Circolare numero 83 del 20-05-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce in modo organico l’evoluzione normativa del regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS, dopo la soppressione dell’ex ENPALS e il suo assorbimento nell’INPS. Vengono illustrati i criteri di inquadramento dei lavoratori nei gruppi/categorie, i requisiti contributivi e assicurativi per il diritto a pensione, le regole di totalizzazione/cumulo con altre gestioni, i massimali e le fasce di rendimento, nonché le modalità di calcolo delle principali prestazioni pensionistiche e di invalidità. La circolare disciplina inoltre pensione supplementare, supplemento di pensione, pensioni ai superstiti e ratei maturati e non riscossi, richiamando le specificità per ballerini, tersicorei e altre categorie artistiche.
Requisiti di accesso e criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)
Requisiti e calcolo delle pensioni del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
La circolare fornisce un quadro organico della disciplina pensionistica applicabile agli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), già ex ENPALS e oggi confluito nell’INPS. Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa del settore, definisce i criteri di inquadramento dei lavoratori e illustra i requisiti di accesso, le regole di calcolo e le principali prestazioni gestite dal Fondo.
Evoluzione normativa e inquadramento dei lavoratori
La circolare richiama la base normativa originaria del settore, fondata sul D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modifiche. Evidenzia poi le principali riforme intervenute nel tempo, in particolare i decreti di armonizzazione n. 166 e n. 182 del 30 aprile 1997, i decreti ministeriali del 10 novembre 1997 e del 15 marzo 2005, il d.l. n. 64/2010 convertito dalla legge n. 100/2010 per ballerini e tersicorei, e il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.
Per i lavoratori dello spettacolo l’anzianità contributiva è espressa in giornate, assumendo un anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, pari a 12 mesi di 26 giorni ciascuno. Prima della riforma del 1997 erano previste due categorie convenzionali: il 1° gruppo, relativo a personale artistico e tecnico con rapporto saltuario o a termine, e il 2° gruppo, relativo a lavoratori dell’impresa con qualifica operaia o impiegatizia e rapporto a tempo indeterminato.
Requisito dell’annualità contributiva nei diversi periodi
La circolare distingue i requisiti richiesti nei vari periodi storici:
- fino al 31.12.1992: 60 contributi giornalieri per le categorie artistiche e tecniche del previgente gruppo 1, 180 per le altre categorie del gruppo 2;
- dal 1.1.1993: 120 contributi giornalieri per il gruppo 1 e 260 per il gruppo 2;
- dal 1.8.1997: 120 giornate per il gruppo A, 260 per il gruppo B e 312 per il gruppo C.
Il decreto legislativo n. 182/1997 ha infatti superato la distinzione convenzionale tra primo e secondo gruppo e ha introdotto la nuova articolazione in tre gruppi, fondata non più solo sulla categoria professionale ma anche sulla natura del rapporto di lavoro. Il gruppo A comprende i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione dello spettacolo; il gruppo B comprende i lavoratori a tempo determinato che svolgono attività diverse; il gruppo C comprende i lavoratori a tempo indeterminato.
La circolare precisa che, ai fini dell’accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione, i periodi vanno valutati separatamente secondo la disciplina vigente al momento della maturazione dell’anzianità. I contributi giornalieri eccedenti le annualità richieste vengono considerati dividendo le giornate per l’annualità del gruppo prevalente.
Diritto a pensione e criterio di prevalenza
Per la maturazione del diritto a pensione non è sufficiente il solo requisito contributivo: deve risultare perfezionato anche il requisito assicurativo, cioè il periodo che deve intercorrere dal primo contributo versato o accreditato fino alla decorrenza della pensione. La circolare evidenzia che, se il lavoratore raggiunge il requisito contributivo prima di quello assicurativo, il diritto non si perfeziona fino al compimento del periodo assicurativo minimo richiesto dalla legge.
Nei passaggi da un gruppo all’altro, l’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 182/1997 prevede il riproporzionamento dei contributi ai fini del diritto. In sede di liquidazione, l’assicurato viene considerato appartenente al gruppo nel quale ha acquisito la maggiore anzianità contributiva: si applica quindi il criterio della prevalenza contributiva, che sostituisce il precedente criterio dell’anzianità assicurativa. Tale criterio può incidere sia sull’attribuzione del gruppo sia sul calcolo del requisito contributivo mancante.
Cumulo e totalizzazione con altre gestioni
La circolare richiama il principio secondo cui chi vanta contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS/FPLS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha diritto a una sola prestazione pensionistica, ottenuta mediante totalizzazione dei contributi delle due gestioni, secondo la Convenzione del 3 dicembre 1973 e la relativa circolare applicativa del 1974. Vengono richiamati anche i chiarimenti forniti con il messaggio n. 14371 del 2007, che individuano un ordine di verifica: prima l’unificazione dei contributi FPLS e FPLD, poi l’eventuale cumulo con le gestioni speciali degli autonomi e, in via residuale, il cumulo tra tutte le posizioni assicurative.
È altresì richiamata la possibilità di cumulo gratuito della contribuzione FPLS con quella della Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni. La disciplina non si applica, invece, nei casi di prestazioni liquidate in regime di computo nella Gestione Separata, totalizzazione dei periodi assicurativi, cumulo dei periodi assicurativi e cumulo di periodi non coincidenti secondo le norme specificamente indicate.
Quanto alla competenza alla liquidazione, il criterio generale è quello della prevalenza contributiva: provvede il fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili secondo la normativa vigente. La competenza resta però sempre in capo alla gestione Spettacolo e Sport quando la contribuzione versata o accreditata dia diritto a una prestazione autonoma; è inoltre attribuita alla stessa gestione per la pensione anticipata dei ballerini e tersicorei, degli sportivi professionisti, per la pensione di invalidità specifica e per i lavoratori del gruppo A, per i quali rileva esclusivamente la contribuzione riferita a effettive prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo.
Retribuzione pensionabile, massimali e contributi d’ufficio
La retribuzione pensionabile è la base di calcolo della quota di pensione. La circolare ricorda che l’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420/1971 fissava un massimale giornaliero di 315.000 lire, successivamente rivalutato annualmente dal 1° gennaio 1998 in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il documento disciplina i contributi d’ufficio accreditabili:
- fino al 31.12.1992: spettano ai lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 del D.L.C.P.S. n. 708/1947; sono accreditati fino a un massimo di 50 all’anno e fino a 240 contributi giornalieri annui complessivi; sono utili ai fini del diritto e della misura, salvo alcune prestazioni specifiche per le quali non concorrono al diritto;
- dal 1.1.1993: spettano ai lavoratori del gruppo A; sono accreditabili per un massimo di 10 anni, fino a 60 contributi all’anno e fino a 120 giornate complessive; sono riconosciuti solo ai fini del diritto.
La circolare disciplina anche la contribuzione convenzionale per retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1997 superiori a un milione di lire, prevedendo l’accredito di un numero di giorni di contribuzione fino a un massimo di 8 giorni annui, entro la capienza di 312 giornate. Viene riportata la tabella delle fasce di retribuzione giornaliera e dei corrispondenti giorni accreditati, da 1 a 8.
Fasce di rendimento per retribuzioni eccedenti il massimale
Il documento spiega che, nel sistema retributivo, l’aliquota di rendimento indica la percentuale della retribuzione pensionabile riconosciuta per ogni anno di contribuzione. L’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 e l’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 determinano un meccanismo di riduzione delle aliquote per le quote di retribuzione eccedenti il massimale.
La circolare riporta il principio secondo cui la quota di pensione è pari al 2% annuo entro il limite del tetto pensionabile AGO e decresce per le fasce superiori. Vengono quindi indicate le fasce per la quota A e per la quota B, con aliquote differenziate oltre il massimale e nelle successive soglie di superamento. Il calcolo della pensione tiene conto di un coefficiente C, dato dal rapporto tra numero massimo di contributi giornalieri accreditabili e numero effettivo di contributi utili alla misura; per il correttivo introdotto dalla delibera commissariale n. 7084 del 26 marzo 1992 è richiamata la formula C = 12480/NR.
Calcolo della pensione: evoluzione del sistema
Per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995, il calcolo segue regole differenziate nel tempo.
Fino al 31.12.1992 la pensione era determinata in base a una quota unica, calcolata sulla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva e figurativa, entro il massimale giornaliero. Se le giornate utili erano meno di 540, si considerava la media delle retribuzioni risultanti dall’adeguamento dei soli contributi accreditati nel corso della carriera.
Dal 1.1.1993 al 31.12.2011, la pensione è calcolata con due quote:
- Quota A, riferita alle anzianità maturate fino al 31.12.1992, calcolata sulla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere rivalutate entro il massimale;
- Quota B, riferita alle anzianità dal 1.1.1993, calcolata sulla media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere per il gruppo A, delle ultime 2.600 per il gruppo B e delle ultime 3.120 per il gruppo C, con rivalutazione secondo i criteri indicati e rispetto del massimale giornaliero.
La riforma del 2011 ha poi introdotto, dal 1.1.2012, il criterio misto tra retributivo e contributivo: per le anzianità maturate fino a quella data resta applicato il sistema retributivo, mentre per le anzianità successive la quota è calcolata con il sistema contributivo. Chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 conserva un trattamento retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012; chi aveva meno di 18 anni al 31.12.1995 ha una quota retributiva fino al 1995 e una quota contributiva dal 1996; chi è privo di anzianità al 31.12.1995 è interamente nel sistema contributivo.
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per chi ha primo accredito dal 1° gennaio 1996
Per gli iscritti al FPLS con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, la circolare applica il sistema contributivo e richiama le regole della legge n. 214/2011. Sono espressamente esclusi, da tale disciplina, i ballerini e tersicorei, per i quali restano fermi i requisiti speciali del D.P.R. n. 157/2013.
Per la pensione di vecchiaia, dal 1.1.2012 il diritto matura al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- requisiti anagrafici e contributivi della generalità dei lavoratori dipendenti, con importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
- oppure 70 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo, con adeguamento alla speranza di vita dal 1.1.2013.
Per la pensione anticipata, sono previste due alternative:
- raggiungimento di anzianità contributive elevate, differenziate per uomini e donne e aggiornate per periodi successivi al 2012;
- oppure 63 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva, purché l’importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Il calcolo della pensione contributiva avviene applicando al montante individuale il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età alla decorrenza del trattamento. Per i ballerini e tersicorei il limite anagrafico ai fini del coefficiente è rapportato a 70 anni dal 1.1.2013.
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità
L’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto ai lavoratori iscritti al FPLS la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo per infermità fisica o mentale. Ha durata triennale, non è reversibile ed è confermabile su domanda; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, ferme le revisioni. È compatibile, ma non cumulabile, con attività lavorativa ed è soggetto a riduzioni in presenza di redditi da lavoro superiori a determinate soglie. Al compimento dell’età pensionabile AGO e in presenza dei requisiti, si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.
La pensione di inabilità richiede l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2013 opera il cumulo della contribuzione disponibile. Sono richiesti anche la cessazione di ogni attività lavorativa, la rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e la cancellazione dagli elenchi o albi professionali interessati. La prestazione è reversibile, incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e non cumulabile con la rendita INAIL per la stessa causa, salvo corresponsione della differenza se la rendita è inferiore. L’importo è determinato secondo le regole comuni di calcolo, con aggiunta della maggiorazione convenzionale, ora calcolata con il sistema contributivo.
Invalidità specifica, prestazioni privilegiate e superstiti
La pensione di invalidità specifica è una prestazione propria del FPLS e riguarda alcune categorie artistiche tassativamente indicate: attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, presentatori e disc-jockey, attori generici cinematografici, doppiatori, direttori d’orchestra e sostituti, figuranti e indossatori, artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, cantanti di musica leggera, concertisti, ballerini e tersicorei. Richiede invalidità permanente e assoluta nell’esercizio dell’attività abituale e prevalente, età di 30 anni, 5 anni di assicurazione e 600 contributi giornalieri, di cui almeno 120 nel triennio precedente la domanda.
L’assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità spettano alle categorie da 1 a 14 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 quando l’invalidità o l’inabilità derivino da causa di servizio. Per entrambe è richiesto almeno un contributo giornaliero effettivamente versato.
Per la pensione ai superstiti la circolare rinvia alle regole generali dell’assicurazione obbligatoria e alle istruzioni operative già fornite con circolare n. 185/2015. Sono inoltre richiamati i ratei di pensione maturati e non riscossi, che spettano secondo l’ordine previsto dall’art. 90, comma 4, del r.d. n. 1422/1924 e rientrano nell’asse ereditario.
Pensione supplementare e supplemento di pensione
La pensione supplementare spetta all’iscritto all’ex ENPALS che sia già titolare di una pensione principale a carico di una forma previdenziale obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO. È sufficiente almeno un contributo giornaliero, purché il richiedente non abbia maturato i requisiti per la pensione autonoma nel FPLS e abbia raggiunto l’età pensionabile AGO. Per le domande presentate dal 1.1.2012 si applicano le nuove età introdotte dalla legge n. 214/2011, con adeguamento alla speranza di vita.
La prestazione non spetta, tra l’altro, a chi sia titolare di pensione a carico di casse professionali, di pensione FPLD/INPS, di pensione estera non convenzionata o convenzionata, ovvero di pensione a carico della Gestione Separata. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non è integrabile al minimo e, se successivamente si versa altra contribuzione, può dar luogo a un supplemento.
Il supplemento di pensione è un incremento della pensione già liquidata, riconosciuto su domanda per contribuzione successiva alla decorrenza del trattamento. Può essere richiesto dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, oppure, una sola volta, dopo due anni se è stata raggiunta l’età pensionabile prevista per le categorie FPLS. I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al minimo vengono assorbiti dall’integrazione, salvo l’eventuale eccedenza.
Convenzione ex ENPALS/INPS e trasferimento dei contributi
La circolare richiama infine la Convenzione del 3 dicembre 1973, precisando che nei casi di contribuzione mista FPLD-FPLS i contributi possono essere cumulati gratuitamente per ottenere un unico trattamento pensionistico. In caso di supplemento, i contributi versati dopo il pensionamento devono essere trasferiti alla gestione che ha liquidato la pensione. Viene inoltre chiarito che i contributi già utilizzati, in applicazione di altre regole di cumulo, non possono essere riutilizzati per prestazioni a carico del FPLS.
Punti principali
Inquadramento del Fondo e evoluzione normativa
La circolare si riferisce al FPLS, già gestione ex ENPALS confluita nell’INPS. Ricostruisce l’evoluzione della disciplina dal D.L.C.P.S. n. 708/1947 e successive modifiche, fino ai decreti di armonizzazione del 1997, ai DM 10 novembre 1997 e 15 marzo 2005, al d.l. n. 64/2010 per ballerini e tersicorei e al D.P.R. n. 157/2013.
Requisito dell’annualità di contribuzione e gruppi di appartenenza
Viene chiarito che l’anzianità contributiva si esprime in giornate, assumendo un anno convenzionale di 312 giorni. Per i periodi fino al 31.12.1992 erano previsti 60 o 180 giorni, a seconda del gruppo; dal 1.1.1993 i requisiti diventano 120 e 260 giorni; dal 1.8.1997, con i gruppi A, B e C, il requisito sale rispettivamente a 120, 260 e 312 giorni. Il criterio di appartenenza al gruppo rileva ai fini del diritto e del calcolo delle prestazioni.
Passaggi di gruppo e criterio di prevalenza
In caso di passaggio tra gruppi diversi, i contributi vengono riproporzionati in base ai requisiti di annualità richiesti. In sede di liquidazione opera il criterio della prevalenza contributiva: l’assicurato è considerato appartenente al gruppo nel quale ha maturato la maggiore anzianità contributiva, con effetti anche sul cosiddetto requisito personalizzato.
Rapporti con altre gestioni previdenziali
La circolare richiama il principio della totalizzazione/cumulo tra contribuzione ex ENPALS/FPLS e FPLD, nonché con alcune gestioni speciali degli autonomi. La liquidazione spetta alla gestione presso cui risultano i contributi più rilevanti ai fini del diritto, valutati secondo la normativa di ciascun fondo. Sono inoltre richiamate le ipotesi di cumulo gratuito con la Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni e le esclusioni per i regimi di computo, totalizzazione e cumulo disciplinati da norme successive.
Retribuzione pensionabile, massimale e fasce di rendimento
La circolare disciplina il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile, fissato originariamente a 315.000 lire e poi rivalutato annualmente dal 1.1.1998. Spiega il funzionamento dei contributi d’ufficio e della contribuzione convenzionale, nonché il sistema delle fasce di rendimento per le retribuzioni superiori al massimale, con differenziazione tra quota A e quota B.
Calcolo della pensione nel tempo
Per i soggetti con anzianità al 31.12.1995 si applicano le regole retributive con quota A e quota B, mentre dal 1.1.2012 la quota riferita alle anzianità maturate da tale data è calcolata con il sistema contributivo. Per chi ha primo accredito dal 1.1.1996 la pensione è interamente contributiva. Sono richiamate anche le particolarità per i gruppi A, B e C e per i lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995.
Prestazioni pensionistiche e requisiti specifici
Sono elencate le principali prestazioni erogate dal Fondo: vecchiaia, vecchiaia anticipata, anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione ordinaria di inabilità, invalidità specifica, pensioni privilegiate, pensioni ai superstiti, pensioni supplementari e supplementi. Per ciascuna vengono richiamati i requisiti di età, anzianità assicurativa e contributiva e, ove previsto, gli importi soglia.
Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità
L’assegno ordinario di invalidità richiede una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e determinati requisiti contributivi/assicurativi; è triennale, rinnovabile e trasformabile in pensione di vecchiaia. La pensione di inabilità presuppone l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, è reversibile, incompatibile con il lavoro e si cumula con una maggiorazione convenzionale calcolata con regole contributive.
Invalidità specifica e prestazioni privilegiate
La pensione di invalidità specifica riguarda solo determinate categorie artistiche e richiede invalidità permanente e assoluta rispetto alla qualifica abituale e prevalente, oltre a requisiti di età, assicurazione e contributi. L’assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità sono riconosciuti quando l’invalidità o l’inabilità dipendano da causa di servizio, con requisiti contributivi ridotti.
Pensione supplementare e supplemento di pensione
La pensione supplementare è riconosciuta a chi è già titolare di una pensione principale in altra gestione e possiede almeno un contributo giornaliero nel FPLS, ma non i requisiti per la pensione autonoma. Il supplemento di pensione spetta per contribuzione successiva alla decorrenza del trattamento ed è soggetto a specifici termini di anzianità; la circolare richiama anche le regole della Convenzione ex ENPALS/INPS per il trasferimento dei contributi ai fini del supplemento.
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