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Legge

L.R. Calabria 19/2016

Modifiche all’ articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione

Normativa regionaleL.R. Calabria 19/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 19 del 5 luglio 2016 abroga il secondo periodo del comma 3 dell’art. 11 della l.r. n. 25/2013, intervenendo sulla disciplina dell’Azienda Calabria Verde e delle politiche forestali/montane. Non introduce nuovi oneri finanziari e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 6 luglio 2016.

Abrogazione parziale dell’art. 11 della l.r. Calabria n. 25/2013 su Calabria Verde

Modifica parziale della disciplina di Calabria Verde

La legge regionale Calabria 5 luglio 2016, n. 19 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, che ha istituito l’Azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde) e disciplina anche profili della forestazione e delle politiche montane. L’intervento normativo si limita a sopprimere una specifica parte del testo previgente, senza riscrivere in modo organico la materia.

Contenuto della modifica

La disposizione centrale della legge abroga il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11 della l.r. n. 25/2013. Ne consegue che, dal momento di entrata in vigore della legge, quel segmento normativo non fa più parte della disciplina applicabile. Il testo fornito non riporta il contenuto del periodo abrogato, quindi non è possibile ricostruirne nel dettaglio gli effetti sostanziali; resta però fermo che la modifica incide esclusivamente su quella porzione della norma.

Ambito e portata applicativa

L’intervento riguarda solo l’ordinamento regionale calabrese e, in particolare, la disciplina dell’Azienda Calabria Verde e del relativo assetto in materia di forestazione e politiche della montagna. Si tratta di una modifica normativa di coordinamento/semplificazione, applicabile alla disciplina vigente in Calabria a partire dalla data di efficacia della legge.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non sono quindi previsti stanziamenti, coperture o effetti finanziari aggiuntivi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Poiché la pubblicazione è del 6 luglio 2016, l’efficacia decorre dal giorno successivo secondo la regola indicata nel testo.

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