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Legge

L.R. Calabria 22/2016

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l’esercizio

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 22/2016 trasferisce dalla Provincia alla Regione numerose funzioni relative all’agriturismo, aggiornando la l.r. n. 14/2009. Istituisce l’elenco regionale dei soggetti abilitati, disciplina il programma annuale d’intervento regionale e prevede una norma transitoria per l’inserimento degli iscritti negli elenchi provinciali soppressi. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Riordino regionale della disciplina degli elenchi e delle funzioni in materia di agriturismo

Riordino regionale della disciplina dell’agriturismo in Calabria

La legge regionale Calabria 5 luglio 2016, n. 22 modifica la l.r. 30 aprile 2009, n. 14 per accentrare in capo alla Regione funzioni, tenuta di elenchi, controlli e programmazione in materia di agriturismo. Il provvedimento sostituisce in più punti il riferimento alle Province con quello alla Regione, con effetti applicabili nel territorio calabrese.

Trasferimento delle funzioni dalle Province alla Regione

La riforma sostituisce le competenze provinciali con competenze regionali in diversi passaggi della disciplina sull’attività agrituristica. In particolare:

  • la Regione organizza e cura gli adempimenti che prima erano organizzati su base provinciale;
  • i riferimenti alla “Provincia” o alle “Province” sono sostituiti da “Regione” quando attengono alla gestione dell’attività agrituristica;
  • anche gli uffici e i settori regionali competenti subentrano alle strutture provinciali nei compiti istruttori e gestionali.

Elenco regionale dei soggetti abilitati all’agriturismo

Presso la Regione è istituito l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo. Alla tenuta dell’elenco provvede una commissione regionale composta da:

  • il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
  • un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
  • un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione, emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

La partecipazione alla commissione è gratuita e non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese di alcun tipo. Sono inoltre abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 13 della l.r. n. 14/2009, con conseguente superamento della precedente articolazione provinciale dell’elenco.

Programmazione annuale e interventi regionali

Il Programma annuale d’intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, d’intesa con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale insieme al bilancio annuale di previsione.

Il Programma deve contenere:

  • la perimetrazione delle zone di intervento;
  • le iniziative agrituristiche in atto, con l’indicazione delle aziende autorizzate;
  • le proposte di intervento da realizzare.

Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 16 della l.r. n. 14/2009.

Controlli, osservatorio e ulteriori adeguamenti organizzativi

La legge aggiorna anche la disciplina di controllo e supporto tecnico-amministrativo, sostituendo i riferimenti agli organi provinciali con i corrispondenti organi regionali. In particolare, i compiti istruttori e di accertamento sono attribuiti alla Regione, mentre alcuni riferimenti operativi sono ricondotti al settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo e all’Osservatorio regionale previsto dalla l.r. n. 14/2009.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione, nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo sono inseriti automaticamente i soggetti già iscritti negli elenchi provinciali soppressi con l’entrata in vigore della legge.

Regime finanziario e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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