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Sentenza

Sentenza del 06/06/2016 n. 3477 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Atti giudiziari - Transazione - Obbligo di registrazione - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta non dovuta, poiché l'obbligazione prevista dalla transazione era già stata completamente eseguita. Il principio affermato è che, quando una transazione è enunciata in un atto giudiziario, l'imposta di registro può riguardare soltanto le prestazioni ancora da eseguire e non quelle già integralmente adempiute.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro di una transazione enunciata in un atto giudiziario. L'Amministrazione finanziaria può sottoporre a registrazione, con i relativi effetti fiscali, i contratti soggetti a registrazione in caso d'uso, ma tale potere è limitato alle prestazioni della transazione ancora da eseguire. Nel caso esaminato, l'obbligazione pecuniaria derivante dalla transazione era stata integralmente adempiuta; pertanto, non residuando prestazioni eseguibili, non sussisteva il presupposto per applicare l'imposta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    La registrazione degli atti enunciati in altri atti soggetti a registrazione o registrabili in caso d'uso non consente all'Amministrazione di tassare prestazioni già integralmente eseguite; il potere impositivo riguarda le prestazioni ancora da eseguire.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 29

    La disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti giudiziari e agli atti in essi enunciati deve essere coordinata con l'effettiva esistenza di obbligazioni o prestazioni ancora fiscalmente rilevanti.

Massime di principio

  • Quando un atto giudiziario enuncia una transazione soggetta a registrazione in caso d'uso, l'imposta di registro non può essere applicata indistintamente all'intero accordo: occorre verificare quali prestazioni siano ancora da eseguire.
  • L'integrale pagamento dell'importo previsto dalla transazione esclude, secondo questo principio, l'imposta relativa a quella prestazione già adempiuta.
  • È essenziale documentare in modo puntuale l'adempimento, ad esempio tramite ricevute, bonifici, quietanze o altri documenti idonei, per dimostrare che non residuavano obbligazioni al momento rilevante.
  • La valutazione deve essere compiuta prestazione per prestazione: se una transazione contiene più obblighi, l'imposta potrebbe riguardare soltanto quelli ancora pendenti.
  • Il principio è coerente con Cassazione n. 24102/2014, richiamata nel testo, ma l'applicazione concreta dipende dal contenuto dell'atto e dalla prova dell'avvenuto adempimento.

Testo integrale

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