L.R. Molise 13/2025
Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Molise riconosce la figura del caregiver familiare, ne disciplina il riconoscimento tramite ATS e Card del Caregiver, e prevede misure di sostegno, formazione, supporto psicologico e facilitazioni amministrative. Dal 1° gennaio 2026 sono previsti programmazione annuale delle risorse e un contributo fino a 5.000 euro annui per caregiver disoccupati o inoccupati, nei limiti delle risorse FSE+ 2021-2027.
Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare
Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare nella Regione Molise
La legge disciplina il riconoscimento, la tutela e il sostegno del caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali regionali del Molise. Il provvedimento valorizza la cura familiare come bene sociale e introduce strumenti di presa in carico, supporto e programmazione delle misure a favore di chi assiste gratuitamente e in modo continuativo una persona non autosufficiente o con disabilità.
Finalità e principi generali
La Regione Molise riconosce il valore sociale ed economico dell’attività del caregiver familiare e lo considera componente della rete di assistenza alla persona. La disciplina mira anche a favorire la partecipazione del caregiver alla programmazione sociale e a riconoscerlo come soggetto autonomo, titolare di diritti individuali propri, distinti da quelli della persona assistita. La legge prevede inoltre risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate al sostegno delle persone con disabilità.
Nozione di caregiver familiare e ambito della cura
Ai fini della legge regionale, il caregiver familiare è la persona che assiste gratuitamente e con continuità:
- il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto;
- un familiare o affine entro il secondo grado;
- nei soli casi previsti dalla disciplina richiamata, un familiare entro il terzo grado.
L’attività di cura e assistenza si svolge nell’ambito del Piano assistenziale individuale (PAI) e in raccordo con la programmazione sociale regionale. La figura è distinta dai professionisti dell’assistenza, il cui rapporto di lavoro resta regolato dai rispettivi contratti collettivi nazionali.
Riconoscimento formale dello status e Card del Caregiver
La persona assistita conserva la libertà di scegliere il proprio caregiver familiare tra i soggetti ammessi dalla legge. Il caregiver può chiedere il riconoscimento dello status ai competenti Ambiti Territoriali Sociali (ATS), che devono provvedere entro 90 giorni dalla richiesta mediante apposita scheda nell’ambito del PAI.
Per facilitare l’attività di assistenza, al riconoscimento segue il rilascio di un tesserino identificativo o certificazione sociale, denominata “Card del Caregiver”.
Il riconoscimento non può essere attribuito a più di una persona per lo stesso assistito, salvo il caso dei genitori con figli minori e quello in cui sia presente un giovane caregiver.
Cessazione dello status e permanenza dei requisiti
Lo status di caregiver familiare cessa nei seguenti casi:
- revoca da parte della persona assistita, oppure del tutore o amministratore di sostegno se la persona è legalmente incapace;
- decesso della persona assistita;
- rinuncia del caregiver;
- perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
L’ATS competente accerta le cause di cessazione, adotta il relativo provvedimento indicando la decorrenza e lo comunica agli interessati. L’eventuale svolgimento di attività lavorativa non fa venir meno di per sé lo status, purché restino garantite gratuità e continuità dell’assistenza; in tal caso va comunque verificata, nel PAI, la permanenza delle condizioni per l’accesso alle misure di sostegno.
Le linee guida per le procedure di riconoscimento sono demandate alla Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Rete di sostegno e soggetti coinvolti
La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali e dalle reti di solidarietà presenti sul territorio. Ne fanno parte, in particolare:
- il case manager, quale figura di riferimento del PAI per la persona assistita e poi per il caregiver;
- il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e lo specialista che ha in cura la persona;
- gli operatori dei servizi socioassistenziali, chiamati a intervenire su richiesta per bisogni o necessità specifiche;
- consulte, associazioni familiari, enti del Terzo settore, rappresentanze dei caregiver, organismi per la vita indipendente, volontariato, solidarietà di vicinato e altre reti, anche informali.
Rapporti con i servizi sociali, assistenza e continuità del PAI
I servizi sociali dei Comuni, singoli o associati, riconoscono il caregiver come elemento integrante del welfare locale e ne assicurano sostegno e affiancamento. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari devono fornire informazioni puntuali ed esaurienti sulla situazione della persona assistita, sui suoi bisogni, sulle cure necessarie, sui diritti, sui criteri di accesso alle prestazioni integrate e sulle risorse territoriali disponibili.
Il caregiver opera come facilitatore nella valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni concordati con la persona assistita, con possibilità di modifica secondo le ordinarie modalità di revisione del piano. Nei casi di emergenza che impongano la sostituzione del caregiver, le soluzioni devono essere condivise con lo stesso e, se la situazione imprevista diventa stabile, il piano personalizzato va ridefinito.
La sostituzione temporanea presso il domicilio, ad esempio per visite, prestazioni specialistiche, malattia o ricovero del caregiver, può avvenire tramite altro familiare designato e va preventivamente comunicata all’ATS di riferimento. In caso di ricovero di lunga degenza della persona assistita in strutture sanitarie o sociali, l’ATS deve essere informato immediatamente ai fini dell’eventuale sospensione dei benefici economici o dei servizi di sollievo.
Resta ferma la disciplina dell’amministrazione di sostegno e quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento.
Interventi di sostegno previsti dalla legge
La Regione promuove, previo confronto con organismi rappresentativi del Terzo settore, dei caregiver familiari e delle parti sociali:
- attività formative gratuite per il corretto svolgimento della cura e assistenza, tenute da personale con competenze sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali;
- supporto psicologico per il benessere personale e familiare e per prevenire isolamento e stress psico-fisico;
- forme di facilitazione per il disbrigo di pratiche amministrative nell’interesse dell’assistito o del caregiver riconosciuto.
La Giunta regionale deve stabilire criteri e modalità di realizzazione degli interventi e gli strumenti di monitoraggio entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Programmazione annuale e contributo economico dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 la Giunta regionale programma annualmente l’utilizzo delle risorse disponibili, stabilendo le priorità degli interventi. Dalla stessa data deve essere definita anche l’erogazione di un contributo pari a 5.000 euro annui per i caregiver familiari in stato di disoccupazione o inoccupazione.
Ai fini della graduatoria dei beneficiari e degli idonei non beneficiari rileva l’ISEE sociosanitario, con priorità ai nuclei con indicatore più basso.
Valorizzazione delle competenze e percorsi formativi
Le competenze maturate dal caregiver formalmente riconosciuto durante il percorso di cura possono essere valutate ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza in percorsi formali finalizzati all’acquisizione di competenze o dell’attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale.
Le competenze ed esperienze acquisite nell’attività di cura possono essere valorizzate anche nell’ambito di politiche attive per l’inserimento o il reinserimento lavorativo. La Regione può inoltre prevedere specifici percorsi di formazione, erogati da enti accreditati o da enti del Terzo settore.
Monitoraggio e clausola valutativa
Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge e valuta i risultati ottenuti nel sostegno al caregiver e nel suo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali. A tal fine la Giunta regionale presenta con cadenza biennale, entro il 30 giugno dell’anno successivo al biennio di riferimento, una relazione che deve illustrare:
- le risorse relative ai programmi cofinanziati dai fondi SIE 2021-2027, in particolare al Programma Operativo FSE+;
- destinatari, distribuzione territoriale, caratteristiche e tipologia dell’attività di cura svolta;
- iniziative di supporto attuate dalla Regione, il loro grado di diffusione e il livello di soddisfazione raggiunto;
- caratteristiche ed esiti della sperimentazione del budget personale del caregiver;
- criticità emerse nella promozione territoriale delle misure e nell’attivazione della rete di sostegno.
Copertura finanziaria e limiti temporali delle risorse
Per l’attuazione degli interventi, la legge quantifica un onere massimo complessivo di 800.000 euro per gli esercizi 2026 e 2027, pari a 400.000 euro per ciascun anno. La copertura è assicurata mediante le risorse del Programma regionale cofinanziato dal FSE+ 2021-2027, con quote UE e statali iscritte nel bilancio regionale.
L’utilizzo delle risorse è subordinato all’ammissibilità della spesa secondo i regolamenti UE 2021/1057 e 2021/1060 e alla coerenza con la programmazione regionale. Per gli esercizi successivi al 2027, la copertura avviene nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte annualmente con la legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 nov 2025L.R. Molise 11/2025
- Legge · 14 nov 2025L.R. Molise 12/2025
- Legge · 5 dic 2025L.R. Molise 16/2025
- Legge · 5 dic 2025L.R. Molise 15/2025
- Legge · 5 dic 2025L.R. Molise 14/2025
- Legge · 23 ott 2025L.R. Molise 10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →