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Legge

L.R. Calabria 21/2016

Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.

Normativa regionaleL.R. Calabria 21/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria disciplina la rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni su istanza del contribuente in condizioni economiche disagiate o di temporanea difficoltà, fino a 72 rate mensili. Fissa termini di domanda, soglie minime, garanzie per debiti oltre 35.000 euro, interessi, decadenza e divieto di nuova rateazione per 24 mesi. L’art. 1-bis sulla dilazione è stato abrogato nel 2018.

Rateizzazione dei debiti tributari regionali e delle sanzioni

Rateizzazione dei debiti tributari regionali e delle sanzioni

La legge disciplina, per la Regione Calabria, la possibilità di ottenere il pagamento rateizzato dei debiti tributari regionali e delle sanzioni amministrative tributarie, comprensivi di sanzioni, interessi e oneri accessori, a favore di soggetti in condizioni economiche disagiate o di temporanea obiettiva difficoltà.

Ambito di applicazione e presupposti

La rateazione può essere chiesta dopo la ricezione di un avviso di accertamento. Il beneficio riguarda:

  • il contribuente persona fisica in condizioni economiche disagiate, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale;
  • le organizzazioni, con o senza personalità giuridica, che versino in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La disciplina si applica solo ai tributi regionali della Calabria.

Durata massima del piano e criteri di concessione

Il numero massimo di rate mensili è pari a 72.

Per le persone fisiche la concessione avviene dal dirigente competente in materia di tributi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, sulla base di fasce di reddito del nucleo familiare, del numero dei componenti e di fasce di debito.

Per le organizzazioni, la concessione è rimessa al dirigente competente secondo fasce di reddito e di debito, in relazione alla temporanea difficoltà economica.

I criteri operativi sono demandati a regolamento attuativo della Giunta regionale, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e previa consultazione della commissione consiliare competente.

Istanza, termini e documentazione

Il debitore deve presentare l’istanza di rateazione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, a pena di decadenza.

L’istanza deve essere corredata:

  • dalla documentazione attestante il reddito, per le persone fisiche;
  • dalla documentazione attestante la situazione di obiettiva difficoltà, per le organizzazioni;
  • da idonee garanzie per i debiti superiori a 35.000 euro, secondo le modalità fissate dal regolamento attuativo.

Limiti minimi di importo

La rateazione non è concessa quando l’importo complessivamente dovuto è pari o inferiore a:

  • 200 euro per le persone fisiche;
  • 800 euro per le organizzazioni;
  • 600 euro per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Interessi sul debito rateizzato

Sulle somme rateizzate si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo vigente al momento della presentazione dell’istanza.

Decadenza dal beneficio e recupero coattivo

Il contribuente decade dalla rateazione se omette il pagamento di un numero di rate pari a un decimo del totale, anche non consecutive.

In caso di decadenza:

  • il debitore deve estinguere il debito residuo entro 60 giorni;
  • tale termine può essere prorogato fino a 90 giorni se viene presentata una richiesta motivata sulle ragioni del mancato pagamento;
  • la struttura competente risponde entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende accolta;
  • se il pagamento non avviene entro il termine, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo;
  • per i debiti superiori a 35.000 euro resta ferma l’eventuale escussione delle garanzie prestate.

Limite alla rinnovazione della rateazione

Al contribuente decaduto dal beneficio non può essere concessa una nuova rateazione prima che siano decorsi 24 mesi dalla data di decadenza.

Questo divieto vale anche se la nuova istanza riguarda anni d’imposta o tributi regionali diversi.

Abrogazione della dilazione alternativa

La disciplina della dilazione del pagamento in materia tributaria, introdotta successivamente con l’articolo 1-bis, è stata abrogata nel 2018 e quindi non è più applicabile.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

La legge dichiara che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di entrata, la Giunta regionale deve ridurre con atto amministrativo le dotazioni di parte corrente della Missione U.01, Programma U.01.01 “Organi Istituzionali” del bilancio 2016-2018, apportando le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC della Regione Calabria.

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