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Circolare

Circolare numero 258 del 17-12-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina gli adempimenti contributivi e dichiarativi dei datori di lavoro agricoli che impiegano manodopera straniera con permesso di soggiorno stagionale, in applicazione della legge n. 40/1998 e del d.lgs. n. 286/1998. Viene istituito il codice 39 nel modello DMAG, vengono richiamati i contributi dovuti e indicate le istruzioni per la compilazione e per la regolarizzazione dei periodi pregressi del 1998. La circolare precisa inoltre la destinazione delle somme al Fondo nazionale per le politiche migratorie e annuncia la soppressione, dal 1 gennaio 2000, del contributo a carico del lavoratore straniero previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986.

Adempimenti DMAG per l’assunzione di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura

Legge n. 40/1998 e d.lgs. n. 286/1998: adempimenti DMAG per lavoratori stranieri stagionali in agricoltura

La circolare interviene a integrare le istruzioni già fornite in materia di obblighi contributivi e dichiarativi derivanti dal testo unico sull’immigrazione, con specifico riguardo alle aziende agricole che assumono manodopera straniera con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Vengono definiti il corretto inquadramento nel modello DMAG, le contribuzioni dovute, le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi del 1998 e la destinazione delle somme al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Ambito soggettivo e applicazione della disciplina

La disciplina riguarda esclusivamente gli stranieri entrati in Italia con permesso di soggiorno stagionale rilasciato ai sensi della legge n. 40 del 6 marzo 1998 e del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Sono espressamente esclusi i lavoratori che, alla data del 27 marzo 1998, risultavano già presenti nel territorio nazionale.

Istituzione del codice 39 nel DMAG

Per la dichiarazione della manodopera straniera stagionale è istituito il codice 39, da utilizzare nel modello DMAG per i lavoratori con permesso di lavoro stagionale di cui agli articoli 24 e 25 del testo unico.

Il datore di lavoro agricolo che instaura un regolare rapporto di lavoro subordinato stagionale con tali lavoratori deve indicare il codice 39 nel foglio DMAG D, nella colonna "tipo contratto", quale identificativo della normativa che disciplina il rapporto. Il codice è compatibile con il tipo denuncia 1, riferito alla manodopera OTD.

Contribuzione dovuta e sostituzione di altri oneri

Per i lavoratori stagionali con codice 39 il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS, ai sensi dell’art. 25 del testo unico, i contributi per:

  • assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ENAOLI;
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione di maternità.

In sostituzione dei contributi per assegno per il nucleo familiare e per assicurazione contro la disoccupazione involontaria, deve essere versato un contributo di importo pari ai medesimi, con le condizioni e modalità previste per tali contributi. Tale somma è destinata al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’art. 45 del testo unico. Per l’ammontare delle aliquote la circolare rinvia a quanto già chiarito nella circolare n. 45 del 25 febbraio 1998, messaggio n. 09149.

Indicazioni operative per la compilazione del DMAG

I datori di lavoro agricoli che abbiano instaurato rapporti subordinati stagionali con stranieri devono utilizzare il codice 39 nella colonna "tipo contratto" del foglio DMAG D. I dati retributivi e occupazionali denunciati per singolo lavoratore devono poi essere aggregati nel foglio DMAG R secondo le modalità già indicate dalla circolare n. 64 del 17 marzo 1998, messaggio n. 12053.

Per gli operai tradizionali extracomunitari non titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale resta invece applicabile il codice contratto 04, sia per assunzioni a tempo determinato con tipo denuncia 1 sia per quelle a tempo indeterminato con tipo denuncia 2.

Regolarizzazione dei periodi pregressi del 1998

In applicazione dell’art. 23 della legge n. 40/1998 e dell’art. 25 del testo unico, i datori di lavoro che nel secondo e terzo trimestre 1998 hanno assunto lavoratori stranieri con permesso di soggiorno stagionale devono effettuare gli adempimenti entro il 25 gennaio 1999, data di scadenza della dichiarazione della manodopera occupata nel quarto trimestre.

Le ipotesi previste sono tre:

  • presentazione di una dichiarazione DMAG contenente i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori stranieri per ciascun trimestre del periodo pregresso, se non era stata prodotta alcuna dichiarazione;
  • presentazione di una dichiarazione DMAG contraddistinta dalla lettera "V" nella seconda casella del campo "tipo denuncia", se il datore di lavoro aveva già presentato una dichiarazione per il trimestre ma non aveva denunciato il lavoratore straniero;
  • presentazione di una comunicazione di variazione relativa ai lavoratori stranieri assunti, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 64 del 1998 per le modifiche che non comportano variazioni in aumento delle giornate e delle retribuzioni, se i dati occupazionali e retributivi erano già stati dichiarati nei modelli DMAG del secondo e terzo trimestre.

Effetti contributivi delle regolarizzazioni e limiti tecnici

Nelle prime due ipotesi il contributo dovuto è soggetto agli interessi calcolati al tasso legale, commisurati alle rispettive date di scadenza del versamento per ciascun trimestre. Le comunicazioni di cui al punto 3 comportano invece, per il trimestre di competenza, uno sgravio contributivo.

La circolare precisa che le dichiarazioni e le comunicazioni indicate ai punti 2 e 3 potranno essere valorizzate solo dopo il completamento della procedura informatica richiamata nel messaggio n. 27969 del 23 luglio 1998.

Destinazione delle somme e soppressione del contributo dal 1 gennaio 2000

La circolare richiama infine l’art. 45, terzo comma, del testo unico, secondo cui dal mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 40/1998, e comunque non oltre il 1 gennaio 1998, il 95% delle somme derivanti dal contributo di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986 è destinato al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Con effetto dal mese di ottobre 1998 tale destinazione è disposta per l’intero ammontare delle somme, che l’INPS versa all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo.

È inoltre comunicato che, dal 1 gennaio 2000, il contributo di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986, pari allo 0,50% della retribuzione di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969 e a carico del lavoratore straniero, compreso il lavoratore stagionale, è soppresso.

Punti principali

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli stranieri entrati in Italia con permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato ai sensi della legge n. 40/1998 e del testo unico n. 286/1998. Restano esclusi i lavoratori che, alla data del 27 marzo 1998, risultavano già presenti in Italia.

Istituzione del codice 39 nel modello DMAG

Per la dichiarazione della manodopera straniera con permesso di lavoro stagionale di cui agli articoli 24 e 25 del testo unico viene istituito il codice 39. Il datore di lavoro agricolo che assume tali lavoratori deve indicarlo nel foglio DMAG D, nella colonna "tipo contratto", come identificativo della normativa applicabile al rapporto di lavoro dell’operaio occupato.

Contribuzione dovuta per i lavoratori stagionali

Per i lavoratori con codice 39 il datore di lavoro deve versare all’INPS i contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti ed ENAOLI, assicurazione contro infortuni e malattie professionali, assicurazione contro le malattie e assicurazione di maternità. In sostituzione dei contributi per assegno al nucleo familiare e disoccupazione involontaria, è dovuto un contributo di importo pari ai medesimi, con le stesse condizioni e modalità, destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Compilazione del DMAG e coordinamento con gli altri codici

Il codice 39 è compatibile con il tipo denuncia 1 (manodopera OTD). I dati retributivi e occupazionali denunciati per ciascun lavoratore sul DMAG D devono essere aggregati nel foglio DMAG R secondo le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 64 del 17 marzo 1998. Per gli operai tradizionali extracomunitari non titolari di permesso stagionale resta invece da usare il codice contratto 04, sia per rapporti a tempo determinato (tipo denuncia 1) sia a tempo indeterminato (tipo denuncia 2).

Regolarizzazione dei periodi pregressi 1998

Per i lavoratori stranieri con permesso stagionale assunti nel secondo e terzo trimestre 1998, i datori di lavoro devono presentare entro il 25 gennaio 1999, scadenza della dichiarazione del quarto trimestre, una delle seguenti comunicazioni: dichiarazione DMAG contenente i dati occupazionali e retributivi di ciascun trimestre del periodo pregresso se non è stata presentata alcuna dichiarazione; dichiarazione DMAG con lettera "V" nella seconda casella del campo "tipo denuncia" se il lavoratore non era stato denunciato nel trimestre già dichiarato; comunicazione di variazione se i dati erano già stati dichiarati nei modelli DMAG del secondo e terzo trimestre.

Interessi, sgravi e gestione informatica

Nelle prime due ipotesi l’importo contributivo dovuto è gravato dagli interessi al tasso legale calcolati dalle rispettive scadenze di versamento per ciascun trimestre. Le comunicazioni di variazione di cui al punto 3 determinano, per il trimestre di competenza, uno sgravio contributivo. La valorizzazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui ai punti 2 e 3 è subordinata al completamento della procedura informatica richiamata nel messaggio n. 27969 del 23 luglio 1998.

Destinazione del contributo e soppressione dal 2000

Ai sensi dell’art. 45, terzo comma, del testo unico, dal mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 40/1998 e comunque non oltre il 1 gennaio 1998, il 95% delle somme derivanti dal contributo di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986 è destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie; dal mese di ottobre 1998 tale destinazione riguarda l’intero ammontare delle somme. La circolare segnala inoltre che dal 1 gennaio 2000 il contributo dello 0,50% della retribuzione a carico del lavoratore straniero, compreso quello stagionale, è soppresso.

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