Circolare numero 79 del 16-05-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERDIPENDENTI-CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI (FEDERDIPENDENTI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e FEDERDIPENDENTI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono indicati soggetti che possono rilasciare la delega, modalità di conferimento, decorrenza, revoca, misura del contributo, costi del servizio, esonero da responsabilità e istruzioni contabili con i relativi conti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra il contenuto della convenzione sottoscritta il 18 marzo 2016 tra INPS e l’Associazione sindacale FEDERDIPENDENTI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono disciplinati i soggetti legittimati, le modalità di conferimento e revoca della delega, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le scritture contabili correlate.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. È previsto che l’eventuale richiesta di rinnovo debba pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale sulla pensione. In particolare, possono aderire:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio previsto dall’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione della norma ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento è alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere:
- sottoscritto dal titolare della pensione;
- corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
La trasmissione all’INPS dei dati della delega deve avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale firmato.
Decorrenza della delega
L’articolo 4 disciplina la decorrenza degli effetti della delega alla riscossione della quota associativa.
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega vengono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da una persona già titolare di pensione, produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure
- per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega riferita a una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso un’altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere:
- l’indicazione dell’Organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono fissate come segue:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il precedente limite e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati per le principali attività come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione con revoca e acquisizione nuova delega: € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità, controversie e poteri dell’INPS
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e organizzazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo. Resta inoltre la facoltà di recesso unilaterale in tutti i casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è AP.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto di FEDERDIPENDENTI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25537, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27537, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11537, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dai pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti dalla Direzione generale.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni a favore di FEDERDIPENDENTI. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS. La facoltà si estende anche ai pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici per effetto del rinvio normativo. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio, trasmissione e conservazione della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione dell’importo del contributo e delle autorizzazioni privacy previste dal D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e riportare gli estremi di un documento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati telematicamente secondo le specifiche INPS e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, decorre dalla data di decorrenza della pensione. Se è presentata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega alla riscossione. Se una nuova delega arriva su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi gli assegni per il nucleo familiare o trattamenti analoghi. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari, costi e rimesse
I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono differenziati per tipologia di operazione: nuova delega su domanda di pensione, nuova delega su pensione esistente, revoca telematizzata, variazione con revoca e nuova delega, gestione delega.
Esonero da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo. L’Istituto è sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi o controversie sulla validità della delega. L’associazione deve rimborsare l’eventuale ritenuta indebitamente operata e le spese sostenute dall’INPS in controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi/irregolarità a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è AP. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25537 e GPA27537 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e di anni precedenti, il conto GPA11537 per il debito verso l’organizzazione e il pagamento, mentre gli accrediti sono imputati al conto GPA35041 già in uso. La movimentazione avviene tramite le procedure di ripartizione e di pagamenti accentrati.
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