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Provvedimento

Provvedimento del 05/04/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come determinare il fondo di dotazione fiscalmente congruo delle stabili organizzazioni italiane di imprese bancarie non residenti, richiamando l’approccio OCSE e indicando definizioni, criteri di attribuzione di funzioni, beni e rischi, effetti sul reddito imponibile e tre metodi di calcolo, con specifiche condizioni di utilizzo.

Metodi di calcolo del fondo di dotazione per stabili organizzazioni italiane di banche non residenti

Metodi di calcolo del fondo di dotazione per imprese bancarie non residenti

Il provvedimento definisce i criteri per determinare il fondo di dotazione fiscalmente congruo delle stabili organizzazioni italiane di imprese bancarie non residenti. L’obiettivo è applicare, in ambito fiscale, il principio dell’entità separata e indipendente secondo l’approccio OCSE del "functionally separate entity approach".

Definizioni rilevanti

Ai fini del provvedimento vengono precisati i principali concetti utilizzati:

  • Imprese bancarie o banche: imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria.
  • Fondo di dotazione o free capital: capitale proprio, o capitale di rischio, non produttivo di interessi passivi.
  • Fondo di dotazione contabile: fondo risultante dal rendiconto della stabile organizzazione redatto secondo l’art. 152, comma 1, del TUIR.
  • Fondo di dotazione effettivo: fondo rilevante per la congruità fiscale, composto dagli elementi di capitale iscritti nel rendiconto patrimoniale, valorizzati secondo il criterio del pro rata temporis, e dalle eventuali rettifiche fiscali.
  • Fondo di dotazione congruo ai fini fiscali: fondo calcolato secondo il provvedimento.
  • Gap di free capital o gap di fondo di dotazione: differenza negativa tra fondo effettivo e fondo congruo.
  • Rettifica fiscale: variazione in aumento in dichiarazione relativa agli interessi passivi sui debiti riclassificati figurativamente in fondo di dotazione o agli interessi attivi corrispondenti alla remunerazione delle maggiori risorse rese disponibili dall’incremento del fondo.
  • Disposizioni di vigilanza: regole prudenziali applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani.
  • Patrimonio di vigilanza: somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 secondo il Regolamento (UE) n. 575/2013.
  • Attivi ponderati per il rischio (APR/RWA): attività di bilancio e fuori bilancio moltiplicate per coefficienti di rischio previsti dalla vigilanza.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alla determinazione del fondo di dotazione fiscalmente congruo delle stabili organizzazioni italiane di imprese bancarie non residenti.

Approccio metodologico: entità separata e indipendente

Il reddito della stabile organizzazione deve essere determinato considerando tutte le attività svolte, comprese quelle con terzi indipendenti, con parti correlate e con le altre parti dell’impresa di appartenenza. La ricostruzione avviene in due fasi:

  • analisi funzionale e fattuale per individuare funzioni svolte, beni utilizzati e rischi assunti, al fine di determinare il free capital idoneo a supportare tali elementi;
  • determinazione dei corrispettivi delle operazioni infragruppo ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 110, comma 7, del TUIR, attribuendo alla stabile organizzazione il medesimo merito creditizio dell’impresa nel suo complesso.

Per l’attività bancaria, l’allocazione di beni e rischi si basa soprattutto sulle funzioni KERT (Key Entrepreneurial Risk Taking functions), cioè le attività decisionali relative all’accettazione e/o gestione dei rischi di singole attività o portafogli finanziari. Per i beni e rischi non finanziari, il criterio ordinario è quello delle Significant People functions, cioè le funzioni significative svolte dal personale della stabile organizzazione; per i beni materiali rileva invece il luogo di utilizzo.

Determinazione dei mezzi finanziari e effetti fiscali

L’ammontare dei mezzi finanziari della stabile organizzazione va determinato in termini sia di capitale di rischio sia di capitale di debito, sulla base di funzioni, beni e rischi. Prima si determina il valore dell’attivo e quindi del passivo, poi si ripartisce quest’ultimo tra capitale di rischio e di debito attraverso la quantificazione del fondo di dotazione congruo.

L’attribuzione del fondo può essere anche soltanto figurativa e quindi rilevare solo a fini fiscali. Il fondo congruo va confrontato con il fondo effettivo; se emerge un gap, il capitale di debito viene riqualificato, per l’importo corrispondente, in capitale proprio non produttivo di interessi passivi.

Gli interessi passivi in eccesso già dedotti devono essere recuperati a tassazione mediante variazione in aumento in dichiarazione. Per il calcolo si utilizza il tasso effettivamente applicato nei trasferimenti di fondi tra impresa non residente e stabile organizzazione, potendo ricorrere alla media ponderata dei tassi. Se la stabile organizzazione non presenta finanziamenti produttivi di interessi passivi, il rendiconto patrimoniale ed economico viene corretto in via figurativa, facendo emergere un rendimento teorico del gap di fondo di dotazione sotto forma di interessi attivi.

Dopo l’attribuzione del corretto fondo di dotazione, possono essere allocati anche eventuali elementi del patrimonio di vigilanza produttivi di interessi passivi presenti nel bilancio della casa madre, seguendo gli stessi criteri. Tuttavia, se i relativi tassi sono già stati considerati nella determinazione dei tassi delle transazioni di trasferimento fondi, gli interessi passivi corrispondenti agli eventuali maggiori tassi non sono deducibili. In ogni caso, gli interessi passivi deducibili non possono superare quelli determinati ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR.

Metodi di calcolo del fondo di dotazione

Il fondo di dotazione fiscalmente congruo può essere determinato con uno dei metodi indicati dal Report OCSE:

  • Capital allocation approach: attribuisce alla stabile organizzazione una quota del capitale proprio dell’impresa di appartenenza.
  • Thin capitalization approach: attribuisce alla stabile organizzazione il fondo di dotazione che avrebbe un’impresa indipendente svolgente in Italia attività analoghe nelle stesse o simili condizioni.

Il metodo di allocazione del capitale è utilizzabile solo se la giurisdizione di residenza dell’impresa consente un adeguato scambio di informazioni fiscali, soprattutto finanziarie. In questo caso la chiave di allocazione è il rapporto tra beni e rischi attribuiti alla stabile organizzazione e il totale dei beni e rischi dell’impresa bancaria non residente, entrambi espressi in termini di RWA (BIS ratio approach). Gli RWA devono essere calcolati con metodologie uniformi, cioè quelle effettivamente utilizzate ai fini di vigilanza dall’impresa non residente. Il patrimonio da ripartire è quello di vigilanza individuale, non quello consolidato.

In alternativa è ammesso il metodo della quasi sotto-capitalizzazione (quasi thin capitalization approach), che applica alla stabile organizzazione le disposizioni di vigilanza italiane vigenti come se fosse una banca indipendente operante in Italia. Questo metodo è qualificato come safe harbour: la stabile organizzazione può comunque optare per uno degli altri due metodi anche se il fondo risultante fosse inferiore, purché fiscalmente congruo.

Regole di applicazione del metodo quasi thin capitalization

L’applicazione del metodo quasi thin capitalization richiede l’uso delle istruzioni di vigilanza italiane vigenti e segue queste indicazioni:

  • sono utilizzabili sia metodologie standardizzate sia metodologie avanzate per il calcolo degli RWA, purché le metodologie avanzate siano effettivamente usate dall’impresa nel suo complesso, siano state autorizzate dall’autorità di vigilanza del Paese di residenza e vi sia adeguato scambio di informazioni fiscali;
  • con le metodologie avanzate, i requisiti patrimoniali corrispondenti non possono scendere sotto determinate percentuali floor rispetto al requisito calcolato secondo la disciplina di vigilanza in vigore a fine 2006;
  • il fondo necessario a coprire i rischi si ottiene moltiplicando il complesso degli RWA per il coefficiente medio di patrimonializzazione relativo al capitale primario di classe 1 dei primi cinque gruppi bancari italiani per totale attivo, rilevabile anche dall’Appendice alla Relazione Annuale della Banca d’Italia;
  • devono essere considerati anche gli elementi, come attività immateriali e partecipazioni in soggetti del settore finanziario, che la vigilanza deduce dal capitale primario di classe 1 e che comportano requisiti patrimoniali aggiuntivi;
  • la verifica della congruità patrimoniale ha esclusiva valenza fiscale e deve assicurare che il fondo di dotazione resti costantemente congruo per l’intero periodo d’imposta.

Motivazioni e base normativa

Il provvedimento dà attuazione all’art. 152 del TUIR, come modificato dall’art. 7, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. La norma vigente prevede che il reddito della stabile organizzazione di soggetti non residenti sia determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili e secondo un apposito rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i principi contabili dei residenti con analoghe caratteristiche.

Il comma 2 dell’art. 152 stabilisce che la stabile organizzazione è considerata entità separata e indipendente, con attività analoghe in condizioni identiche o similari, tenendo conto di funzioni, rischi e beni utilizzati, e rinvia al Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei metodi di calcolo del fondo di dotazione.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti normativi e organizzativi richiamati nel provvedimento figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, articolo 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 152;
  • decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Pubblicazione ed efficacia

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007. Il documento è datato Roma, 5 aprile 2016, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.

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