Provvedimento del 08/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dell’Agenzia delle entrate approva il modello IPEA e le istruzioni per chiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati o definiti con adesione. Disciplina soggetti, ambito, termini di presentazione, effetti sospensivi, adempimenti dell’ufficio, modalità di trasmissione e riduzione delle perdite residue in dichiarazione.
Approvazione del modello IPEA per lo scomputo delle perdite pregresse dai maggiori imponibili in accertamento
Approvazione del modello IPEA per il computo in diminuzione delle perdite pregresse
Il provvedimento approva il modello denominato IPEA e le relative istruzioni per consentire al contribuente di chiedere lo scomputo delle perdite pregresse dai maggiori imponibili emersi nell’attività di accertamento. Il documento disciplina anche gli adempimenti dell’ufficio competente nelle diverse fasi del procedimento, sia ordinario sia di accertamento con adesione.
Finalità e base normativa
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, che ha introdotto l’articolo 42, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. La disciplina consente lo scomputo delle perdite pregresse dal maggior imponibile accertato solo previa apposita istanza del contribuente.
Struttura del modello e reperibilità
Il modello IPEA è composto da:
- frontespizio, con informativa sul trattamento dei dati personali, dati dell’atto contenente la pretesa fiscale e dati identificativi del soggetto interessato;
- quadro US, destinato all’indicazione dei dati rilevanti per il computo in diminuzione delle perdite.
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Può essere prelevato anche da altri siti, purché conforme per struttura e sequenza, riporti l’indirizzo del sito di prelievo e gli estremi del provvedimento. È ammessa la stampa monocromatica in nero, con stampanti laser o equivalenti, purché garantisca chiarezza e intelligibilità nel tempo.
Ambito di applicazione e nozione di perdite pregresse
Il modello deve essere presentato dal contribuente che intenda utilizzare perdite pregresse non ancora utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati ai sensi dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e nel procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218 del 1997.
Sono richieste in diminuzione solo le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del modello. Per perdite pregresse si intendono quelle maturate anteriormente al periodo d’imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR.
Si considerano già utilizzate, alla data di presentazione del modello:
- le perdite scomputate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica;
- le perdite rettificate o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.
Le perdite richieste tramite il modello, per la parte effettivamente computata in diminuzione, cessano di essere nella disponibilità del contribuente.
Modalità di presentazione
Il modello deve essere trasmesso all’indirizzo PEC dell’ufficio competente, insieme alla copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza. Il provvedimento rinvia a un successivo atto del Direttore dell’Agenzia per la definizione delle modalità di trasmissione telematica.
Ufficio competente e adempimenti conseguenti
L’ufficio competente all’accertamento nei confronti del contribuente, individuato ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge n. 185 del 2008, è incaricato di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla presentazione del modello e di procedere al computo in diminuzione delle perdite pregresse.
Presentazione dopo notifica di avviso di accertamento
Se il modello è presentato dopo la notifica dell’avviso di accertamento ex articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973:
- il modello va presentato entro il termine per proporre ricorso previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- la presentazione sospende tale termine per 60 giorni;
- l’ufficio verifica l’utilizzabilità delle perdite e ricalcola maggiore imposta, interessi e sanzioni entro 60 giorni dalla presentazione;
- l’esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all’avviso di accertamento.
La presentazione del modello non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997. In tal caso si applicano le regole proprie dell’accertamento con adesione e non opera la sospensione di 60 giorni prevista per l’impugnazione dell’avviso.
Presentazione in sede di accertamento con adesione dopo avviso di accertamento
Quando, dopo la notifica dell’avviso, viene presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997:
- il modello deve essere presentato entro il termine per il ricorso, tenendo conto della sospensione prevista dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997;
- la presentazione del modello sospende ulteriormente il termine di impugnazione per 60 giorni, oltre alla sospensione già prevista dall’articolo 6, comma 3;
- l’ufficio, nei termini del procedimento di adesione, formula l’invito a comparire e instaura il contraddittorio;
- verificata l’utilizzabilità delle perdite, predispone l’atto di accertamento con adesione con i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili;
- la definizione si perfeziona con gli adempimenti previsti dall’articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.
Se la definizione non si perfeziona, l’ufficio emette comunque, sulla base del modello presentato, il ricalcolo di imposta, interessi e sanzioni, e comunica l’esito al contribuente. Anche in questo caso l’esito del ricalcolo non è atto autonomo rispetto all’avviso notificato.
Procedimento di accertamento con adesione anteriore all’avviso di accertamento
Per il procedimento di accertamento con adesione avviato prima della notifica dell’avviso, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, o dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997:
- il modello deve essere presentato nel corso del contraddittorio;
- l’ufficio formula la proposta di accertamento per instaurare il contraddittorio;
- verificata l’utilizzabilità delle perdite, predispone l’atto di accertamento con adesione con i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili;
- la definizione si perfeziona con gli adempimenti di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997.
Se la definizione non si perfeziona, l’ufficio emette l’avviso di accertamento computando comunque in diminuzione le perdite oggetto del modello e determinando maggiore imposta, interessi e sanzioni.
Riduzione delle perdite riportabili nella dichiarazione successiva
Dopo lo scomputo delle perdite pregresse, l’amministrazione finanziaria riduce l’importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo l’articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973. Le attività sono svolte dall’ufficio competente individuato per l’accertamento.
Comunicazioni dell’ufficio
Le comunicazioni dell’ufficio conseguenti alla presentazione del modello possono essere effettuate via PEC nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge n. 185 del 2008, si siano dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi: d.P.R. n. 600 del 1973; d.lgs. n. 218 del 1997; TUIR approvato con d.P.R. n. 917 del 1986; d.lgs. n. 196 del 2003; d.P.R. n. 322 del 1998; decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009; d.lgs. n. 158 del 2015.
È inoltre previsto che la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle entrate tenga luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.
Testo integrale
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