L.R. Calabria 23/2016
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina calabrese sulla medicina dello sport, precisando i soggetti abilitati a rilasciare i giudizi di idoneità agonistica e le certificazioni di buona salute per attività non agonistica e ludico-motoria. Non introduce oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Modifiche alla disciplina regionale sulla medicina dello sport e i certificati di idoneità sportiva
Modifiche alla disciplina sulla medicina dello sport in Calabria
La legge regionale interviene sulla legge regionale Calabria 2 maggio 2001, n. 10, aggiornando i soggetti legittimati a svolgere visite e rilasciare certificazioni per l’attività sportiva agonistica e non agonistica. La disciplina continua a valere esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.
Idoneità all’attività sportiva agonistica
Per il giudizio di idoneità o non idoneità all’attività sportiva agonistica, la norma stabilisce che la valutazione e il relativo referto devono essere redatti secondo il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 e possono essere effettuati solo da soggetti espressamente individuati:
- medici del Servizio di medicina dello sport;
- specialisti in medicina dello sport delle strutture già autorizzate all’esercizio della branca di medicina dello sport;
- medici specialisti indicati dalla disciplina regionale richiamata;
- medici dei Centri di medicina dello sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) del CONI, se e in quanto autorizzati.
Certificazioni per attività ludico-motoria e sportiva non agonistica
Per le visite mediche e le certificazioni di stato di buona salute relative all’attività ludico-motoria e sportiva non agonistica, la legge amplia i professionisti abilitati, consentendo il rilascio anche a:
- medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta convenzionati con le aziende sanitarie locali;
- medici specialisti in medicina dello sport;
- medici della FMSI del CONI, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014 sulle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.
Regime economico
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Si tratta quindi di una modifica organizzativa e regolatoria priva di impatto finanziario diretto per la Regione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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