Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 257 del 16-12-1998

L'ART. 7 DEL D. LGS. 7 AGOSTO 1997, N. 280, PREVEDE CHE ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO I GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO, DURANTE O AL TERMINE DELLA BORSA DI LAVORO, SONO RICONOSCIUTE LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 8, COMMA 9, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407, OPPURE LE EVENTUALI CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE VIGENTI AL MOMENTO DELLE ASSUNZIONI.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani impegnati in borse di lavoro possono accedere agli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, oppure a condizioni più favorevoli vigenti al momento dell'assunzione. Vengono precisati i casi di assunzione durante o al termine della borsa, le differenze tra territori del Mezzogiorno e altri datori di lavoro, l'esclusione dei contratti a termine e le modalità operative di denuncia contributiva. È inoltre spiegato che la borsa di lavoro non costituisce rapporto di lavoro subordinato e che il borsista non si computa nell'organico medio.

Agevolazioni contributive per l'assunzione di giovani "borsisti"

Agevolazioni per l'assunzione di giovani "borsisti"

La circolare fornisce chiarimenti sulle agevolazioni contributive riconosciute alle imprese che assumono i giovani impegnati in borse di lavoro. Il documento coordina la disciplina dell'art. 26, comma 3, lettera d), della legge n. 196/1997 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 280/1997, precisando presupposti, benefici, limiti applicativi e adempimenti operativi.

Ambito normativo e presupposto dell'assunzione

La circolare richiama due fonti principali:

  • l'art. 26, comma 3, lett. d), della legge n. 196/1997, che riconosce ai datori di lavoro che assumono al termine della borsa di lavoro i giovani "borsisti" gli incentivi previsti dalla normativa per la nuova occupazione;
  • l'art. 7 del d.lgs. n. 280/1997, che conferma il beneficio per le imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato durante o al termine della borsa di lavoro.

Il requisito essenziale è l'assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. La circolare ribadisce che, in virtù del rinvio alla legge n. 407/1990, le assunzioni a termine non possono accedere all'agevolazione.

Disciplina applicabile ex legge n. 407/1990

Per le assunzioni di borsisti effettuate nel corso della borsa o al termine della stessa, senza soluzione di continuità, spettano le agevolazioni previste dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

La circolare distingue le seguenti ipotesi:

  • nei territori ricompresi nel Testo unico sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, alle imprese e alle imprese artigiane spetta l'esenzione totale dai contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;
  • agli altri datori di lavoro, compresi i consorzi di imprese artigiane e gli enti pubblici economici, spetta per 36 mesi la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

È inoltre precisato che, se l'assunzione avviene ad opera dello stesso datore di lavoro che ha attivato la borsa, il beneficio compete anche in deroga alla regola che vieta l'assunzione in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, restando esclusi solo i dimissionari e i lavoratori licenziati per scadenza del contratto.

Eventuali condizioni di maggior favore

La circolare chiarisce che il datore di lavoro può avvalersi di eventuali benefici più favorevoli previsti dalla normativa vigente alla data dell'assunzione. Anche in questo caso resta fermo il requisito dell'assunzione a tempo indeterminato.

Natura della borsa di lavoro e effetti sul computo del personale

L'attivazione della borsa di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 280/1997, non determina la nascita di un rapporto di lavoro subordinato tra azienda e borsista. Ne consegue che il borsista, per tutto il periodo di fruizione della borsa, non deve essere incluso nel calcolo della media dei dipendenti occupati nei dodici mesi precedenti.

La borsa, essendo strumento di avvicinamento al mercato del lavoro, non impedisce che il giovane venga successivamente assunto da qualunque datore di lavoro. In tale ipotesi, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa, spettano tutte le agevolazioni contributive vigenti al momento dell'assunzione, incluse quelle per il Mezzogiorno o per il contratto di formazione e lavoro, ove applicabili.

Codifica delle posizioni contributive e adempimenti DM10/2

Alle posizioni contributive delle aziende che hanno titolo alle agevolazioni deve essere attribuito il codice di autorizzazione corrispondente al beneficio richiesto, con esempio del codice "5N".

Per usufruire degli sgravi, i datori di lavoro devono compilare le denunce contributive DM10/2 secondo le modalità ordinarie e utilizzando i codici relativi alle agevolazioni spettanti.

Nel caso di "stabilizzazione" del rapporto con lo stesso datore di lavoro che ha attivato la borsa, l'azienda deve inoltre riportare in uno dei righi bianchi dei quadri B-C del modello DM10/2, nella casella "N. dipendenti", il numero dei borsisti stabilizzati, preceduto dal codice "BS01". Non devono essere compilate le caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito", poiché la rilevazione ha finalità esclusivamente statistica.

Chiarimenti sulla riduzione dell'organico durante la borsa di lavoro

La circolare richiama il messaggio n. 27515 del 20 luglio 1998, che disciplina gli effetti della riduzione dell'organico durante lo svolgimento delle borse di lavoro.

In particolare:

  • non va revocata l'autorizzazione nei casi di licenziamento per giusta causa, ricorso alla cassa integrazione, dimissioni o pensionamento dei dipendenti;
  • per i licenziamenti non fondati su tali motivazioni, deve essere revocata l'autorizzazione concessa e devono essere recuperate le mensilità di sussidio già erogate, salvo che intervenga l'effettiva assunzione dei giovani che svolgono la borsa;
  • in caso di assunzione dei borsisti, possono essere riconosciute le agevolazioni contributive previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 280/1997;
  • l'impresa può utilizzare altri giovani, in sostituzione di quelli assunti, per proseguire le borse fino al termine originariamente previsto.

Punti principali

Incentivi per l'assunzione dei borsisti

Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o al termine della borsa di lavoro, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 407/1990, oppure eventuali condizioni di maggior favore vigenti alla data dell'assunzione. Il richiamo alla legge 407/1990 implica che l'assunzione debba essere a tempo indeterminato, anche part-time.

Disciplina ex legge n. 407/1990

Per le assunzioni a tempo indeterminato di borsisti, nel corso o senza soluzione di continuità al termine della borsa, spettano i benefici dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Nei territori del Mezzogiorno, alle imprese e alle imprese artigiane spetta l'esenzione totale dei contributi per 36 mesi; agli altri datori di lavoro, compresi i consorzi di imprese artigiane e gli enti pubblici economici, spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore per 36 mesi. Le assunzioni a termine restano escluse dall'agevolazione. Se l'assunzione è effettuata dallo stesso datore che ha attivato la borsa, i benefici competono anche in deroga al divieto di sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, salvo dimissionari e lavoratori licenziati per scadenza di contratto.

Eventuali condizioni di maggior favore

Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di applicare altri benefici più favorevoli previsti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione, purché l'assunzione sia comunque a tempo indeterminato.

Natura della borsa di lavoro e conseguenze occupazionali

L'attivazione della borsa di lavoro non instaura un rapporto di lavoro subordinato tra azienda e borsista. Per il periodo di fruizione della borsa il giovane non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei dodici mesi precedenti. Inoltre la borsa non preclude che il borsista sia successivamente assunto da qualunque datore di lavoro, al quale spettano, se ne ricorrono i presupposti, tutte le agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.

Codifica aziendale e modalità operative

Alle posizioni contributive delle aziende aventi titolo alle agevolazioni va attribuito il codice di autorizzazione corrispondente al beneficio richiesto, ad esempio "5N". Per la fruizione degli sgravi, i datori di lavoro devono seguire le consuete modalità di compilazione delle denunce contributive DM10/2, utilizzando i codici relativi alle agevolazioni spettanti. In caso di stabilizzazione con lo stesso datore di lavoro che ha attivato la borsa, va indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2, nella casella "N. dipendenti", il numero dei borsisti stabilizzati, preceduto dal codice "BS01"; non devono essere compilate le caselle "Giornate, retribuzioni e somme a debito", perché la rilevazione ha finalità statistica.

Richiamo ai chiarimenti sulla riduzione dell'organico

La circolare richiama il messaggio n. 27515 del 20 luglio 1998 in tema di riduzione dell'organico durante lo svolgimento delle borse di lavoro. In particolare, non va revocata l'autorizzazione nei casi di licenziamento per giusta causa, cassa integrazione, dimissioni o pensionamento; invece, per licenziamenti non fondati su tali motivi, deve disporsi la revoca dell'autorizzazione e il recupero delle mensilità di sussidio già erogate, salvo l'effettiva assunzione dei giovani impegnati nella borsa. In caso di assunzione dei borsisti, possono essere riconosciute le agevolazioni dell'art. 7 del d.lgs. n. 280/1997 e l'impresa può utilizzare altri giovani in sostituzione per proseguire le borse fino alla scadenza prevista.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.