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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09935/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2014, emesso per 40 unità immobiliari e per un importo di imposta omessa pari a euro 77.813,10. L’ente ecclesiastico contestava l’atto deducendo, già nei gradi di merito, la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in combinato con il d.m. MEF n. 200 del 2012, nonché il difetto di motivazione e l’assenza dei presupposti impositivi. In appello la decisione di primo grado era stata confermata solo per un immobile adibito a convento di clausura, mentre per gli altri immobili l’esenzione era stata negata per mancata prova della destinazione esclusiva ad attività di religione o di culto o comunque ad attività rilevanti ai fini dell’esenzione. In cassazione l’ente ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992; in concreto ha però lamentato che la motivazione della sentenza d’appello fosse inammissibilmente resa per relationem alla sentenza di primo grado e che la Corte di merito avesse omesso di considerare specifiche circostanze fattuali, in particolare che l’immobile n. 13 costituirebbe pertinenza della chiesa e che gli immobili nn. 37 e 39 sarebbero adibiti ad abitazione del Rettore dell’ente, con conseguente operatività, secondo la tesi difensiva, del requisito oggettivo per l’esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che la doglianza, pur formalmente rubricata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima quando il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell’identità delle questioni rispetto al primo grado e quando il percorso argomentativo complessivo risulti coerente e esaustivo. Nella specie la Corte ha ritenuto che la decisione di appello avesse fatto proprio il percorso motivazionale del giudice di primo grado in modo non acritico, affrontando le questioni devolute. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’ente ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992

    "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della L. n. 222/85"

    L’esenzione IMU richiede la compresenza del requisito soggettivo dell’ente non commerciale e del requisito oggettivo della diretta destinazione dell’immobile alle attività agevolate; non basta la destinazione degli utili a fini religiosi o sociali se l’attività essenziale è commerciale.

  • art. 16, lettera a), L. n. 222 del 1985

    Richiamato come fonte delle attività di religione o di culto rilevanti ai fini dell’esenzione, comprensive dell’esercizio del culto, della cura delle anime, della formazione del clero e dei religiosi, dei fini missionari, della catechesi e dell’educazione cristiana.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; quando la censura investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, la doglianza attiene al merito ed è inammissibile in cassazione sotto tale veste.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’esenzione tributaria per gli enti non commerciali sugli immobili richiede una verifica cumulativa del requisito soggettivo e di quello oggettivo; l’onere di dimostrare la concreta destinazione esclusiva dell’immobile all’attività agevolata grava sul contribuente che invoca il beneficio.
  • La mera pertinenzialità di un immobile rispetto a un bene principale o la sua destinazione abitativa a un soggetto legato all’ente non sono di per sé sufficienti a fondare l’esenzione, se non è provata la riconducibilità dell’immobile alle attività tassativamente indicate dalla legge.
  • In cassazione il motivo formalmente qualificato come violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: se la critica investe l’apprezzamento del materiale istruttorio, il controllo di legittimità resta limitato ai soli vizi di motivazione nei ristretti limiti consentiti.
  • La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida quando il giudice di secondo grado richiami la decisione di primo grado in modo da rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e la ragione della conferma, senza un’adesione meramente acritica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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