Sentenza n. 941/2026 - Firenze, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alle pec del -OMISSIS- avente ad oggetto il riesame del divieto di detenzione armi comminato al ricorrente in data -OMISSIS-; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di riesame del divieto di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sulle istanze, originaria e reiterata, con cui aveva domandato il riesame del divieto di detenzione di armi adottato nei suoi confronti, nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il divieto era stato adottato in relazione alla contestazione della detenzione non denunciata di 60 cartucce, condotta sanzionata dall'art. 697 c.p. in relazione all'art. 38 TULPS, poi estinta per oblazione. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione fosse comunque tenuta a pronunciarsi, valorizzando il decorso di tre anni dal divieto e dalla revoca del porto d'armi e sostenendo che l'omessa denuncia fosse dipesa da una mera dimenticanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il mancato riscontro fosse riconducibile all'orientamento ministeriale secondo cui la riapertura del procedimento relativo al divieto di detenzione di armi è ammissibile quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione del divieto e si sia verificato un mutamento sostanziale delle circostanze poste a fondamento della misura, oppure quando tali circostanze risultino non veritiere. Nel caso concreto non era decorso il quinquennio e il ricorrente non aveva allegato alcun sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze. L'oblazione era intervenuta prima dell'adozione del divieto e ne aveva costituito il presupposto, sicché non rappresentava un elemento sopravvenuto idoneo a imporre il riesame. Il giudice ha inoltre richiamato il principio generale secondo cui, di regola, non sussiste un obbligo di provvedere su un'istanza di autotutela, salvo che nella peculiare materia del divieto di detenzione di armi ricorrano il decorso di un ragionevole lasso di tempo e un sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio e consente, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti.
art. 697 c.p.
Richiamato quale illecito contestato al ricorrente per la detenzione non denunciata di cartucce; l'estinzione per oblazione non ha imposto il riesame del divieto prefettizio.
art. 38 TULPS
Richiamato quale disposizione connessa all'obbligo di denuncia della detenzione di munizioni.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato come fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In via generale, la presentazione di un'istanza di autotutela non determina l'obbligo dell'amministrazione di avviare e concludere un procedimento di riesame, poiché l'autotutela costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale e l'istanza ha normalmente natura meramente sollecitatoria; diversamente si eluderebbero i termini di impugnazione dell'atto originario.
- Nella materia del divieto di detenzione di armi, il destinatario della misura può vantare un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione, poiché il divieto non può operare indefinitamente anche dopo il venir meno della situazione di pericolosità. L'obbligo di pronunciarsi sorge, tuttavia, quando concorrano il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni, e un sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze poste a fondamento del divieto.
- Il decorso del termine quinquennale e il mutamento sostanziale delle circostanze costituiscono presupposti necessari per l'obbligo dell'amministrazione di esaminare un'istanza di revoca o riesame del divieto di detenzione di armi; in mancanza anche di uno solo di essi, non è configurabile silenzio-inadempimento.
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