L.R. Molise 9/2025
Norme per la riduzione del rischio simico e riordino delle funzioni in materia sismica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Molise, autorizzazione sismica, deposito dei progetti, controlli, collaudo, vigilanza, fascicolo digitale del fabbricato, incentivi volumetrici e sanzioni per opere in zone sismiche. Prevede regolamenti attuativi della Giunta e regimi transitori; alcune abrogazioni operano dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Riduzione del rischio sismico e riordino delle funzioni sismiche in Molise
Norme per la riduzione del rischio sismico e riordino delle funzioni in materia sismica
La legge disciplina, per il territorio della Regione Molise, l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e autorizzazione sulle costruzioni in zona sismica, in coerenza con la normativa statale edilizia e sismica. L’obiettivo dichiarato è la tutela della pubblica incolumità, della sicurezza delle persone e della salvaguardia di beni, servizi e ambiente.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica alle costruzioni edilizie, infrastrutturali e impiantistiche dotate di struttura portante o di dispositivi tecnici che ne garantiscano stabilità e durabilità, quando un loro cedimento possa mettere in pericolo l’incolumità delle persone. Si applica inoltre a nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione che incidano sulla sicurezza statica, sulle strutture o su varianti sostanziali capaci di modificare il comportamento meccanico dell’opera.
Sono considerate costruzioni esistenti:
- quelle integralmente realizzate e collaudate staticamente;
- quelle con strutture in elevazione, orizzontamenti e copertura completati, anche se manca la relazione a struttura ultimata o il collaudo statico;
- i rustici con parti strutturali mancanti, se è possibile ricostruirne la consistenza originaria.
Sono costruzioni in corso quelle il cui iter non è concluso e per le quali non sia ancora stata depositata la relazione a strutture ultimate. Gli edifici e gli impianti pubblici, o comunque destinati a finalità pubblica, sono classificati nelle classi d’uso previste dalle norme tecniche vigenti al momento della costruzione o dell’adeguamento strutturale; le nuove scuole di ogni ordine e grado sono sempre in classe d’uso 4.
Regolamento regionale, classificazioni e organizzazione tecnica
La Giunta regionale adotta e aggiorna un regolamento attuativo che:
- individua gli interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità, secondo le linee guida statali del 30 aprile 2020;
- definisce i casi in cui le varianti strutturali non hanno carattere sostanziale;
- approva i modelli di denuncia dei lavori e di presentazione dei progetti;
- stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti soggetti ad autorizzazione, anche con supporti informatizzati;
- disciplina le verifiche a campione sui progetti depositati;
- adotta gli studi di microzonazione sismica e aggiorna la classificazione sismica regionale;
- adegua la struttura regionale competente in materia sismica.
Commissione tecnica regionale
La Commissione tecnica regionale, già istituita dalla legge regionale n. 20 del 1996, continua a rendere pareri nei casi di particolare complessità e in alcune procedure sensibili. In particolare interviene per:
- progetti esecutivi di strutture di particolare complessità rilevanti per la pubblica incolumità;
- accertamento di violazioni in materia di costruzioni in zona sismica;
- sopraelevazioni;
- interventi in ambiti dichiarati da consolidare;
- progetti depositati e sorteggiati per il controllo a campione;
- procedimenti di rilascio del parere previsto dall’art. 89 del DPR 380/2001.
Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti
La legge attribuisce responsabilità specifiche ai soggetti della filiera edilizia e del controllo:
- il committente risponde dell’adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- il progettista delle strutture risponde di definizione, calcolo, verifiche, valutazioni geotecniche, piano di indagini e scelte progettuali;
- il geologo risponde della caratterizzazione e modellazione geologica del sito, delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio;
- il direttore dei lavori strutturali risponde della corretta esecuzione delle opere;
- l’impresa esecutrice risponde dell’esecuzione conforme al progetto, dei materiali e della posa;
- il collaudatore statico o la commissione di collaudo rispondono della valutazione delle prestazioni dell’opera;
- il funzionario regionale responsabile di valutazione, autorizzazione e controllo del progetto risponde del diligente svolgimento delle attività previste, avvalendosi della Commissione tecnica regionale.
Interventi soggetti ad autorizzazione sismica
Gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità, individuati dal regolamento regionale in conformità al DM 30 aprile 2020, non possono iniziare senza preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal servizio sismico regionale. Alla stessa autorizzazione sono soggetti anche:
- le nuove costruzioni di scuole di ogni ordine e grado;
- i progetti relativi ad accertamento di violazioni in materia sismica;
- gli interventi di sopraelevazione;
- gli interventi in ambiti dichiarati da consolidare.
L’autorizzazione per le sopraelevazioni comprende anche la certificazione prevista dall’art. 90, comma 2, del DPR 380/2001. L’inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e a specifica comunicazione del direttore dei lavori al collaudatore, al Comune e al servizio sismico regionale.
Procedimento per l’autorizzazione sismica
La domanda si presenta al Comune competente via PEC o tramite piattaforma informatica dedicata, con allegati:
- dichiarazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche, sulla corrispondenza tra progetto strutturale e architettonico e sulle eventuali prescrizioni sismiche urbanistiche;
- ricevuta del rimborso forfettario;
- progetto esecutivo delle strutture, firmato digitalmente dal progettista e dal direttore dei lavori.
Lo sportello unico per l’edilizia trasmette la pratica al servizio sismico regionale entro dieci giorni. Il servizio verifica la regolarità della documentazione e conclude il procedimento entro il termine dell’art. 94, comma 2, del DPR 380/2001. Il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere chiarimenti o documenti integrativi, con termine massimo di 30 giorni per la risposta.
Se persistono motivi ostativi, si applica il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con possibilità per il richiedente di presentare osservazioni entro 10 giorni. Per le opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica, la domanda di autorizzazione vale anche come denuncia dei lavori ex art. 65 DPR 380/2001. Decorso inutilmente il termine conclusivo, in assenza di diniego motivato, si forma il silenzio assenso.
Interventi di minore rilevanza e deposito del progetto
Per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dal regolamento regionale, vige il preavviso scritto ex art. 93 DPR 380/2001 con contestuale deposito del progetto esecutivo delle strutture. Anche in questo caso l’obbligo riguarda le zone sismiche individuate dalla normativa statale.
Per le opere in cemento armato e a struttura metallica, il preavviso con deposito vale anche come denuncia dei lavori ex art. 65 DPR 380/2001.
Procedimento di deposito e controllo sui progetti di minore rilevanza
Il soggetto interessato presenta al Comune, via PEC o piattaforma dedicata, il preavviso e il progetto esecutivo con gli allegati previsti per l’autorizzazione. La ricevuta telematica protocollata dal Comune attesta l’avvenuto deposito. Il Comune trasmette la documentazione al servizio sismico regionale entro dieci giorni.
Il servizio sismico regionale verifica completezza e regolarità formale. Se emergono gravi irregolarità o carenze, può attivare il controllo anche quando i lavori siano già iniziati. L’inizio dei lavori richiede inoltre comunicazione del direttore dei lavori e del committente al collaudatore, al Comune e al servizio sismico regionale. Nei Comuni in zona a bassa sismicità il Comune trasmette mensilmente solo l’elenco dei progetti depositati, che entrano nel sorteggio per i controlli a campione.
Relazione a struttura ultimata, dichiarazione di regolare esecuzione e collaudo
Terminata la parte strutturale dell’opera, il direttore dei lavori trasmette entro 60 giorni la relazione a struttura ultimata con gli allegati richiesti dalla normativa tecnica statale. Il Comune la inoltra al servizio sismico regionale.
Tale adempimento non si applica agli interventi di riparazione o intervento locale sugli edifici esistenti e agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. In tali casi, relazione a struttura ultimata e collaudo statico sono sostituiti dalla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori, che attesta la conformità dell’opera alle prescrizioni antisismiche e alle regole sulle opere in cemento armato e metalliche, se applicabili.
Per il collaudo statico delle nuove costruzioni soggette a deposito sismico, il collaudo si esegue in corso d’opera. Il committente deposita già con la richiesta di autorizzazione o con il preavviso l’atto di nomina del collaudatore e la sua accettazione. Dopo il completamento delle opere strutturali, il collaudatore ha 60 giorni per effettuare il collaudo e trasmetterlo al servizio sismico regionale e al Comune. Il collaudatore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 67 del DPR 380/2001.
Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità
Gli interventi privi di rilevanza, individuati dal regolamento regionale, sono soggetti a preavviso e deposito presso il Comune competente. Nel procedimento edilizio, il progettista deposita gli elaborati essenziali e assevera il rispetto delle condizioni richieste dal regolamento.
Gli interventi devono comunque rispettare le prescrizioni urbanistiche e tutte le norme di settore applicabili, con particolare riguardo a sicurezza, antincendio, igiene, efficienza energetica, rischio idrogeologico e tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Entro 60 giorni dall’ultimazione delle opere strutturali, il direttore dei lavori trasmette la dichiarazione di regolare esecuzione. Se in corso d’opera vengono apportate modifiche che non rientrano più nella categoria dei lavori privi di rilevanza, occorre presentare una nuova istanza secondo i procedimenti di autorizzazione o deposito previsti dalla legge. Se l’intervento privo di rilevanza è ricompreso in un’opera che comprende anche interventi rilevanti, la relativa documentazione può essere inserita nel progetto esecutivo soggetto a deposito o autorizzazione.
Fascicolo digitale del fabbricato
Per migliorare la conoscenza del patrimonio edilizio in zone ad alta e media sismicità, il servizio sismico regionale forma il fascicolo digitale del fabbricato per gli immobili privati edificati con titolo abilitativo successivo all’entrata in vigore della legge e del regolamento attuativo previsto. Il fascicolo è aggiornato ogni volta che l’immobile sia oggetto di interventi soggetti a titolo abilitativo o ad adempimenti del piano di manutenzione.
I Comuni forniscono al servizio sismico regionale le informazioni catastali e la documentazione sulle caratteristiche architettoniche, strutturali e impiantistiche dell’immobile. Il servizio competente verifica anche il rispetto delle prescrizioni dei piani di manutenzione secondo quanto stabilito dal regolamento. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve approvare il regolamento che disciplina formazione, gestione, custodia, contenuti documentali e verifica dei piani di manutenzione.
Certificato di rispondenza e certificato di idoneità strutturale
Per i lavori rientranti nell’ambito della legge, nelle zone 1, 2 e 3 il deposito del certificato di collaudo statico vale anche come certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni. Quando il collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata nella dichiarazione di regolare esecuzione depositata dal direttore dei lavori.
La legge disciplina anche l’accertamento di conformità delle opere strutturali, che può essere attivato dal committente o richiesto dal Comune o dalla Regione per esigenze di tutela della pubblica incolumità o di legittimazione dell’opera. L’esito è il certificato di idoneità strutturale, rilasciato da tecnico in possesso dei requisiti del collaudatore statico, sulla base di campagne di indagine e verifiche di affidabilità.
Il certificato:
- attesta la capacità della costruzione di resistere almeno ai carichi permanenti e alle azioni di servizio previste dalle norme tecniche vigenti al momento della costruzione;
- è corredato da elaborati di rilievo, analisi dello stato di conservazione, verifiche, eventuali relazioni specialistiche, rapporti di prova e certificazioni di laboratori autorizzati;
- riguarda anche strutture secondarie e opere complementari, nei limiti dell’interferenza reciproca;
- può riferirsi anche a una sola parte della costruzione;
- concorre alla formazione del fascicolo digitale del fabbricato.
Per opere realizzate in comuni classificati sismicamente solo successivamente, l’interessato trasmette al Comune il certificato di idoneità statica rilasciato da professionista abilitato.
Verifiche tecniche su edifici strategici e infrastrutture essenziali
La verifica tecnica degli edifici e delle opere di interesse strategico e delle infrastrutture di rilievo fondamentale in caso di eventi sismici, nonché la valutazione di sicurezza prevista dalle norme tecniche, sono depositate presso il Comune e trasmesse al servizio sismico regionale.
Se da tali verifiche emerge l’opportunità di eseguire interventi di adeguamento o miglioramento sismico, il soggetto interessato deve presentare autorizzazione sismica o deposito del progetto secondo le regole generali della legge. In tal caso, la verifica o la valutazione di sicurezza diventa parte integrante del progetto strutturale.
Vigilanza, controlli e sorteggio
I funzionari, ufficiali e agenti indicati dal DPR 380/2001 che accertino l’avvio dei lavori senza autorizzazione o senza preavviso e deposito redigono processo verbale e lo trasmettono al servizio sismico regionale, che svolge anche i compiti previsti dalla normativa statale per la vigilanza nelle zone sismiche.
Il servizio sismico regionale esercita il controllo sui progetti presentati per il rilascio dell’autorizzazione secondo le modalità statali e regionali. Per gli interventi di minore rilevanza effettua il controllo a campione: il campione non può essere inferiore al 3% dei progetti depositati nel mese precedente, sorteggiati con immediata pubblicazione dell’esito sul sito istituzionale della Regione.
Pianificazione urbanistica e prevenzione del rischio sismico
I Comuni devono acquisire il parere dell’ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima dell’adozione, sulle lottizzazioni convenzionate prima dell’approvazione e sulle varianti che comportino trasformazione urbanistica in aree soggette a vincoli di assetto idrogeologico, al fine di verificarne la compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono individuare il grado di pericolosità locale e, anche tramite studi di microzonazione sismica o analisi puntuale della risposta sismica locale, fissare prescrizioni per ridurre il rischio sismico, con soglie di criticità, limiti e condizioni per gli interventi di trasformazione.
La Giunta regionale deve adottare il regolamento attuativo della materia entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. In caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali, i Comuni non possono procedere all’adozione o approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.
Incentivi volumetrici per il miglioramento e l’adeguamento sismico
La legge prevede premialità volumetriche per interventi strutturali finalizzati alla sicurezza sismica:
- +20% di volume per il miglioramento sismico;
- +30% di volume per l’adeguamento sismico;
- +40% di volume per l’adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione.
Le premialità non sono cumulabili con altre agevolazioni e possono essere impiegate per sopraelevazione, in aderenza o nella stessa area del lotto in cui insiste il fabbricato originario, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
Sanzioni e tutela amministrativa
Per gli interventi disciplinati dalla legge si applica il regime sanzionatorio della Parte II, Capo IV, Sezione III, del DPR 380/2001. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica si applica inoltre il regime sanzionatorio della Parte II, Capo II, Sezione III, dello stesso decreto.
Contro il diniego dell’autorizzazione sismica è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Rimborso forfettario per istruttoria, conservazione e controlli
Per l’autorizzazione sismica, il deposito dei progetti, la valutazione della sicurezza e il deposito dei certificati di idoneità strutturale è dovuto un rimborso forfettario alle spese regionali per istruttoria, conservazione e controlli. L’importo e le modalità di versamento sono stabiliti dalla Giunta regionale in misura differenziata secondo le modalità di controllo.
Il rimborso non è dovuto per:
- interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e altri casi stabiliti dalla Giunta;
- opere pubbliche di competenza delle amministrazioni pubbliche;
- opere di uso pubblico previste in atti o convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato e relativi edifici strumentali;
- edilizia per la prima casa.
È dovuto in misura ridotta per:
- edilizia residenziale pubblica o convenzionata;
- opere di adeguamento e miglioramento sismico.
In caso di nuova istanza presentata entro 90 giorni dal diniego di autorizzazione sismica, il rimborso è differenziato secondo le regole stabilite dalla Giunta.
Disposizioni finanziarie
La legge afferma la neutralità finanziaria dell’intervento, stabilendo che dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli oneri relativi alla Commissione tecnica regionale sono quantificati in 8.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, coperti con risorse già stanziate nel bilancio regionale. Le entrate derivanti dai contributi previsti dalla legge sono iscritte, dal 2025, nel bilancio regionale tra le entrate del Titolo 3, Tipologia 200.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
La Giunta regionale deve adottare il regolamento di attuazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento si concludono secondo le modalità previgenti, purché il progetto esecutivo delle strutture sia già stato depositato presso il Comune competente.
Per gli interventi di ricostruzione post-sisma che hanno interessato la Regione dal 2002, continuano ad applicarsi le norme tecniche nazionali e regionali e le modalità procedurali previgenti.
Dall’entrata in vigore del regolamento attuativo sono abrogate la legge regionale n. 20 del 1996, salvo l’art. 14 sulla Commissione tecnica regionale, la legge regionale n. 25 del 2011 e l’art. 7 della legge regionale n. 4 del 2019.
Per quanto non diversamente disposto, si applica la normativa statale vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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