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Circolare

Circolare numero 259 del 18-12-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche alla riscossione unificata introdotte dal D.lgs. 422/1998, applicabili dal gennaio 1999. Vengono estesi il modello F24 e la compensazione anche ai contribuenti non titolari di partita IVA e, per alcuni versamenti, all’INAIL, all’ENPALS e all’INPDAI, con un termine generale di pagamento fissato al giorno 16 del mese di scadenza. La circolare chiarisce inoltre le modalità di compilazione dell’F24, le novità sulla versione in euro, i casi di esclusione dal sistema unificato, gli adempimenti di banche, poste e concessionari, nonché le regole specifiche per i versamenti e le denunce INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI.

Riscossione unificata e modello F24 dal 1999

Riscossione unificata e modello F24: modifiche dal 1999

La circolare n. 259 del 18 dicembre 1998 illustra l’assetto della riscossione unificata a seguito del D.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, che integra e corregge la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 241/1997. L’obiettivo è coordinare l’utilizzo del modello F24 per il versamento unitario di tributi e contributi, con l’estensione del sistema a nuovi soggetti ed enti previdenziali dal 1° gennaio 1999.

Ambito di applicazione della riscossione unificata

Dal mese di gennaio 1999 il sistema di versamento unitario e compensazione viene esteso anche ai contribuenti non titolari di partita IVA. La circolare precisa inoltre che, sempre dal 1999, i versamenti unitari e la compensazione si applicano anche all’INAIL, all’ENPALS e all’INPDAI.

In base al nuovo assetto, il modello F24 diventa il veicolo ordinario per:

  • imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • IRAP;
  • addizionale regionale o comunale all’IRPEF;
  • contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa nelle gestioni amministrate dall’INPS;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • contributi e premi dovuti a INAIL, ENPALS e INPDAI;
  • interessi dovuti in caso di pagamento rateale.

Termini di versamento

Il termine generale di versamento è fissato al giorno 16 del mese di scadenza. Se il giorno 16 cade di sabato o festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Restano tuttavia invariati i termini speciali per:

  • le somme dovute a titolo di saldo e acconto in base alle dichiarazioni annuali;
  • l’acconto IVA relativo al mese di dicembre.

Per i contributi INPS, la circolare conferma che le somme dovute dai titolari di posizione assicurativa nelle gestioni amministrate dall’Istituto, per le quote contributive entro il minimale, sono versate nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

Adempimenti di banche, Poste e concessionari

Le banche che ricevono le deleghe F24 devono versare gli importi riscossi alla Tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della delega, al netto del compenso loro spettante. Nello stesso termine devono trasmettere telematicamente alla struttura di gestione i dati riepilogativi e di dettaglio delle deleghe e delle somme incassate e riversate.

Lo stesso obbligo temporale è richiamato anche per Poste e concessionari della riscossione.

Modelli F24, forniture e versioni personalizzate

La circolare descrive la fornitura dei modelli F24 a striscia continua, inviati alle sedi regionali INPS in due versioni, lire ed euro, con una ulteriore fornitura prevista entro aprile 1999.

Sono inoltre in corso di stampa e spedizione i modelli personalizzati preintestati per:

  • aziende tenute alla presentazione del DM10/2;
  • committenti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori autonomi in agricoltura e concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia;
  • artigiani e commercianti;
  • pescatori autonomi.

I plichi contengono anche una lettera personalizzata e il fascicolo di istruzioni. I modelli personalizzati sono inviati nella sola versione "lire".

Pagamenti in euro

Dal 1° gennaio 1999 i contribuenti possono effettuare i pagamenti in euro tramite F24, utilizzando l’apposita versione del modello. Gli importi devono essere espressi arrotondati all’unità di euro; l’arrotondamento avviene per difetto fino a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in poi.

Il pagamento in euro è ammesso solo se effettuato con assegno o mediante addebito su conto corrente detenuto in euro.

Compensazione

La compensazione è consentita nei limiti e con le modalità indicate nel modello F24 e nelle istruzioni allegate. I crediti fiscali vanno esposti nelle sezioni competenti dell’Erario e delle Regioni/enti locali, mentre i crediti verso l’INPS e verso gli altri enti previdenziali e assicurativi vanno riportati nelle sezioni 3 e 5.

Per ciascun credito compensato devono essere indicati:

  • l’importo del credito;
  • il periodo di riferimento della dichiarazione o denuncia da cui emerge il credito;
  • il codice tributo o la causale contributo del versamento effettuato a saldo;
  • per i crediti previdenziali e assicurativi, gli ulteriori dati identificativi richiesti.

Il contribuente può utilizzare il credito fino all’azzeramento del saldo finale; l’eccedenza può essere riportata ai versamenti successivi entro il termine di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva. Fino all’anno 2000 il limite massimo compensabile è fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d’imposta.

Rateazione dei versamenti

La circolare conferma la possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi, con esclusione delle somme dovute per gli acconti di novembre e dicembre. La prima rata va versata alla scadenza del saldo/acconto; le successive entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il piano deve concludersi entro novembre.

L’interesse è calcolato al tasso previsto dalla normativa, maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi vanno indicati separatamente, con apposito codice tributo o causale contributo.

Nel caso di compensazione e rateazione insieme, la circolare consente l’utilizzo di due modelli: uno con saldo finale a zero per la compensazione e uno per l’importo residuo rateizzato.

Sanzioni

La circolare richiama il regime sanzionatorio per l’omessa o inesatta indicazione del codice fiscale e per la mancata o tardiva presentazione dell’F24 con saldo zero risultante da compensazione.

In particolare:

  • l’omessa o inesatta indicazione del codice fiscale comporta una sanzione da lire 200.000 a lire 4.000.000;
  • la mancata o tardiva presentazione dell’F24 a saldo zero comporta la sanzione di lire 300.000;
  • resta fermo il regime sanzionatorio ordinario per il mancato o tardivo pagamento di contributi o premi INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI.

Sezione INPS: criteri generali e casistiche principali

La sezione INPS del modello F24 è articolata in cinque righe e può essere utilizzata per diverse tipologie di contribuzione. Ogni riga deve contenere la specifica causale contributo e i dati identificativi richiesti. Se le righe non bastano, occorre usare ulteriori modelli F24, ciascuno autonomo ai fini di saldo, pagamento e presentazione.

La circolare disciplina in modo analitico le principali casistiche:

  • aziende soggette a DM10/2;
  • note di rettifica DMRA;
  • gestione separata lavoratori autonomi per committenti di parasubordinati;
  • gestione separata per professionisti;
  • artigiani e commercianti;
  • aziende agricole;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • pescatori autonomi.

Aziende tenute al DM10/2

Le somme risultanti dal saldo del modello DM10/2 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza, cioè di norma il mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

Restano invariati i termini più ampi per:

  • aziende armatoriali per il solo personale navigante durante i periodi di imbarco, con scadenza al 16 del terzo mese successivo;
  • amministrazioni dello Stato, con scadenza al 16 del sesto mese successivo.

La denuncia DM10/2 deve comunque essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento. Le banche, i concessionari e le Poste continuano ad accettare i modelli DM10/2 contestualmente all’F24 e a trasmetterli all’INPS.

Per la compilazione della sezione INPS la circolare distingue tra:

  • versamenti o compensazioni del saldo DM10/2, con causale "DM10";
  • pagamenti per note di rettifica da DM10/2, con causale "DMRA".

I DM10/2 totalmente insoluti non vanno inseriti nell’F24 ma devono essere inviati alla sede INPS competente. I DM10/2 parzialmente insoluti vanno invece indicati con l’importo effettivamente versato. I DM10 a credito possono essere usati in compensazione solo se l’azienda intende compensare il saldo, anche parzialmente, e il residuo segue le regole ordinarie.

Gestione separata: committenti di lavoro parasubordinato

Per i committenti di lavoro parasubordinato, i versamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi.

La denuncia trimestrale dei compensi corrisposti, mod. GLA/D, va presentata entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare. La sezione INPS va compilata con causale contributo "DPC" e con il codice identificativo della filiale aziendale.

Gestione separata: professionisti

I professionisti iscritti alla gestione separata versano acconti e saldo nei termini previsti per l’IRPEF. È consentito il differimento previsto per l’imposta sui redditi, con maggiorazione dello 0,50% a titolo di interesse.

La maggiorazione va esposta separatamente con causale contributo "DPPI". Il periodo di riferimento può coprire un intervallo, purché non superiore all’anno e nel rispetto delle regole di compilazione indicate.

Artigiani e commercianti

Per i contributi sul minimale di reddito, il pagamento va effettuato entro il 16 di maggio, agosto, novembre e febbraio. Per i contributi sul reddito eccedente il minimale, gli acconti e il saldo seguono i termini IRPEF; è possibile il differimento con maggiorazione dello 0,50%, da indicare separatamente con causali "API" o "CPI".

I crediti risultanti dalla dichiarazione unificata possono essere compensati nel modello F24. La circolare specifica anche la struttura del codice INPS per queste gestioni e le regole di calcolo del controcodice e del check digit.

Aziende agricole, lavoratori autonomi agricoli e pescatori autonomi

Per le aziende agricole che occupano mano d’opera agricola, il versamento è fissato al 16 settembre, 16 dicembre, 16 marzo e 16 giugno, secondo il trimestre di riferimento. Le denunce trimestrali della mano d’opera occupata vanno presentate entro il giorno 25 del mese successivo all’ultimo mese del trimestre.

Per i lavoratori autonomi agricoli e i concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari, il versamento delle rate bimestrali avviene il 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio.

Per i pescatori autonomi il pagamento avviene il giorno 16 del mese di scadenza del contributo mensile.

Sezione INAIL

Per l’INAIL il sistema unificato, dal 1999, riguarda i soli premi da autoliquidazione. Il termine di pagamento è fissato al 16 febbraio. La rateazione prevista dalla legge 449/97 è ammessa con modelli F24 distinti.

La circolare segnala che il mod. 10SM sostituisce il bollettino postale con la sezione INAIL dell’F24, che contiene i dati necessari al versamento. La sezione INAIL prevede tre righe e richiede l’indicazione di:

  • codice sede;
  • posizione assicurativa;
  • codice di controllo;
  • causale e sottocausale;
  • numero di riferimento;
  • importi a debito;
  • importi a credito compensati.

In caso di credito, l’importo può essere compensato con altre partite debitorie esposte nell’F24 entro il termine della prossima autoliquidazione. Restano invece escluse dalla riscossione unificata altre richieste INAIL, quali premi, interessi e sanzioni amministrative o civili, che continuano a essere pagate con bollettino di c/c postale.

Sezione ENPALS

Dal 1999 la contribuzione dovuta all’ENPALS rientra nel versamento unitario. I contributi per il fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per quello degli sportivi professionisti si versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga.

La denuncia contributiva mod. 031/R deve continuare a essere presentata entro il 25 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga. La sezione ENPALS dell’F24 richiede il codice ente 0001 e le causali contributo previste per sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo.

È possibile compensare i crediti risultanti dalla denuncia contributiva entro il termine della denuncia successiva.

Sezione INPDAI

Per l’INPDAI il termine di versamento è allineato al giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. Rimane l’obbligo di presentare la denuncia mensile GV, secondo le modalità tradizionali e con alcune regole specifiche di inoltro tramite banche convenzionate o altri canali.

La sezione INPDAI dell’F24 richiede il codice ente 0002, il numero di posizione aziendale e le causali contributo applicabili. La circolare disciplina anche le regole di compilazione del periodo di riferimento, che non può essere pluriennale, e distingue tra contributi per anni solari precedenti, contributi correnti, solidarietà, rate da piani di dilazione, versamenti a integrazione, versamenti a copertura di omissioni, interessi e sanzioni.

Pagamenti esclusi dalla riscossione unificata

Restano esclusi dal nuovo sistema alcuni versamenti INPDAI e INPS, tra cui:

  • rate del condono previdenziale in corso;
  • regolarizzazioni di posizioni debitorie notificate dall’Istituto;
  • regolarizzazioni a seguito di verbale ispettivo;
  • contributi volontari e riscatti.

Per tali fattispecie la circolare conferma l’utilizzo dei canali e modelli previsti dalla disciplina preesistente, in particolare il modello GV93 o i bollettini di conto corrente postale/bancari precompilati.

Punti principali

Estensione della riscossione unificata dal 1999

Dal 1° gennaio 1999 il sistema di versamento unitario e compensazione è esteso anche ai contribuenti non titolari di partita IVA. Restano confermati i termini speciali per i saldi e acconti da dichiarazione annuale e per l’acconto IVA di dicembre. La riscossione unificata si applica anche a INAIL, ENPALS e INPDAI per i versamenti previsti dalla normativa richiamata.

Termine generale di versamento e adempimenti degli intermediari

Le somme vanno versate entro il giorno 16 del mese di scadenza; se il termine cade di sabato o festivo, il versamento è tempestivo il primo giorno lavorativo successivo. Banche, Poste e concessionari devono riversare gli importi alla Tesoreria o alla Cassa regionale siciliana entro il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della delega e inviare contestualmente i dati riepilogativi alla struttura di gestione.

Modello F24, versioni personalizzate e versione euro

La circolare disciplina la fornitura di modelli F24 a striscia continua e dei modelli personalizzati inviati ai contribuenti, in particolare alle aziende DM10/2, ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative, agli autonomi agricoli, ad artigiani e commercianti e ai pescatori autonomi. Dal 1° gennaio 1999 è possibile usare l’F24 in euro, con importi arrotondati all’unità di euro e pagamento ammesso solo con assegno o addebito su conto in euro.

Ambito dei versamenti e casi esclusi

Sono ricompresi nell’F24 imposte sui redditi, ritenute, IVA, imposte sostitutive, IRAP, addizionali regionali o comunali, contributi INPS, contributi di datori di lavoro e committenti, premi INAIL e contributi ENPALS e INPDAI. Restano esclusi alcuni versamenti INPS, tra cui lavoro domestico, marittimi su navi estere, Fondo clero, prosecuzione volontaria, riscatti/rendite/ricongiunzioni, nonché regolarizzazioni, rateazioni, condoni e in generale versamenti non espressamente inclusi nella disciplina.

Compensazione e rateazione

La compensazione è disciplinata per tributi e contributi, con indicazione dei crediti nelle sezioni competenti dell’F24. È previsto un limite massimo compensabile di lire 500 milioni per periodo d’imposta fino all’anno 2000. La rateazione è ammessa per saldi e acconti nei limiti previsti, con interesse maggiorato di un punto percentuale rispetto al tasso di riferimento; il pagamento rateale va completato entro novembre.

Istruzioni specifiche per INPS, INAIL, ENPALS e INPDAI

La circolare dettaglia la compilazione della sezione INPS per DM10/2, note di rettifica, gestione separata, artigiani e commercianti, aziende agricole, lavoratori autonomi agricoli e pescatori autonomi. Per l’INAIL disciplina la sola autoliquidazione e la gestione delle compensazioni, mentre per ENPALS e INPDAI definisce codici, termini, denunce obbligatorie e modalità di compilazione delle rispettive sottosezioni.

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