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Provvedimento

Provvedimento del 21/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello di domanda e disciplina termini, modalità di presentazione, pagamento e perfezionamento della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 11 del DL 50/2017. Sono indicati soggetti legittimati, controversie definibili, scadenze, regole di versamento e riferimenti normativi.

Modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle entrate

Definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle entrate

Il provvedimento disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Viene approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, e vengono fissate regole operative per presentazione, pagamento e perfezionamento della definizione.

Modello di domanda: approvazione e soggetti legittimati

È approvato l’allegato modello di domanda di definizione agevolata, comprensivo di istruzioni, che costituisce parte integrante del provvedimento. La domanda deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado oppure da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione.

La domanda riguarda le controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso il giudizio di cassazione e quello a seguito di rinvio.

Ambito di applicazione e controversie definibili

Sono definibili le controversie il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

È inoltre precisato che il contribuente che abbia già manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all’articolo 6 del DL 193/2016, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione delle controversie tributarie solo unitamente a quella prevista dal predetto articolo 6.

Contenuto del modello

Il modello si compone di un frontespizio dedicato all’informativa sul trattamento dei dati personali e di sezioni destinate a indicare:

  • i dati del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
  • i dati del soggetto che, se diverso dal primo, è subentrato o ha legittimazione a presentare la domanda;
  • la controversia tributaria oggetto di definizione;
  • l’atto impugnato;
  • l’importo dovuto per la definizione;
  • le relative modalità di pagamento.

Reperibilità, stampa e conformità del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Può essere reperito anche su altri siti internet, purché sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato e rechi l’indirizzo del sito di prelievo nonché gli estremi del provvedimento.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica nera mediante stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo. È inoltre consentita la stampa purché sia rispettata la conformità grafica al modello approvato e la sequenza dei dati.

Presentazione della domanda: termini e modalità

La domanda deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, cioè per ciascun singolo atto impugnato. La presentazione è esente dall’imposta di bollo e deve avvenire esclusivamente per via telematica.

La trasmissione può essere effettuata:

  • direttamente dal contribuente, se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite uno dei soggetti indicati ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del DPR 322/1998;
  • recandosi presso un Ufficio territoriale di qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta e consegna la stampa del numero di protocollo attribuito.

Nelle ipotesi di trasmissione tramite soggetto incaricato o tramite Ufficio territoriale, la domanda deve essere compilata e sottoscritta e consegnata in tempo utile per consentire l’invio telematico entro la scadenza. Sono escluse tutte le altre modalità, compresi servizio postale, posta elettronica ordinaria e PEC.

Servizio web per l’invio

La trasmissione telematica avviene mediante un servizio web gratuito accessibile dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate. La data di disponibilità del servizio per la compilazione online e l’invio sarà comunicata successivamente.

Adempimenti del soggetto incaricato e conservazione della documentazione

Il soggetto incaricato della trasmissione telematica deve consegnare al contribuente:

  • copia della domanda predisposta con il prodotto informatico;
  • la parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica;
  • copia della comunicazione telematica dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e costituisce prova della presentazione.

La domanda, sottoscritta dal richiedente e dall’eventuale intermediario incaricato, deve essere conservata dal richiedente fino alla definitiva estinzione della controversia, insieme alla documentazione dei versamenti effettuati in pendenza di giudizio e in sede di definizione, nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata ex articolo 6 del DL 193/2016.

Domande scartate dal sistema telematico

Sono considerate tempestive le domande trasmesse entro la scadenza ma scartate dal servizio telematico, purché siano ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che indichi il motivo dello scarto.

Versamento delle somme dovute

Il pagamento dell’importo dovuto per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un massimo di tre rate, secondo le previsioni dell’articolo 11 del DL 50/2017.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano 2.000 euro; il limite riguarda l’importo netto dovuto, come specificato nelle istruzioni del modello.

Le scadenze sono le seguenti:

  • 2 ottobre 2017: pagamento dell’importo netto dovuto oppure della prima rata, pari al 40% dell’importo netto dovuto;
  • 30 novembre 2017: seconda rata, pari al 40%, nel caso di pagamento in tre rate, oppure seconda e ultima rata, pari al 60%, nel caso di pagamento in due rate;
  • 2 luglio 2018: terza rata, pari al residuo 20%, nel caso di pagamento in tre rate.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali dal 3 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma deve essere effettuato un versamento separato.

Modalità di versamento e codici tributo

L’importo netto dovuto è versato con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno fornite le istruzioni di compilazione, anche per il riversamento agli enti locali e alle regioni dei proventi relativi a IRAP e addizionali IRPEF.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con:

  • il pagamento integrale dell’importo netto dovuto, oppure della prima rata;
  • la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità previste.

Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Motivazioni e coordinamento con la disciplina generale

Nella parte motivazionale è richiamato il contenuto dell’articolo 11 del DL 50/2017, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti con il pagamento degli importi dell’atto impugnato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, esclusi sanzioni collegate al tributo e interessi di mora. È richiamata anche la disciplina specifica per controversie relative esclusivamente a interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, nonché quella per le sanzioni collegate ai tributi quando il rapporto tributario sia stato definito con altre modalità.

È inoltre chiarito che l’articolo 11, comma 12, demanda al Direttore dell’Agenzia l’adozione delle modalità attuative e che gli enti territoriali possono stabilire autonomamente, entro il 31 agosto 2017, l’applicazione della definizione alle controversie in cui siano parte.

Termine rinviato ai giorni lavorativi successivi

Il provvedimento precisa che, per effetto della regola generale sui termini fiscali che cadono di sabato o in giorno festivo, le scadenze del 30 settembre 2017 e del 30 giugno 2018 fissate dalla norma primaria sono indicate rispettivamente come 2 ottobre 2017 e 2 luglio 2018.

Riferimenti normativi richiamati

Sono richiamate, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
  • decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 11;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e 19;
  • decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articoli 8 e 15-bis;
  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 1, lettera h);
  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 6;
  • decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 3.

Allegato

Il provvedimento richiama come allegato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Testo integrale

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