Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 869/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 8.5.2025, n. 485, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La ricorrente ha dedotto di avere ricevuto soltanto € 500,00, producendo lo screenshot del portafoglio elettronico, e ha chiesto l’accredito della somma residua di € 500,00 e degli accessori. Il Ministero ha sostenuto di avere integralmente adempiuto, indicando un versamento del 16 gennaio 2026 mediante una tabella predisposta dagli uffici ministeriali. La ricorrente ha contestato di avere ricevuto tale ulteriore somma. Il Ministero, pur avendo chiesto un rinvio per produrre la prova documentale dell’adempimento, non ha depositato l’attestazione ufficiale del pagamento né altra documentazione idonea.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabili le regole sull’onere della prova derivanti dall’art. 64, comma 1, c.p.a. e dall’art. 2697 c.c., gravando sul Ministero debitore la dimostrazione dell’avvenuto adempimento del titolo esecutivo. La circostanza che la gestione della carta del docente sia affidata a Sogei s.p.a. non esonera il Ministero, che resta tenuto a provare i fatti rientranti nella propria sfera di disponibilità secondo il principio di prossimità o vicinanza della prova. La tabella ministeriale è stata giudicata inidonea, in quanto prospetto unilateralmente compilato dal debitore, privo di efficacia dimostrativa del pagamento e della relativa data; inoltre, il suo contenuto era equivoco, poiché indicava un solo voucher e un importo complessivo di € 500,00, nonostante il titolo riconoscesse due annualità. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di completare l’ottemperanza accreditando € 500,00, oltre agli accessori del credito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul Ministero debitore, in relazione ai fatti rientranti nella sua sfera di disponibilità.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che eccepisce l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento deve dimostrare il fatto estintivo; nel giudizio di ottemperanza ciò impone all’amministrazione di fornire una prova concreta e verificabile dell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico eccepisce l’integrale adempimento del titolo esecutivo e il creditore lo contesta, spetta all’amministrazione dimostrare con documentazione concreta, ufficiale e verificabile l’avvenuto pagamento e la relativa data.
  • L’amministrazione non può sottrarsi all’onere probatorio invocando l’affidamento di attività operative a una società strumentale o partecipata: il soggetto pubblico titolare dell’obbligazione resta tenuto a provare i fatti ricadenti nella propria sfera di disponibilità, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • Un prospetto interno unilateralmente predisposto dagli uffici del debitore, privo di attestazioni esterne o ricevute informatiche del pagamento, non è sufficiente a dimostrare l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, soprattutto se il suo contenuto è ambiguo o non coerente con l’importo riconosciuto dal titolo.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per completare l’esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’amministrazione comporta la condanna alle spese; la liquidazione può tenere conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.