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Sentenza

Sentenza n. 824/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 26.11.2024, n. 1190, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 1190 del 26 novembre 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, e il Ministero era stato condannato a emettere la carta e ad accreditare complessivamente € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. La ricorrente aveva notificato la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione il 22 agosto 2025; era quindi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né ha fornito prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provato il mancato adempimento del giudicato e fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi € 2.000,00, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, per spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il giudizio di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento fornire la prova dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; la mancata contestazione e la mancata prova dell’adempimento consentono di ritenere fondata l’azione esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non fornisce la prova dell’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal giudicato, l’actio iudicati deve essere accolta.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare piena esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento.
  • In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando un organo dell’amministrazione tenuto a provvedere in via sostitutiva entro un termine stabilito.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza; la loro liquidazione può tenere conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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