Sentenza del 03/02/2017 n. 341 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Trasfer pricing - Elevata marginalità della società estera low risk distributor - Non è elemento sufficiente ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'ente accertatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ritenuto che la società tedesca, qualificata come distributore a basso rischio (low risk distributor), presentasse una marginalità eccessivamente elevata e non giustificata. Secondo l'accertamento, tale redditività avrebbe potuto riflettere un trasferimento artificioso di reddito dalla società italiana produttrice alla Germania. La società ha contestato la pretesa sostenendo che l'analisi non considerava adeguatamente le funzioni effettivamente svolte, i rischi assunti e i contributi apportati dalla controllata tedesca. Ha inoltre dimostrato che il capitale della controllata era partecipato per il 39% da tre soci locali, con una partecipazione qualificata e attiva, tale da spiegare la sua autonomia commerciale, economica e finanziaria e il contributo fornito alle vendite in Germania e Austria.
La decisione
La pretesa relativa ai maggiori prezzi infragruppo è stata ritenuta illegittima. L'elevata marginalità della controllata tedesca, da sola, non era sufficiente a dimostrare l'elusione o l'alterazione dei prezzi di trasferimento. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una prova adeguata, basata su una corretta analisi funzionale delle imprese coinvolte, considerando attività, beni impiegati, rischi assunti, autonomia gestionale e contributi organizzativi e commerciali. Poiché tale prova non è risultata sufficientemente concludente, l'accertamento non è stato confermato.
Norme richiamate
Principio dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria
L'ente accertatore deve dimostrare con elementi concreti e adeguati l'inesistenza o l'alterazione dei prezzi infragruppo e la loro non conformità alle condizioni di libera concorrenza; la mera elevata redditività della società estera non è sufficiente.
Disciplina dei prezzi di trasferimento e principio di libera concorrenza
La valutazione dei prezzi infragruppo richiede un confronto con condizioni di mercato e una preventiva analisi funzionale delle società coinvolte, considerando funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti.
Analisi funzionale delle imprese coinvolte
La qualificazione di una società come distributore a basso rischio non può essere basata soltanto su un'etichetta formale. Occorre verificare concretamente il suo grado di autonomia, i rischi effettivi, le competenze organizzative e manageriali e il contributo commerciale apportato.
Massime di principio
- Un'elevata marginalità della controllata estera, anche se qualificata come low risk distributor, non dimostra automaticamente l'esistenza di un trasferimento artificioso di utili.
- Negli accertamenti sui prezzi di trasferimento l'Amministrazione deve svolgere e documentare una concreta analisi funzionale, non potendo fondare la pretesa su presunzioni generiche o sulla sola redditività della società estera.
- La partecipazione attiva di soci locali, le conoscenze del mercato, l'autonomia decisionale e le capacità organizzative e commerciali possono giustificare una marginalità elevata della controllata.
- La qualificazione contrattuale o descrittiva di una società come distributore a basso rischio deve essere verificata alla luce delle attività e dei rischi effettivamente svolti e sostenuti.
- Per contestare validamente i prezzi infragruppo occorre dimostrare, con dati comparabili e coerenti, che la remunerazione della società estera non sia conforme alle condizioni di libera concorrenza.
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