Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 78 del 16-05-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Autonoma Sindacato dei Trasporti Pensionati (FAST PENSIONATI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con la Federazione Autonoma Sindacato dei Trasporti Pensionati (FAST PENSIONATI) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017. Vengono riepilogati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di compilazione e trasmissione, la decorrenza di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti INPS.

Convenzione INPS con FAST PENSIONATI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS - FAST PENSIONATI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare informa della convenzione stipulata con la Federazione Autonoma Sindacato dei Trasporti Pensionati (FAST PENSIONATI) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Il documento riepiloga soggetti ammessi, modalità operative, decorrenza e revoca della delega, misura del contributo, costi del servizio, profili di responsabilità e istruzioni contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione risulta sottoscritta in data 1 marzo 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La facoltà di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione spetta ai titolari di:

  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione obbligatoria, gestito dall’INPS;
  • pensioni amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza della norma di rinvio richiamata.

È espressamente esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata riguarda le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, che deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega va sottoscritta dal titolare della pensione e deve recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Quando la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve trasmettere telematicamente i dati della delega secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto procede alla lavorazione della richiesta nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetti soltanto se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
  • € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
  • € 0,74 per revoca delega telematizzata;
  • € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega);
  • € 0,04 per gestione delega.

Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’Istituto è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto di trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, comprese le ipotesi di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nei casi di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. Inoltre, l’Associazione sindacale si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti richiesti dalla legge o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. Resta inoltre salvo il potere di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS B9.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono indicati i seguenti conti:

  • GPA25384, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27384, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11384, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento;
  • GPA35041, per gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato.

I conti GPA25384 e GPA27384 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate, mentre il conto GPA11384 è movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti dalla Direzione generale.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione con FAST PENSIONATI è stata sottoscritta in data 1 marzo 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS. La previsione si applica anche ai titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio normativo richiamato. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere redatta sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se invece è rilasciata da un soggetto già pensionato, opera dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati devono essere trasmessi all’INPS per via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto, unitamente alla delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, che provvede alla lavorazione della richiesta. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e allegazione degli estremi di un documento valido. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.

Costi del servizio e rapporti finanziari

I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca delega telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega. I rapporti finanziari e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per contenziosi attinenti ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è B9. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei relativi pagamenti sono indicati i conti GPA25384 e GPA27384 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, GPA11384 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, e GPA35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I conti GPA25384 e GPA27384 sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni, mentre GPA11384 è movimentato dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.