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Sentenza

Sentenza n. 1381/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, relativa all’erogazione della Carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato di avere dato esecuzione alla pronuncia mediante l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. La parte ricorrente non ha contestato tale adempimento, come richiesto dall’art. 64 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente eseguita dall’amministrazione la sentenza posta a fondamento del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a rimborsare alla parte ricorrente la metà delle spese di lite, mentre l’altra metà è stata dichiarata non ripetibile. La parziale compensazione è stata motivata dal comportamento processuale dell’amministrazione e dal numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complessa la tempestiva definizione di tutte le procedure.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stata proposta la domanda di esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 64 c.p.a.

    Il TAR richiama l’obbligo della parte ricorrente di contestare il dato comunicato dall’amministrazione circa l’avvenuta esecuzione della sentenza; la mancata contestazione ha contribuito alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento UE 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale e il ricorrente non contesta tale adempimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente perso la controversia prima dell’adempimento sopravvenuto.
  • In presenza di un adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio, il giudice può dichiarare non ripetibile una parte delle spese e porre la restante parte a carico dell’amministrazione, tenendo conto anche del comportamento processuale e della pendenza di numerose controversie analoghe.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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