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Provvedimento

Provvedimento del 04/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento stabilisce chi deve comunicare, quali dati trasmettere, entro quali termini e con quali modalità tecniche, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali FATCA/CRS. Regola anche le correzioni degli errori, le ricevute di esito e il trattamento dei dati personali.

Disposizioni attuative su comunicazione annuale FATCA/CRS delle istituzioni finanziarie italiane

Disposizioni attuative per lo scambio automatico di informazioni FATCA/CRS

Il provvedimento disciplina le modalità e i termini con cui le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, attuativo della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE. Il testo definisce i soggetti obbligati, l’oggetto della comunicazione annuale, le scadenze, le modalità tecniche di invio, la gestione degli errori e il trattamento dei dati.

Soggetti obbligati e iscrizione al REI

Sono tenute alla comunicazione le istituzioni finanziarie italiane individuate dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 28 dicembre 2015, salvo le eccezioni previste dallo stesso decreto.

Ai fini dell’adempimento, tali soggetti devono iscriversi entro il 18 settembre 2017 in anagrafe tributaria nella sezione “REI FATCA/CRS” del Registro Elettronico degli Indirizzi (REI), come previsto dal provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.

È prevista una semplificazione per i soggetti che, alla data del 18 settembre 2017, risultavano già iscritti nella sezione “REI Indagini” con specifici codici operatore (1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20): costoro possono non effettuare una nuova comunicazione e, in tal caso, si considera confermata per la sezione “REI FATCA/CRS” la PEC già presente nella sezione “REI Indagini”.

Per la trasmissione delle comunicazioni, le istituzioni finanziarie possono avvalersi di fornitori terzi di servizi, secondo quanto previsto dall’allegato A, Sezione I, lettera D, del decreto ministeriale. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’istituzione finanziaria per il corretto assolvimento degli obblighi. Nella fase di trasmissione, il fornitore terzo assume il ruolo di nodo FTP secondo le regole dell’infrastruttura SID.

Oggetto della comunicazione annuale

La comunicazione annuale deve contenere:

  • il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
  • le informazioni previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale relative alle persone, alle entità e ai conti indicati, salvo le deroghe previste dal decreto;
  • il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nel punto precedente.

Se, in esito alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’articolo 2 del decreto, non viene individuato alcun conto oggetto di comunicazione per l’anno di riferimento, deve essere trasmessa una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

Termini per l’invio

La comunicazione annuale deve essere trasmessa per ciascun anno oggetto di comunicazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, secondo la tempistica per le singole giurisdizioni indicata nell’allegato “C” del decreto.

Per il solo anno 2016, la scadenza è fissata al 21 agosto 2017.

Correzione degli errori

In applicazione della direttiva, degli accordi con le giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle relative intese tecniche, l’Autorità competente della singola giurisdizione può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute.

Ricevuta la segnalazione, l’Agenzia delle entrate la comunica all’istituzione finanziaria interessata tramite PEC alla casella censita nel REI, oppure secondo le altre procedure previste dall’articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Gli errori possono essere corretti:

  • su segnalazione ricevuta dall’Agenzia;
  • oppure su iniziativa spontanea dell’istituzione finanziaria.

Nel caso di correzione a seguito della comunicazione dell’Agenzia, la comunicazione correttiva deve essere trasmessa entro 180 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Modalità tecniche di trasmissione

I file contenenti i dati della comunicazione annuale e delle eventuali correzioni devono essere trasmessi tramite l’infrastruttura informatica S.I.D., secondo le modalità previste nei punti 5 e 6 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561, relativo alla comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari.

Nella predisposizione dei file devono essere rispettate le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali richiamate nell’allegato n. 3, che riproduce l’allegato n. 4 del provvedimento prot. n. 37561.

I file devono inoltre essere predisposti secondo il formato descritto negli allegati nn. 1 e 2 del provvedimento.

Ricevute, esiti e scarti

L’Agenzia delle entrate certifica la presentazione della comunicazione mediante ricevuta di avvenuta elaborazione.

In caso di esito positivo, la ricevuta indica:

  • l’identificativo del file attribuito dal soggetto trasmittente;
  • il protocollo attribuito automaticamente al file;
  • la data di presentazione.

In caso di esito negativo e scarto, la ricevuta riporta:

  • l’identificativo del file;
  • il protocollo attribuito automaticamente;
  • la data di presentazione;
  • il motivo dello scarto.

Lo scarto può dipendere da:

  • non adeguatezza alle regole di trasmissione;
  • anomalie nella nomenclatura del file;
  • irregolarità nella struttura dei dati;
  • incongruenze tra i dati comunicati.

In caso di scarto, la comunicazione si considera non presentata.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile tramite lo stesso canale di trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi alla protocollazione del file.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine ordinario di invio, il soggetto obbligato può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, anche dopo una ricevuta di scarto, secondo le modalità tecniche dell’allegato n. 2.

Le trasmissioni tardive di nuovi dati effettuate entro i quindici giorni successivi alla scadenza sono acquisite e inviate alle autorità fiscali delle giurisdizioni interessate entro il 30 settembre dello stesso anno. Le trasmissioni di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuate oltre tale termine sono acquisite e trasmesse in una fase successiva.

Le specifiche tecniche della ricevuta sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, con evidenza degli eventuali aggiornamenti.

Trattamento dei dati

Le informazioni trasmesse devono essere trattate nel rispetto della normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

L’Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti e li trasmette alle autorità competenti delle giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo le modalità e i termini stabiliti dalla direttiva, dagli accordi e dalle relative intese tecniche.

Parere del Garante e riferimenti normativi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 283 del 22 giugno 2017.

Nel provvedimento sono richiamate, quale base di competenza e disciplina di riferimento, le disposizioni relative all’organizzazione dell’Agenzia delle entrate, la legge 18 giugno 2015, n. 95, il decreto ministeriale 28 dicembre 2015, il provvedimento del 25 marzo 2013 prot. n. 37561 e il provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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