L.R. Calabria 20/2016
Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 5 luglio 2016, n. 20 modifica la l.r. 15/2013 sui servizi educativi per la prima infanzia: include il servizio tagesmutter tra le tipologie considerate e tra i requisiti formativi, e proroga al 30 giugno 2018 un termine di adeguamento previsto dall’art. 23. Non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
Integrazioni alla disciplina regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, con riconoscimento del servizio tagesmutter e proroga di un termine di adeguamento
Modifiche alla disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia
La legge regionale Calabria n. 20 del 2016 interviene sulla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15, che disciplina i servizi educativi per la prima infanzia. L’intervento ha carattere integrativo e di aggiornamento della normativa regionale, con particolare attenzione al riconoscimento del servizio tagesmutter e alla proroga di un termine temporale previsto dalla disciplina originaria.
Ambito di applicazione e riconoscimento del servizio tagesmutter
La legge amplia il perimetro dei servizi educativi considerati dalla normativa regionale, includendo espressamente il servizio tagesmutter. In particolare, tra i servizi richiamati dalla disciplina regionale vengono ricompresi anche quelli comprensivi di tale formula organizzativa, con effetto nell’ambito delle regole regionali sui servizi per la prima infanzia vigenti in Calabria.
Requisiti e figure educative coinvolte
La disciplina aggiornata riconosce il tagesmutter anche nel novero delle figure e dei titoli richiamati per l’erogazione dei servizi educativi. Ciò comporta che, nella regolazione dei requisiti professionali e organizzativi, il servizio possa essere prestato o strutturato anche mediante tale figura, accanto alle altre già previste dalla legge regionale 15/2013.
Proroga del termine di adeguamento
La modifica più rilevante sul piano temporale riguarda il termine contenuto nell’articolo 23 della l.r. 15/2013. Il riferimento originario a un termine di tre anni dall’entrata in vigore della legge è sostituito con una scadenza puntuale: l’adeguamento deve avvenire entro il 30 giugno 2018. Si tratta quindi di una proroga/definizione del termine finale di applicazione della disposizione transitoria o di adeguamento prevista dalla legge quadro sui servizi per la prima infanzia.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma contiene quindi una clausola di invarianza finanziaria, senza previsioni di spesa aggiuntiva.
Entrata in vigore
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).
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