Ordinanza n. 2908/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente mancata integrale esecuzione dei giudicati del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 125/2023 e del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 738/2024, nonostante la sentenza di ottemperanza del TAR Sicilia n. 1716/2025 e la nomina del commissario ad acta
Esito
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una sentenza di ottemperanza del TAR Sicilia n. 1716/2025, pubblicata il 24 luglio 2025, che ordinava al Ministero di eseguire entro sessanta giorni i giudicati del Tribunale di Trapani n. 125/2023 e del Tribunale di Palermo n. 738/2024, nominando in caso di inerzia il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta. Decorso inutilmente il termine, la ricorrente attivava il commissario con PEC del 29 settembre 2025 e lo sollecitava nuovamente il 30 dicembre 2025, senza ottenere l’integrale esecuzione. Dopo che l’ordinanza collegiale n. 1579/2026 aveva ordinato al commissario di depositare una relazione entro trenta giorni, senza esito nonostante la comunicazione del 1° giugno 2026 e la notificazione del 13 agosto 2026, la ricorrente chiedeva la sostituzione del commissario. Con memoria del 23 settembre 2026 dava atto del pagamento, l’11 settembre 2026, delle spese legali, ma insisteva per l’esecuzione della sorte capitale e per la sostituzione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la richiesta di sostituzione del commissario ad acta né ha definito il giudizio. Ha rilevato che il pagamento delle spese legali non ha comportato l’integrale esecuzione del giudicato, in quanto resta ineseguita la sorte capitale. Ha ritenuto ingiustificata, allo stato, l’inerzia del commissario, considerati il carattere seriale e standardizzato degli adempimenti, la loro natura vincolata e non complessa, i solleciti ricevuti e il mancato riscontro al precedente ordine istruttorio. Ha quindi reiterato l’ordine al commissario di eseguire integralmente la parte ancora inevasa del giudicato e di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore, una relazione documentata sull’attività compiuta. Ha avvertito che, in caso di ulteriore ingiustificata inerzia, valuterà la sostituzione del commissario e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 13 gennaio 2027, con ogni ulteriore statuizione riservata.
Norme richiamate
il commissario ad acta, in quanto ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 21 cod. proc. amm. e organo deputato all’esecuzione del giudicato, è investito di un munus intrinsecamente obbligatorio, al quale non può sottrarsi senza giustificato motivo
Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice incaricato dell’esecuzione del giudicato, è titolare di un compito obbligatorio e non può ometterne l’adempimento in assenza di una giustificazione.
Massime di principio
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice e organo deputato all’esecuzione del giudicato, è investito di un munus obbligatorio e non può sottrarvisi senza giustificato motivo.
- La persistente inerzia del commissario ad acta può essere valutata come ingiustificata quando l’adempimento è standardizzato, vincolato e non complesso, il commissario è stato ritualmente attivato e sollecitato e non ha dato riscontro neppure a un ordine istruttorio del giudice.
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