionale;
- iniziative tramite bandi pubblici rivolti a organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
Per entrambe le tipologie deve essere garantita una quota di risorse a bando non inferiore al 25% del totale per ciascuna tipologia.
Soggetti coinvolti e ambito dei progetti
Le iniziative vedono come soggetti attivi le popolazioni del Friuli Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nei progetti. La formulazione della disciplina viene ricondotta ai “Paesi oggetto di intervento” e ai “Paesi partner” individuati in coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
La legge precisa inoltre che non sono ammessi soggetti che operino in contrasto con i principi democratici e con le convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, né quelli che collaborino direttamente con organizzazioni che si trovino in conclamata violazione di tali principi.
Programma regionale e criteri di attuazione
Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale è approvato all’inizio di ogni legislatura con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e rapporti con l’Unione europea. Prima dell’approvazione sono previste iniziative di coordinamento, il parere del Comitato regionale e quello della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta giorni; decorso il termine, il parere si intende non più necessario.
In attuazione del programma, un regolamento di attuazione deve definire:
- i criteri di erogazione dei finanziamenti;
- la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali;
- le modalità di presentazione, erogazione e rendicontazione;
- i criteri di valutazione degli interventi e di verifica dei risultati.
Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale
Il Comitato regionale ha funzione consultiva e la sua composizione viene ridefinita includendo:
- il Presidente della Regione o un suo delegato;
- il Direttore del servizio competente per i rapporti internazionali;
- un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;
- un esperto di comprovata esperienza nel settore nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche tra i soggetti indicati dalla legge;
- un rappresentante dei Comuni;
- un rappresentante delle ONG e associazioni di volontariato operanti nel settore della solidarietà internazionale, designato secondo la disciplina richiamata dalla legge regionale sul volontariato.
Viene abrogata la previsione precedente del comma 3 e la durata/operatività del Comitato è riferita alla conclusione della legislatura. Per questa composizione si dispone copertura finanziaria sul bilancio regionale 2019-2021, missione Relazioni internazionali.
Coordinamento e gruppi di concertazione
La rubrica della disposizione sul coordinamento viene aggiornata per riferirsi alla cooperazione allo sviluppo e alle attività di partenariato internazionale. Il coordinamento è affidato a iniziative di coordinamento, anche coinvolgendo i gruppi di concertazione previsti dalla legge.
I gruppi di concertazione devono essere convocati periodicamente, indicativamente almeno una volta all’anno.
Norma abrogativa e transitoria
È abrogato l’articolo 12 della legge regionale n. 19/2000.
Il nuovo Comitato regionale deve essere costituito entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; fino a tale costituzione continua a operare il Comitato già in carica alla data di entrata in vigore.
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