Provvedimento del 11/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina per l’anno d’imposta 2015 la disponibilità e l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, indicando chi può accedervi, con quali credenziali e deleghe, quali dati sono inseriti, le modalità di presentazione diretta o tramite sostituto/CAF/professionista e le misure di sicurezza e controllo.
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata e soggetti autorizzati
Il provvedimento definisce, per l’anno d’imposta 2015, le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata resa disponibile dall’Agenzia delle entrate, sia direttamente al contribuente sia tramite soggetti delegati o intermediari abilitati. Disciplina inoltre i dati che compongono la precompilata, le deleghe necessarie, i tempi di disponibilità e le misure di sicurezza e controllo.
Definizioni principali
Ai fini del provvedimento vengono definiti, tra gli altri:
- il servizio Entratel e il servizio Fisconline;
- l’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate;
- la dichiarazione 730 precompilata;
- i CAF;
- il professionista abilitato, inteso come soggetto iscritto agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, con abilitazione al visto di conformità;
- il sostituto d’imposta, individuato nel datore di lavoro o ente pensionistico.
Soggetti destinatari della precompilata
A partire dall’anno d’imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), i) e l) del TUIR, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Dati accessibili e contenuto della precompilata
Il contribuente e i soggetti da lui specificamente delegati possono accedere:
- alla dichiarazione dei redditi precompilata;
- all’elenco delle informazioni disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione e delle relative fonti informative.
Per l’anno d’imposta 2015 l’Agenzia inserisce nella precompilata i dati relativi a specifici oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi, tra cui:
- interessi passivi e oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, caso morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi per addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi alla previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico.
L’Agenzia utilizza inoltre i dati relativi alle spese da ripartire su più annualità desumibili dalla dichiarazione presentata per l’anno precedente.
Oneri riferiti ai familiari fiscalmente a carico
Per gli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari a carico solo sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche. Se dalle comunicazioni dei terzi non emerge chi ha sostenuto la spesa, l’onere viene attribuito alle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali il familiare risulta a carico, in proporzione alle percentuali di carico.
Resta fermo l’obbligo del contribuente di modificare la dichiarazione proposta se:
- il familiare non possiede i requisiti per essere fiscalmente a carico;
- la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso;
- la spesa è stata sostenuta in una percentuale diversa da quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.
Accesso diretto del contribuente
Il contribuente accede ai documenti nella propria area autenticata usando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- credenziali dispositive Fisconline;
- Carta Nazionale dei Servizi o identità SPID;
- credenziali dispositive rilasciate da INPS, Guardia di Finanza o NoiPA;
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Nell’area autenticata il contribuente può:
- visualizzare e stampare la dichiarazione;
- accettarla, modificarla o integrarla e inviarla;
- versare eventuali somme dovute mediante F24 precompilato, con addebito sul conto nei casi previsti;
- indicare le coordinate del conto per l’eventuale rimborso;
- consultare comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
- consultare l’elenco dei soggetti delegati.
Il contribuente deve inoltre indicare e mantenere aggiornato un indirizzo e-mail valido per le comunicazioni.
Per le persone legalmente incapaci, compresi i minori, operano i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per loro conto, previa abilitazione. Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno ottiene l’abilitazione recandosi presso un ufficio dell’Agenzia e producendo la documentazione attestante la propria qualità; il genitore deve autocertificare la propria condizione e consegnare copia del documento del figlio, oppure può ottenere l’abilitazione telematicamente se ha già presentato la dichiarazione del figlio per l’anno precedente. Le abilitazioni hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio.
Accesso da parte di sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato
Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF e il professionista abilitato possono accedere ai documenti solo per i contribuenti per i quali la Certificazione Unica 2016 è stata trasmessa nei termini e previa acquisizione della delega.
Per il sostituto d’imposta, l’accesso è consentito solo se dal modello 770 Semplificato dell’anno precedente risulta che ha prestato assistenza fiscale e solo per i contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta interessato.
I sostituti d’imposta possono avvalersi di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali; in tal caso conservano la delega e consegnano all’incaricato richiesta sottoscritta con i codici fiscali dei contribuenti e copie delle deleghe, informando i contribuenti dell’intenzione di avvalersi di tali incaricati.
CAF e professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati all’accesso, tramite apposita funzionalità nell’area autenticata.
L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre e può avvenire con richiesta:
- tramite file;
- via web.
Richiesta tramite file
CAF, professionista abilitato e sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale possono richiedere una o più precompilate trasmettendo, tramite Entratel oppure Fisconline per i sostituti con massimo 20 percipienti, un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali è stata acquisita la delega.
Il file va predisposto con il software dell’Agenzia oppure secondo le specifiche tecniche dell’allegato A e deve contenere:
- codice fiscale del richiedente;
- codice fiscale del soggetto incaricato, se presente;
- per ciascun contribuente: codice fiscale, reddito complessivo dell’anno precedente, importo del rigo "differenza" dell’anno precedente, oppure indicazione di assenza di dichiarazione, numero e data della delega, tipologia e numero del documento di identità del delegante.
L’Agenzia rende disponibile sul sito la data a partire dalla quale è possibile inviare i file. Entro 5 giorni dall’invio, il sistema mette a disposizione nella sezione ricevute un file con gli eventuali errori riscontrati. Se vi sono errori, i documenti non vengono consegnati per i soggetti segnalati e occorre inviare un nuovo file corretto.
È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio di un file contenente il protocollo della richiesta da annullare.
Per le richieste regolarmente pervenute dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni dalla richiesta; per quelle pervenute entro il 14 aprile, entro 5 giorni a partire dal 15 aprile. Contestualmente vengono resi disponibili anche:
- l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione;
- l’elenco dei soggetti per i quali la dichiarazione è stata richiesta e consegnata.
I documenti sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche dell’allegato B e vengono cancellati dall’area autenticata entro dieci giorni lavorativi dalla loro messa a disposizione.
Richiesta via web
CAF e professionisti abilitati possono chiedere il download dei documenti relativi a singoli contribuenti tramite l’area autenticata del sito dei servizi telematici, inserendo le proprie credenziali Entratel e i dati del contribuente, tra cui:
- codice fiscale;
- reddito complessivo dell’anno precedente;
- importo del rigo "differenza" dell’anno precedente;
- oppure indicazione di assenza di dichiarazione;
- numero e data della delega;
- tipologia e numero del documento di identità del delegante.
I documenti richiesti via web sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche tecniche previste.
Delega per l’accesso
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta acquisiscono la delega, insieme a copia del documento di identità, in formato cartaceo o elettronico; la delega può anche essere sottoscritta elettronicamente nel rispetto delle regole tecniche del CAD.
Se il sostituto d’imposta ha fornito al contribuente utenza e password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area dedicata, la delega può essere conferita anche utilizzando tali credenziali.
La delega deve contenere:
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d’imposta della precompilata;
- data di conferimento;
- estensione anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni.
L’eventuale revoca segue le stesse modalità e ha contenuto analogo.
Se il contribuente che richiede assistenza fiscale non intende utilizzare la precompilata, CAF o professionista devono acquisire idonea documentazione che attesti la mancata autorizzazione all’accesso.
I soggetti autorizzati devono conservare deleghe e copie dei documenti, salvo deleghe conferite con le credenziali aziendali di cui sopra, e individuare responsabili per la gestione. Le deleghe elettroniche sono conservate nel rispetto delle regole tecniche del CAD.
Le deleghe vanno numerate e annotate giornalmente in un registro cronologico con:
- numero progressivo e data;
- codice fiscale e dati anagrafici del delegante;
- estremi del documento di identità.
L’Agenzia delle entrate può effettuare controlli sulle deleghe e sugli accessi, anche presso le sedi dei soggetti autorizzati, e può richiedere a campione copia delle deleghe e dei documenti d’identità, da trasmettere via PEC entro 48 ore. In caso di irregolarità possono essere disposti provvedimenti di revoca, ferme restando responsabilità civile e eventuali sanzioni penali.
Il contribuente può consultare l’elenco dei soggetti ai quali i documenti sono stati resi disponibili tramite l’area autenticata e tramite il cassetto fiscale.
Presentazione diretta della dichiarazione
Dopo l’accesso diretto, il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata a partire dal 2 maggio.
L’Agenzia delle entrate rilascia entro cinque giorni una ricevuta con lo stesso numero di protocollo telematico del file di presentazione, contenente:
- la data di presentazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili.
I risultati contabili delle dichiarazioni vengono messi a disposizione dei sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica per riceverli.
Se non è possibile trasmettere il risultato contabile al sostituto, l’Agenzia lo comunica al contribuente tramite avviso nell’area autenticata e messaggio e-mail.
Se il sostituto riceve il risultato contabile ma non è tenuto al conguaglio, comunica telematicamente all’Agenzia il codice fiscale del soggetto per cui non effettua il conguaglio; l’Agenzia avvisa poi il contribuente con le stesse modalità.
In tali casi il contribuente può:
- presentare un 730 integrativo modificando solo i dati del sostituto d’imposta o indicando l’assenza del sostituto;
- rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato.
Se il contribuente presenta la dichiarazione senza un sostituto tenuto al conguaglio, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria. Se emerge un debito, il pagamento avviene con le modalità dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche tramite addebito sul conto bancario o postale.
Dichiarazione congiunta dei coniugi
Quando ricorrono i requisiti dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono presentare dichiarazione congiunta. Il coniuge che assume il ruolo di "dichiarante" indica nell’area autenticata il codice fiscale dell’altro coniuge, che deve esprimere il consenso nella propria area autenticata.
Una volta espresso il consenso da entrambi, le informazioni della precompilata del coniuge dichiarante confluiscono nel 730 congiunto senza possibilità di modifiche e il modello viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante per l’invio.
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
La sicurezza dei canali telematici è garantita mediante cifratura con meccanismi standard e protocolli aggiornati. Nei file restituiti in risposta alle richieste trasmesse via file, l’Agenzia include il codice di autenticazione per il servizio Entratel secondo le modalità tecniche richiamate nel provvedimento.
Sono previste adeguate misure di sicurezza fisica e logica, integrazione tra sistema di gestione della privacy e sicurezza delle informazioni, compatibilità con i browser più diffusi e tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di sostituti, CAF e professionisti abilitati. L’Agenzia effettua inoltre monitoraggi periodici, alert per comportamenti anomali e verifiche, anche a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dai soggetti terzi.
Sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato, quali titolari del trattamento, si impegnano al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, a non divulgare né cedere a terzi i dati acquisiti e a formalizzare tale impegno tramite l’apposito avviso nella richiesta via web e nella richiesta via file. Le richieste via web prevedono anche un captcha.
I documenti scaricati via file devono essere archiviati nei formati firmato, compresso e cifrato predisposti dall’Agenzia. Le sedi secondarie dei CAF visualizzano solo i documenti richiesti dalla propria sede, ferma la possibilità di acquisirli telematicamente anche dalla sede principale.
Aggiornamento delle specifiche tecniche e consultazione del Garante
Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche per la richiesta tramite file sono pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato nella predisposizione del provvedimento e si è espresso con il provvedimento n. 157 del 7 aprile 2016.
Motivazioni essenziali del provvedimento
Il provvedimento si colloca nell’attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede la messa a disposizione telematica della dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Viene confermata la disciplina già prevista in via sperimentale con il provvedimento del 23 febbraio 2015, estendendo però la platea dei destinatari e introducendo la possibilità di presentazione diretta della dichiarazione congiunta.
Viene inoltre regolato il trattamento degli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e richiamato che tutti i riferimenti al provvedimento del 23 febbraio 2015 contenuti in altri atti o documenti di prassi devono intendersi riferiti anche al presente provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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