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Circolare

Circolare numero 82 del 17-05-2016

Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Riduzione degli oneri sociali Riduzione del costo del lavoro Contributi INAIL dal 1 gennaio 2016 Salari medi provinciali Agevolazioni per zone tariffarie anno 2016 Modalità di pagamento Tabella aliquote

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 2016 le aliquote contributive applicabili ai rapporti di piccola colonia/compartecipazione familiare, includendo Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, riduzioni degli oneri sociali, esonero sul costo del lavoro, contributi INAIL e agevolazioni territoriali. Indica inoltre che la riscossione avverrà tramite F24 in quattro rate con scadenze prestabilite e richiama che in allegato è presente la tabella riepilogativa delle aliquote vigenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Aliquote contributive 2016 per piccoli coloni e compartecipanti familiari, agevolazioni e modalità di pagamento

Aliquote contributive 2016 per piccoli coloni e compartecipanti familiari

La circolare disciplina il trattamento contributivo per l’anno 2016 dei rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, richiamando le regole applicabili alle varie gestioni e le relative agevolazioni. Vengono inoltre definite le modalità di versamento, le scadenze e il rinvio a una tabella allegata con le aliquote vigenti per l’intero anno.

Aliquota al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per il 2016 continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, che comporta l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti.

Le aliquote riportate per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 sono:

  • concedente: 19,55%, con esclusione della quota base pari a 0,11%;
  • concessionario: 8,84%;
  • totale: 28,39%.

Riduzione degli oneri sociali

La circolare conferma la persistenza dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri risultano pari a:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

È richiamato l’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L’esonero:

  • opera prioritariamente sull’aliquota per assegni al nucleo familiare;
  • è cumulabile con l’esonero previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
  • in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione, con preferenza per maternità e disoccupazione;
  • non si applica all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, l’esonero viene applicato sull’aliquota disoccupazione, indicata nel prospetto in misura pari a 2,75%, con esonero di 1,00%.

Contributi INAIL

Per effetto dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, dal 1° gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

  • Assistenza Infortuni sul Lavoro: 10,125%;
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro: 3,1185%.

Salari medi provinciali

La circolare richiama l’art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha interpretato l’art. 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR 488/1968 e l’art. 7 della legge 233/1990. Ne deriva che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie nel 2016

In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, che fa salve le disposizioni dell’art. 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive nel settore agricolo per zona tariffaria.

Per il 2016 le misure sono così quantificate:

  • territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
  • territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
  • territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.

Modalità di pagamento e scadenze

La riscossione avviene mediante invio agli interessati della comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, con pagamento tramite modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.

Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, può stampare la delega F24 dal sito INPS, accedendo ai servizi online e selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

Le scadenze indicate per il pagamento sono:

  • 18 luglio 2016;
  • 16 settembre 2016;
  • 16 novembre 2016;
  • 16 gennaio 2017.

Tabella allegata

La circolare precisa infine che in allegato è riportata la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Punti principali

Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Per il 2016 continua ad applicarsi l’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede un aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti. Le aliquote sono fissate, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, in 19,55% a carico del concedente, 8,84% a carico del concessionario, per un totale del 28,39%; la quota base pari a 0,11% è esclusa dal dato del concedente indicato in tabella.

Riduzione degli oneri sociali

Continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge n. 388/2000, già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri risultano pari a 0,43% per assegni familiari, 0,03% per tutela maternità e 0,34% per disoccupazione.

Riduzione del costo del lavoro

L’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero è prioritariamente imputato all’aliquota per assegni al nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e, in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione con priorità su maternità e disoccupazione, escludendo TFR e finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti l’esonero opera sull’aliquota disoccupazione, fissata nel prospetto in 2,75% con esonero di 1,00%.

Contributi INAIL

Dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati in 10,125% per Assistenza Infortuni sul Lavoro e in 3,1185% per Addizionale Infortuni sul Lavoro.

Salari medi provinciali

Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Di conseguenza, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie 2016

In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, che richiama l’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009, per il 2016 restano in vigore le agevolazioni contributive nel settore agricolo per zona tariffaria. Le misure sono: territori non svantaggiati senza agevolazione e dovuto al 100%, territori montani con agevolazione del 75% e dovuto del 25%, territori svantaggiati con agevolazione del 68% e dovuto del 32%.

Modalità e termini di pagamento

La riscossione avviene tramite invio agli interessati di una comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, con pagamento mediante modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, può stampare la delega F24 dal sito INPS accedendo ai servizi online e selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”. Le scadenze indicate sono 18 luglio 2016, 16 settembre 2016, 16 novembre 2016 e 16 gennaio 2017.

Tabella aliquote contributive allegata

La circolare segnala che in allegato è riportata la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

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