Cassazione Civile, Ordinanza n. 06238/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano prestato attività per anni presso il medesimo stabilimento industriale, prima alle dipendenze di società che gestivano appalti per conto dell'impresa committente e poi, dal 28 giugno 2010, in forza di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con un'agenzia per il lavoro, utilizzati da una società logistica. Essi sostenevano che l'appalto fosse illecito o comunque non genuino, con conseguente diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatrice ovvero della committente/subentrante; in subordine, contestavano la legittimità del ricorso alla somministrazione e chiedevano l'accertamento di un rapporto subordinato diretto con una delle società utilizzatrici. La Corte d'appello aveva però ritenuto genuino l'appalto e infondate anche le doglianze sul contratto di somministrazione. In cassazione i ricorrenti deducevano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 276/2003, assumendo che i giudici di merito avevano omesso di considerare che, pur essendo a tempo indeterminato il rapporto con l'agenzia, doveva comunque sussistere la temporaneità della prestazione verso l'utilizzatore; evidenziavano che erano stati inviati in un'unica missione durata circa sette anni e per 84 mesi complessivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la questione prospettata in cassazione, relativa alla temporaneità della missione presso l'utilizzatore e alla sua durata/reiterazione, non era stata dedotta nei gradi di merito e introduceva quindi un tema nuovo, estraneo al thema decidendum del giudizio precedente. Ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano specificato quale norma del d.lgs. 276/2003 sarebbe stata violata e che la giurisprudenza europea e nazionale richiamata non era pertinente, perché relativa al rischio di abuso di missioni successive, mentre nel caso di specie gli stessi ricorrenti avevano allegato una sola missione, seppur di lunga durata. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo ex art. 360 n. 3 deve denunciare una concreta violazione di norma di diritto, individuata con precisione, e non può introdurre questioni nuove non trattate nei gradi di merito
art. 112 c.p.c.
se la questione fosse stata ritualmente devoluta in appello e non esaminata, il vizio da dedurre sarebbe stato quello di omessa pronuncia, non la violazione di legge sostanziale
d.lgs. 276/2003
la Corte osserva che la censura non indica specificamente quale norma del decreto sarebbe stata violata; richiama il decreto solo per escludere che la questione sulla temporaneità della missione fosse stata posta nei gradi di merito
Direttiva 2008/104/CE
la giurisprudenza unionale richiamata riguarda l'eventuale abuso derivante da missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice e non è applicabile al caso di un'unica missione di lunga durata, non dedotta come abusiva nei gradi di merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato o dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione mai sottoposti ai giudici di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- Quando si deduce in cassazione la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorso deve indicare con precisione la norma asseritamente violata e la specifica modalità della violazione.
- Se la censura riguarda l'omesso esame di una questione ritualmente devoluta al giudice di appello, il vizio corretto è quello di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., da far valere nei limiti dell'art. 360 n. 4 c.p.c., non la mera violazione di legge.
- Le regole sul possibile abuso della somministrazione di lavoro tramite missioni successive presso il medesimo utilizzatore presuppongono che la doglianza investa proprio la successione delle missioni; non sono automaticamente estensibili al caso di una sola missione, sia pure di notevole durata, se tale profilo non è stato dedotto nei gradi di merito.
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