Sentenza n. 3313/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4147/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato il riconoscimento di 500 euro mediante assegnazione della Carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4147/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle 500 euro mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Ha chiesto inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava una formula riferita genericamente al riconoscimento del diritto alla Carta docente, ma non indicava né il giudice amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. La ricorrente non era presente alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Ha ritenuto che la procura separata dal ricorso digitale debba contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria, non essendo sufficiente la mera trasmissione o il deposito telematico della sua copia informatica insieme al ricorso. La procura non poteva beneficiare dell'eccezione riconosciuta per la procura apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto documentale unitario, né poteva essere sanata mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Il TAR ha escluso anche l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ritenendo che l'Adunanza plenaria n. 11/2025 non avesse innovato il quadro normativo, ma avesse confermato un indirizzo interpretativo già esistente, rispetto al quale la parte avrebbe potuto adottare una condotta prudenziale. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implicava rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato quale base processuale della pronuncia di inammissibilità.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”.
La procura speciale deve consentire di individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e ogni altro elemento utile a identificare la controversia; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in relazione alla pretesa sanabilità del vizio della procura; il TAR esclude la possibilità di rinnovazione nel caso concreto.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare una procura speciale inesistente o radicalmente generica quando tale requisito doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile è rimedio eccezionale, subordinato a obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è riconoscibile quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando occorre garantire il contraddittorio; secondo la sentenza, non è necessario se i difensori non sono presenti in udienza o camera di consiglio, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: “quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce”.
La disposizione consente di considerare telematicamente apposta in calce la procura separata ai fini tecnici, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi autonomi ed esaustivi sull'oggetto della controversia e non dimostra, di per sé, la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve indicare o rendere identificabili l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso deve essere proposto; una procura separata dal ricorso e formulata in termini generici è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e successivamente acquisita in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente una procura speciale apposta in calce: la trasmissione o il deposito telematico congiunto non supplisce all'assenza, nel testo della procura, di elementi sufficienti a identificare la specifica controversia.
- L'eccezione per cui la genericità della procura può essere assorbita dal contesto documentale unitario opera quando la procura è materialmente apposta in calce o a margine del ricorso; non è estensibile alla mera unione telematica di documenti distinti, soprattutto quando non sia dimostrata la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
- La mancanza della procura speciale richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo non è sanabile mediante rinnovazione successiva, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando, anche prima dell'intervento dell'Adunanza plenaria, esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale; la scelta dell'opzione meno prudente non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in camera di consiglio e il difensore della parte non vi presenzia, il giudice non è tenuto a concedere il termine di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza è interpretata come rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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